Archivi categoria: Legge e diritti

FAQ sui diritti dei ragazzi con DSA

Cosa fare appena ricevuto una certificazione (diagnosi) di DSA cliccare qua

Tutto quello che bisogna sapere sul PDP (Piano Didattico Personalizzato) cliccare qua

La firma dei genitori sul PDP per i DSA è obbligatorio? cliccare qua

I genitori/tutori legali  hanno diritto di ricevere copia della bozza del PDP e poi del PDP approvato?  cliccare qua

Cosa significa il RACCORDO con la famiglia nominato nelle Linee Guida?  cliccare qua

E’ possibile modificare il PDP dopo che è stato approvato? cliccare

Entro quanto va redatto il PDP cliccare qua

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Quali sono gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare  cliccare qua

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Gli strumenti compensativi e dispensativi inseriti nella certificazione, devono essere adottati obligatoriamente dalle scuole nel PDP? cliccare qua

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Un ragazzo che usa strumenti compensativi può prendere voti alti? cliccare qua

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Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! cliccare qua

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Possono i genitori chiedere copia delle verifiche scritte? cliccare qua

Le copie dei PDP, del PEi e delle verifiche devono essere pagate o avere la marca da bollo? cliccare qua

Se qualche insegnante non firma il PDP? cliccare qua

A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente? cliccare qua

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Differenza fra CERTIFICAZIONE e DIAGNOSI cliccare qua

Come aiutare un alunno con DSA (disturbi specifici di apprendimento) cliccare qua

Chi sono gli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) cliccare qua

La scuola deve fornire  il numero di protocollo, quando se ne fa richiesta, al momento della consegna di documenti del tipo diagnosi funzionale, certificazione di invalidità, diagnosi di un DSA, PEI e PDF del ciclo di scuola precedente,  lettere varie  del tipo richiesta di accesso agli atti, richiesta di mettere in pratica PEI e PDP ecc…  DPR del 28-12-2000 n. 445 art 53 cliccare qua

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Con una certificazione di privati si fa il PDP? cliccare qua

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Se a causa della lentezza della burocrazia di ASL e INPS la certificazione di disabilità o di DSA tarda ad arrivare, cosa fare? cliccare qua

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Cosa fare se il PDP o il PEI non vengono rispettati cliccare qua

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A un’alunno è stato certificato un DSA a poche settimane alla fine della scuola, la scuola è tenuta a redigere il PDP in ogni caso? cliccare qualinea-matitine-lunghe

Lingue straniere: Dispensa o Esonero? cliccare qua

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Didattica Lingue Straniere cliccare qua

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Chi deve creare le mappe concettuali? cliccare qua

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Esami di fine ciclo della secondaria di I grado per ragazzi con BES cliccare qua

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Esami di fine ciclo della secondaria di II grado per i ragazzi con BES  cliccare qua

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Esami di fine ciclo per gli studenti con BES che non rientrano nelle leggi 170/10 e 104/92 cliccare qua

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Gli esami di riparazione come devono svolgersi per i ragazzi con DSA? cliccare qua

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La penna cancellabile sempre usata dallo studente, è ammmessa agli esami?  cliccare qua

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Differenza fra Didattica Individualizzata e Didattica Personalizzata cliccare qua

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INVALSI  – normativa e uso di strumenti compensativi e dispensativi durante i test compresi quelli per gli esami di fine ciclo cliccare qua

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Come devono essere le verifiche per alunni con DSA cliccare qua

Cosa significa programmare una verifica  cliccare qua

Come devono essere strutturate le verifiche cliccare qua

Cosa significa compensare uno scritto deficitario con l’orale cliccare qua

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Referente per i DSA: Quali sono le sue funzioni ? E’ una figura obbligatoria? cliccare qua

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Matematica: errori di distrazione o errori attribuibili ai DSA? Come Valutarli? cliccare qua

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Cosa significa programmazione didattica per “obiettivi minimi”? cliccare qua

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Uno degli strumenti più contestati dalle scuole è il registratore, i ragazzi possono essere dispensati dal prendere appunti, ma poi come fare per rimanere al pari dei compagni? La legge dice che gli studenti (anche senza DSA o disabilità) possono registrare le lezioni, ma devono impegnarsi a non divulgarle, le possono usare esclusivamente a scopo di studio individuale cliccare qua

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Ogni quanto va aggiornata la diagnosi di DSA cliccare qua

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Uso degli strumenti compensativi agli esami di maturità per gli studenti con DSA cliccare qua

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Per gli alunni dislessici, disortografici e disgrafici ma non discalculici, niente strumenti per la matematica? cliccare qua

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Chi deve fare le mappe concettuali a supporto della didattica? cliccare qua

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Le mappe vanno approvate dai docenti prima di usarle? cliccare qua

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Cosa significa programmare una verifica (scritta o orale) cliccare qua

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Su una verifica di uno studente con disgrafia, si valuta come errore una o più parole parola incomprensibili? cliccare qua

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Libertà d’insegnamento cliccare qua

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Se un insegnante nega l’uso di strumenti compensativi approvati nel PDP o PEI, commette REATO DI  DISCRIMINAZIONE INDIRETTA cliccare qua

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Agevolazioni per l’acquisto di strumenti tecnologici  cliccare qua

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I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità family-friendly cliccare qua

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Cosa sono i codici (ICD-10) che appaiono nelle certificazioni cliccare qua

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Tasse scolastiche o contributo volontario, quanto bisogna pagare cliccare qua

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Normativa MIUR 4089 15-6-2010 per ragazzi con ADHD cliccare qua

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Differenza tra didattica personalizzata e didattica individualizzata cliccare qua

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Domanda: “Mio figlio non capisce/impara come l’insegnante vorrebbe, e non si riesce a fare in modo che il docente cambi in qualche modo strategia didattica” cliccare qua

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Si può scrivere nelle verifiche e/o in pagella che lo studente ha usufruito dei sistemi compensativi previsti nei loro PDP/PEI?  cliccare qua

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E’ possibile personalizzare obiettivi e modalità di valutazione in un alunno della scuola secondaria di I grado e II grado con diagnosi di DSA? cliccare qua

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Richiedere il documento del 15 maggio e l’allegato riservato cliccare qua

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Si può scrivere nelle verifiche e/o in pagella che lo studente ha usufruito dei sistemi compensativi previsti nei loro PDP? cliccare qua

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Non firmate il PDP se contiene la dicitura “SOLO SE RISULTERA’ NECESSARIO” o “A DISCREZIONE DEL DOCENTE” cliccare qua

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Concorsi pubblici per le persone con DSA cliccare qua

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L’indennità di frequenza è stata riconosciuta ma INPS non inizia ad erogare la somma cliccare qua

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Cosa fare se la famiglia decide di non far certificare il figlio e non accetta il PDP? cliccare qua

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Cos’è il PFI (Progetto Formativo Individuale)? cliccare qua

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Per gli studenti di recente immigrazione è possibile l’esonero dalle II lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado? cliccare qua

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Docenti che programmano solo verifiche scritte e non interrogano mai: legittimo? cliccare qua

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Didattica semplificata per gli studenti con DSA? cliccare qua

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In caso di comportamento scorretto dell’alunno chi va convocato nel consiglio di classe straordinario per decidere le eventuali sansioni? cliccare qua

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La scuola può pretendere da un ragazzo che ha sempre scritto in stampato che firmi dei documenti o faccia gli esami di maturità in corsivo? cliccare qua

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DDL Valditara – Voto in Condotta (2024)

Tutor DSA cosa fa, qual è la differenza con chi fa ripetizioni? cliccare qua

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Cosa si intende per Libro ad Alta Leggibilità? cliccare qua

 

Cosa si intende per prove Equipollenti

Equipollente significa dello stesso valore.
  • Una interrogazione orale è di sicuro equipollente di una scritta, anche se la forma è diversa, se gli argomenti richiesti sono sostanzialmente gli stessi.
  • Allo stesso modo la verifica può essere a domande chiuse anziché aperte.
  • Anche il numero delle domande o degli esercizi può essere ridotto, pur conservando l’equipollenza, se si seleziona un campione di domande significativo.

In pratica sono delle verifiche personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi o le competenze previste per tutti.

In caso di disabilità, gli obiettivi da raggiungere non sono necessariamente identici a quelli della classe anche se la programmazione personalizzata porta ad un diploma valido ed è nel PEI che si decide quali adattamenti sono possibili.

L’equipollenza delle verifiche sarà poi valutata in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe, ma le differenze non dovrebbero essere mai sostanziali.

Possono essere omessi contenuti considerati non essenziali, può essere consentita la consultazione di prontuari o glossari, si possono allungare i tempi o ridurre quantitativamente il numero di esercizi o domande…

Se una verifica di matematica prevede la soluzione di 6 problemi, in una prova equipollente possono essere ridotti di numero ma conservando un analogo livello di difficoltà.

Dalle Linee Guida PEI Allegato al Dlgs 153/23 pag. 37-38, si legge.

“B – Con l’opzione “B” si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni
ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l’autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che
possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi
per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe. “

Sempre dalle linee guida a pag. 29 troviamo scritto:

” A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni
funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare
tempi aggiuntivi;
− l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a
completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito
della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità,
comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra
una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di
svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà
nell’applicazione di procedure.”

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Gli esami di Stato degli alunni con disabilità sono regolati dal DL 62/17 e dalle ordinanze annuali.

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Il DL 62/17 non contiene nessuna definizione di prove equipollenti ma dice solo che decidere se la tipologia delle prove ha valore equipollente spetta al consiglio di classe (art. 20 c. 1) mentre spetta alla commissione decidere sulle specifiche prove.

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PROVE EQUIPOLLENTI PER GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE

OM 55 del 2024 – Esami maturità art. 24 c. 8:

«8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.»
Adattare le griglie significa modificarle e certamente è possibile anche cambiare i descrittori. Ovviamente se la prova è equipollente le griglie ministeriali non possono essere stravolte, ma in ogni caso decide la commissione anche in base alle indicazioni del CdC.

Durante l’anno nelle verifiche si riducono le prove, di solito, se non è possibile aumentare i tempi di erogazione, ma all’esame questo problema non c’è,  è comunque possibile la riduzione degli esercizi pur conservando l’equipollenza ma ovviamente questo non deve essere intesa come facilitazione.

PROVE EQUIPOLLENTI

Se il candidato con disabilità sosterrà prove differenti da quelle degli altri ma comunque ritenute equipollenti (con rilascio di regolare Diploma) la commissione dovrà preparare per lui le prove da sorteggiare esattamente come avviene per gli altri candidati (ovviamente preparate in anticipo e  non il giorno della prova).

La terna da sorteggiare è prevista da un Regio Decreto del 1925 (ben 99 anni fa!) che risulta mai abrogato.

Deciderà il presidente di commissione se applicarla o meno.
Anche la prova equipollente può prevedere opzioni diverse tra cui scegliere, come quella ministeriale.
 
Come dovranno essere fatte le prove equipollonti lo decide il consiglio di classe tenendo conto di quanto stabilito nel PEI
Dlgs 62/17 art. 20 c. 1:
«Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.»

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L’esame ministeriale scritto di matematica può essere ridotto ed essere comunque equipollente?

Una prova può anche essere quantitativamente ridotta ma conservare l’equipollenza.

Non è questione solo di quantità, ma anche di qualità, o difficoltà, dei quesiti posti.

Ovviamente la riduzione deve essere ben motivata e non costituire in nessun caso una facilitazione.

Il problema si pone, ad esempio, con studenti con gravi difficoltà esecutive che rallentano la produzione scritta, unite però anche a scarsa resistenza fisica per cui il problema non si può risolvere semplicemente allungando i tempi della prova perché lo studente non sarebbe in grado di sostenere uno sforzo troppo prolungato.

In questo caso si possono predisporre prove più brevi ma dello stesso livello di difficoltà, e quindi equipollenti.

Ridurre la prova semplicemente perché lo studente non è in grado di superare quella completa, è un altro discorso.

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COLLEGAMENTI ESTERNI

Articolo dell’avv. Salvatore Nocera: Per evitare problemi, serve una definizione normativa di “prove equipollenti

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Articolo di Max Bruschi Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.: A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

 

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Leggi Per ragazzi con Certificazioni ai sensi della Legge 170

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

 
Prima della legge 170 del 2010 c’erano:

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Risposta MIUR del prof. Guido Dell’Acqua sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione

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DL 62 del 13 aprile 2017 (corretto dal DL Valditara del 2024 versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”)  (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) DL 62 del 13 aprile 2017

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CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO GLI ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO GLI ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Per gli esami di maturità il Miur pubblicherà  (di solito nel mese di maggio) una ordinanza ministeriale in cui spiegherà come si procederà durante le prove. Le trovate qua

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Come contattare il prof. GUIDO DELL’ACQUA uno dei responsabili area BES del MIUR
Il convegno del Prof. Dell’Acqua (tenuto a Parma il 20 aprile 2016) spezzettato punto per punto
La valutazione didattica dei ragazzi con DSA e DSA e didattica inclusiva (slide prof. Guido Dell’Acqua)
Tutto quello che bisogna sapere sul PDP (Piano Didattico Personalizzato) con alcuni chiarimenti dati dal prof. Guido Dell’Acqua

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Leggi Regionali sui DSA ( dal sito AID)
Normativa regionale sui DSA

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Linee Guida CNUDD Università per studenti con BES (2024)

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ALTRO

OM 2024 valutazione scuola primaria
Allegato A – OM Valutazione-primaria

Leggi Per ragazzi con Certificazioni ai sensi della Legge 104

 

Allegati al DM 153/23:

  1. ALLEGATO_ B_ Linee Guida (aggiornate dal DL 153/23)
  2. ALLEGATO_A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO_A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO_A3_PEI_SEC_1_GRADO
  5. ALLEGATO_A4_PEI_SEC_2_GRADO
  6. ALLEGATO C_Scheda Supporti al funzionamento
  7. ALLEGATO_C_1_Tabella_Fabbisogni

  • D.L.182 del 29-12-2020 (decreto attuativo DL 66 del 2017) con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 90 del 21 maggio 2001. 

Allegati al decreto 182/20 (che sono stati sostituiti con gli allegati al DM 153/23):

  1. ALLEGATO-B_LINEE-GUIDA
  2. ALLEGATO-A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO-A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO-A3_PEI_SEC-1¯-GRADO
  5. ALLEGATO-A4_PEI_SEC_2-GRADO
  6. ALLEGATO-C_Scheda-Debito-di-funzionamento
  7. ALLEGATO-C_1_Tabella-Fabbisogni

INCLUSIONE SCOLASTICA

Anche se pubblicate come testo autonomo, senza nessun collegamento a provvedimenti normativi, queste Linee Guida hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, un valido e autorevole punto di riferimento interpretativo, e come tale sono da ritenersi ancora valide anche dopo i provvedimenti più recenti.

Circa la questione di “creare dei laboratori” fuori dall’aula per studente con disabilità, o fare gruppetti di alunni con disabilità, a pag .14 viene scritto:

“Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico.”

Nel caso fosse necessario quindi portare fuori dall’aula uno studente, tutto va inserito nel PEI, per quante ore viene portato fuori, per quali motivi, cosa va a fare e con chi, quali sono gli obiettivi da raggiungere, se ci sono dei miglioramenti/peggioramenti (nel PEI INTERMEDIO E FINALE).

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ALTRO

OM 2024 valutazione scuola primaria
Allegato A – OM Valutazione-primaria

Guida alla gestione degli alunni con disabilità SITO SIDI
Linee Guida CNUDD Università per studenti con BES (2024)

 

FAQ sui diritti dei ragazzi con legge 104

Decreto del 2 agosto 2007   (Quali patologie NON sono soggette a revisione dell’invalidità).

Convenzione Onu per i diritti delle persone con Disabilità
ratificata dall’Italia con la LEGGE 18 del 3 marzo 2009

Ausili per disabili con Iva al 4 basta il certificato di invalidita

Ufficio delle Entrate a 2023 – Guida  alle agevolazioni fiscali per_le persone con disabilità

Scrivere i compiti sul Registro Elettronico è o non è obbligatorio

Il DL 95-2012 art. 7 comma 31 (pag 26) introduce nelle scuole il registro elettronico,  che è una piattaforma online che consente ai docenti,  e non solo,  di inserire i dati principali sull’andamento scolastico degli alunni:

  • le presenze e le assenze
  • i voti
  • le comunicazioni 
  • i compiti da fare a casa.

Non è chiara però la sua effettiva obbligatorietà, nello specifico per i compiti a casa.

C’è chi sostiene che se l’uso del RE è sancito da decisioni prese dal collegio dei docenti, allora diventa obbligatorio redigerlo in ogni sua parte (compiti compresi).

Una sola cosa è sicura, per gli  studenti con Bisogni Educativi Speciali, che hanno difficoltà a scriversi da soli i compiti nel proprio diario, questo diventa un vero e proprio strumento dispensativo e compensativo (dispensa dallo scrivere nel diario che va ad essere compensata con l’uso del RE) che è meglio far scrivere nel PDP/PEI, in modo che sia sicuro che poi, anche solo nella parte riservata a quello specifico studente (che ogni RE ha) , i compiti vengano scritti. 


Questo del registro Elettronico è un argomento molto dibattuto perchè il legislatore non è stato chiaro sulla sua obbligatorietà o meno.

Di seguito due articoli (con sentenze di cassazione) che dicono uno il contrario dell’altro, ma in rete ce ne sono molti…

Il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Cassazione. Il registro di classe e del professore sono atto pubblico

Una interessante sentenza della Cassazione penale che tratta il caso di reato di falsità in atti, analizza in modo puntiglioso la funzione del registro di classe e del professore e sottolineando altresì che il registro elettronico è tutt’altro che obbligatorio, cosa che anche qui su Orizzonte Scuola abbiamo fatto presente più volte, almeno fino a quando non verrà attuato il piano di dematerializzazione contemplato dalla legge di cui oramai si è persa ogni traccia. La sentenza in questione è quella della Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-07-2019) 21-11-2019, n. 47241. continua a leggere su ORIZZONTE SCUOLA


IL REGISTRO ELETTRONICO E’ ATTO PUBBLICO E I DOCENTI DEVONO USARLO PER I COMPITI A CASA.

Secondo i giudici della Corte, inoltre, il registro dei professori rientra nell’accezione del “giornale di classe” ai sensi dell’art. 41 R.D. 965/1924 dove vanno annotate “tutte le attività svolte” e quelle compiute dal pubblico ufficiale che “attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti” (Cass.34479/2021). Nello specifico il registro elettronico e il registro dei professori costituiscono “atti pubblici di fede privilegiata” in relazione a quei fatti che gli insegnanti di scuola pubblica o ad essa equiparata, qualificati come pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

Pertanto, afferma la Suprema Corte, la compilazione del registro elettronico, in ogni sua parte, non può avvenire al di fuori della classe. Ciò vale anche per l’assegnazione dei compiti a casa. continua a leggere su FOCUS DIRITTO