Esami 3ª Media

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REQUISITI PER ESSERE AMMESSI AGLI ESAMI:
  1. Aver frequentato la scuola almeno 3/4 del monte ore annuale
  2. Aver partecipato alle prove INVALSI
  3. Aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutaizone del comportamento

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USO DI STRUMENTI COMPENSATIVI

  • Gli alunni con legge 104 potranno usare i compensativi previsti nei loro PEI e anche la valutazione sarà secondo il PEI (OM 741/17 art. 14 comma 2 e seguenti).
  • Gli alunni con legge 170, agli esami potranno usare i compensativi previsti nei loro PDP compresi gli strumenti informatici (OM 741/17 art. 14 comma 6 e seguenti, anche per la valutazione si terrà conto dei loro PDP)
  • Uso del PC  OM 741/17 art. 14 comma 7
  • Gli alunni con BES che non rientrano tra le tutele della legge 104 e 170, ma aventi una certificazione clinica, possono usare i compensativi previsti nei loro PDP
  • Per gli alunni con BES che non rientrano tra le tutele della legge 104 e 170, ma sono anche senza certificazione clinica, non potranno usare all’esame gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP nota 5772 del 2019 pag 2 (altre info
  • NON sono previste per gli esami le misure dispensative previste nei PDP

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I test INVALSI

I test INVALSI sono uguali per tutte le scuole, vengono somministrati durante l’ultimo anno e sono requisito essenziale per essere ammessi agli esami, per i ragazzi con DSA  sono uguali agli altri ragazzi, mentre per i ragazzi con legge 104 c’è la possibilità sia di personalizzare le prove sia di esonerare,secondo il bisogno dello studente.

Per altre informazioni sugli INVALSI vedere qui ogni anno esce una nota e potrebbero esserci delle differenze. 

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COME SARANNO STRUTTURATI GLI ESAMI

3 PROVE SCRITTE (predisposte dalla commissione):
  • la prova di italiano
  • la prova di matematica
  • la prova doppia di lingue straniere (tutte e due lo stesso giorno)

Le prove scritte saranno ideate dagli insegnanti (prove comuni per tutto l’istituto).

LA PROVA DI ITALIANO

si può scegliere tra:

  • Testo argomentativo
  • Testo narrativo descrittivo
  • Comprensione e sintesi di un brano
LA PROVA DI MATEMATICA
  • esercizi di aritmetica, geometria, algebra, statistica
  • problemi pratici da risolvere
LA PROVA DI LINGUE STRANIERE

può esserci :

  • comprensione del testo con relative domande
  • elaborazione di una lettera o una mail
  • elaborazione di un dialogo
  • sintesi di un testo
IL COLLOQUIO

A differenza dell’esame di Maturità, per l’orale dell’esame di terza media non ci sono indicazioni ministeriali. 

Questo significa che ogni scuola può organizzarlo in autonomia, decidendo tempi, modalità e contenuti.

Ecco alcune delle formule più comuni:

  • alcune scuole richiedono ancora la tesina 
  • altre prevedono un argomento di partenza scelto dallo studente,
  • in alcuni casi sono gli insegnanti a proporre direttamente le domande,
  • c’è anche chi utilizza immagini come spunto iniziale, chiedendo poi allo studente di fare collegamenti con le diverse discipline affrontate durante l’anno, in modo simile a quanto avviene all’esame di Maturità.

Anche la durata del colloquio può cambiare: in molte scuole si aggira intorno alla mezz’ora, ma in altre può essere anche di un ora. 

In sintesi, il consiglio è di chiedere direttamente ai propri insegnanti come si svolgerà l’esame nella propria scuola, così da arrivare preparati e senza sorprese.

Il voto finale

Il voto finale va arrotondato così come previsto dalla normativa DM 741/17 art. 13 comma 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria”.

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LA COMMISSIONE D’ESAME

La commissione è composta da tutti i docenti interni della classe, con in più il Presidente che è esterno.

Se nella classe ci fossero uno o più insegnanti di sostegno anche questi farebbero parte della commisione d’esame.

Durante lo svolgimento delle prove d’esame l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.

Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione.

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PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’

Gli esami per i raagazzi con disabilità possono svolgersi in maniera differente rispetto agli altri ragazzi:

  • prove diverse per struttura o per argomenti secondo i loro Pei
  • con l’ausilio dei docenti di sostegno
  • possono non fare tutte le prove, esempio non fare le prove scritte e fare solo il colloquio
  • o altre situazioni a seconda dei bisogni del ragazzo ( vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie).

La tipologia delle prove personalizzate è decisa dal consiglio di classe (DL 62/17 art. 20 comma 1).

Riferimenti normativi :

Questi adattamenti portano comunque lo studente a ricevere un regolare diploma. 

Solo se lo studente  sarà ammesso agli esami e non si presenterà , allora NON SARA’ “BOCCIATO”, ma non riceverà neanche il diploma ma solo un attestato di frequenza (DL 62 art. 11 comma 8), con questo attestato potrà comunque accedere alle scuole superiori, ma dovrà necessariamente svolgere un programma differenziato e non potrà avere il diploma finale.

Ci può essere anche l’operatore che ha seguito lo studente  durante l’anno all’esame (ASACOM , OEPAC, …)?
Certamente!

La normativa di riferimento è il DM 741/17 art. 14 c. 1:

«1. Per lo svolgimento dell’esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali».
 
Gli insegnanti di sostegno, come membri del consiglio di classe, fanno parte a pieno titolo della sottocommissione.
DM 741/17 art. 4 c. 2.
«Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.» Art. 6 c. 4.
Quindi le prove di esame non solo vanno condivise con i docenti di sostegno ma predisposte anche da loro. I docenti delle materie possono elaborare delle proposte che andranno però approvate da tutta la sottocommissione.
I docenti curricolari non possono negare ai docenti di sostegno la possibilità di visionarle.
 

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LO SCRITTO DI ITALIANO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’

La terna da sorteggiare va preparata per tutti, anche per gli alunni con disabilità che sostengono prove personalizzate in base al PEI e ai bisogni dell’alunno.

La terna da sorteggiare è prescritta da un Regio Decreto del 1925 (ben 99 anni fa!) che risulta mai abrogato.

Quello degli alunni con disabilità è un esame a tutti gli effetti e segue le stesse procedure degli altri. Compresa quindi la terna.

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Per i ragazzi che non sanno/possono scrivere e di conseguenza firmare all’esame come fare?

La firma dei candidati all’esame del primo ciclo non può avere valore legale, essendo tutti minorenni.

Ha di fatto un ruolo educativo e non può essere considerata indispensabile. In ogni caso, come si fa per gli adulti che non possono fisicamente firmare, può essere sostituita da una dichiarazione, che attesta la sua presenza, firmata da un paio di testimoni, in questo caso due docenti della commissione.

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PER GLI STUDENTI CON DSA

Gli esami per gli studenti con DSA saranno come tutti gli altri ragazzi (DM 741/17 art. 14 comma 7), fatta eccezione per gli strumenti compensativi che, come già detto, potranno usare quelli previsti dal loro PDP.

Per coloro che hanno l’esonero dalla lingua straniera, ecco cosa dice la normativa,  DM 741/17 art. 14 comma 10:
«10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma».

Per “prove differenziate coerenti con il percorso svolto” si intende ovviamente un esame organizzato in modo diverso, senza le prove delle lingue esonerate, non prove diverse di inglese o dell’altra lingua altrimenti non ci sarebbe esonero.

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Certificazione DSA consegnata a fine anno scolastico: cosa succede in vista degli esami se non è stato predisposto un PDP?

Dal momento in cui la famiglia deposita presso la segreteria scolastica la certificazione sanitaria attestante un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), lo studente deve essere considerato a tutti gli effetti uno studente con DSA e, pertanto, beneficiare immediatamente delle tutele previste dalla normativa vigente.

La mancata predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) non impedisce l’applicazione delle misure di tutela durante gli esami. In questi casi, infatti, devono comunque essere garantiti gli strumenti e le modalità previste dalla legge, in particolare dalla Legge 170/2010 e dal D.M. 741/2017, art. 14, comma 6 e seguenti.

Può sembrare una precisazione superflua, ma forse no, è opportuno ricordare che la consegna della certificazione a fine anno non è imputabile alla famiglia e non rappresenta un tentativo di ottenere "agevolazioni" per l'esame. Molto spesso, infatti, i tempi di attesa del Servizio Sanitario Nazionale sono particolarmente lunghi (liste di attesa anche di 18-24 mesi): non è raro che una famiglia richieda la valutazione diagnostica del proprio figlio e riceva  la "risposta" dopo 2 anni e a fine anno scolastico.

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Gli alunni in istruzione domiciliare (studenti privatisti)

Gli alunni che hanno svolto istruzione domiciliare, sono considerati alunni privatisti, compresi quelli con disabilità.

Gli alunni in istruzione domiciliare possono sostenere l’esame anche a domicilio, se serve, anche a distanza (ex DaD). DM 741/17 art. 15 c. 6.

Gli studenti privatisti con disabilità non hanno PEI, GLO, e insegnante di sostegno perché non iscritti in una scuola, ma hanno diritto alle tutele previste dalla L. 104/92 art. 20 negli esami di concorso e abilitazione (tempi aggiuntivi, assistenza, uso di strumenti tecnici)

E’ vero che per i privatisti con disabilità il DM 741/17 non prevede tutele particolari, ma si può richiamare il principio all’accomodamento ragionevole della convenzione ONU, inserito da poco, pur se in modo piuttosto contorto, anche nella L. 104 art. 5-bis.
Vedere l’art.15 del DM 741 del 3-10-17
 
Gli studenti privatisti che devono fare l’esame di 3 media NON devono fare  gli esami di idoneità, ma devono aver sostenuto le prove Invalsi.
 
Tutti gli studenti privatisti con BES per beneficiare delle tutele previste dalla legge, devono consegnare la documentazione sanitaria prevista dalla Normativa. 

 

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Come viene calcolato il voto di uscita agli esami di fine ciclo della secondaria di primo grado

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CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola secondaria di primo grado, va compilata per tutti gli alunni, una  certificazione delle competenze, per gli studenti con disabilità va accompagnata da una nota esplicativa DM 14/24 art. 4 comma 4   4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.”

I modelli sono allegati al DM  14.

Questi modelli non possono essere cambiati,  ecco perchè per gli alunni con disabilità in situazioni che il modello non contempla va  aggiunta una nota esplicativa  a parte.

Poi da INVALSI  arriverà in automatico la” loro” certificazione delle competenza per gli alunni della terza classe che hanno svolto  le prove in formato standard  (CBT con il PC). Se le prove sono state personalizzate (alunni con disabilità)  la certificazione delle competenze sarà redatta dal consiglio di classe.

Decreto Ministeriale sulla Certificazione delle Competenze
ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 62/2017

DL 62/14 art. 9 comma 3 lettera F: “f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per  ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle  abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese. “

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La tesina, da qualche anno, è a discrezione dei docenti (la maggior parte delle scuole non la chiede più):

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Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES