Studente DSA respinto due volte, TAR annulla: scuola non ha applicato PDP. Risarcimento danno morale di 1.500 euro

Fonte: Orizzonte Scuola

La decisione dei giudici amministrativi dopo il ricorso di una famiglia contro la mancata ammissione del figlio liceale alla classe successiva. La scuola non aveva applicato le misure previste dal PDP e la legge 170/2010.

Tutto nasce dalla decisione del consiglio di classe di un istituto di istruzione superiore di non ammettere un alunno iscritto al secondo anno del liceo scientifico a indirizzo sportivo alla classe successiva. La bocciatura, decretata a margine delle prove di recupero estive per due materie specificità (Geostoria e Scienze Naturali) ha spinto i genitori del minore ad adire le vie legali, segnalando una marcata difformità tra quanto previsto dal PDP e le concrete modalità d’esame.

Il TAR per il Lazio, accogliendo inizialmente un’istanza cautelare, aveva ordinato la ripetizione delle prove con le adeguate misure dispensative e compensative; verifiche suppletive che sono state effettuate a novembre 2025, e che però hanno registrato nuovamente un esito negativo. La famiglia, senza arrendersi, ha impugnato pure questa seconda bocciatura insieme ai relativi verbali e alla decisione dello scrutinio suppletivo, chiamando in causa il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale e chiedendo l’ammissione alla classe terza oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

Le motivazioni del giudice

Il collegio giudicante ha accolto le tesi della famiglia, evidenziando gravi inadempienze da parte della scuola. Come evidenziato dal TAR Lazio, Sez. IV Bis, con la sentenza n. 13961/2026, l’istituto ha somministrato quesiti complessi in forma di scrittura, ragionamento e analisi, ignorando la presenza di diagnosi e tutele codificate. I giudici hanno rimarcato come allo studente siano stati somministrati compiti contenenti fatti aritmetici, formule e testi di particolare complessità, in aperto contrasto con le disposizioni della Legge 170/2010 e le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA allegate al D.M. 5669/2011.

I giudici hanno accolto anche un’altra censura: il PDP non era stato aggiornato entro il primo trimestre dell’anno scolastico 2024/2025, come invece richiedono le Linee Guida del D.M. 5669/2011. L’autorità giudiziaria ha deciso di annullare ogni atto relativo alla mancata ammissione, permettendo al ragazzo di frequentare finalmente la classe terza.

Sul fronte risarcitorio, la magistratura ha respinto le pretese legate al danno patrimoniale futuro da ritardo nel mondo del lavoro per carenza di prove, riconoscendo però una somma a titolo di danno morale soggettivo per la sofferenza interiore e l’angoscia provate dal ragazzo. La sentenza specifica che “nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia”, quantificando l’importo risarcitorio in 1.500 euro oltre al saldo delle spese di lite.

Terapia Logopedica nei DSA

 

da un articolo di Rossella Grenci

Per molti anni la logopedia nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento è stata prevalentemente identificata con il recupero delle abilità strumentali di lettura, scrittura e, in alcuni casi, calcolo. Tale impostazione ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di trattamenti efficaci e basati sulle evidenze, ma oggi appare insufficiente per descrivere la complessità del funzionamento cognitivo delle persone con DSA e le nuove conoscenze offerte dalle neuroscienze, dalla psicologia cognitiva e dal nuovo approccio come neurodivergenza.

Le evidenze scientifiche mostrano infatti che la dislessia non può essere interpretata esclusivamente come una compromissione della decodifica fonologica. Essa rappresenta un diverso percorso di sviluppo neurocognitivo nel quale coesistono difficoltà specifiche e modalità di elaborazione delle informazioni che possono rivelarsi particolarmente efficaci in determinati contesti. La sfida della logopedia contemporanea consiste quindi nel coniugare il rigore della riabilitazione con una visione più ampia dello sviluppo della persona.

In questa prospettiva il logopedista non è soltanto il professionista che interviene sul sintomo, ma diventa uno specialista dei processi di apprendimento. Il suo compito consiste nell’analizzare come la persona apprende, quali strategie utilizza, quali processi risultano inefficienti e quali risorse possono essere valorizzate per costruire modalità di apprendimento sempre più autonome.

Ciò implica un cambiamento sostanziale degli obiettivi terapeutici. Il miglioramento della correttezza e della velocità di lettura rimane importante, ma rappresenta un obiettivo intermedio e non il fine ultimo dell’intervento. L’obiettivo principale diventa lo sviluppo della competenza nell’apprendere: aiutare la persona a comprendere il proprio funzionamento cognitivo, a scegliere strategie efficaci, a utilizzare consapevolmente gli strumenti compensativi, a organizzare lo studio e a sviluppare un senso di autoefficacia che favorisca il successo formativo.

Anche il concetto di potenziamento assume un significato diverso. Non si tratta di esercitare indefinitamente la funzione deficitaria nella speranza di normalizzarla, ma di costruire reti di competenze che consentano alla persona di affrontare efficacemente le richieste dell’ambiente. L’intervento si sposta quindi dalla prestazione isolata al funzionamento adattivo, cioè alla capacità di utilizzare le proprie competenze in situazioni reali.

Questo cambiamento è pienamente coerente con il modello biopsicosociale proposto dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), secondo il quale il funzionamento della persona dipende dall’interazione dinamica tra caratteristiche individuali e contesto. Di conseguenza, la logopedia non può essere confinata allo studio professionale, ma deve dialogare costantemente con la scuola, la famiglia e gli altri contesti di vita, contribuendo a ridurre le barriere all’apprendimento e a promuovere facilitatori ambientali.

Anche il paradigma della neurodiversità offre un contributo fondamentale a questa evoluzione. Riconoscere che la variabilità cognitiva rappresenta una caratteristica naturale della specie umana non significa negare la necessità della riabilitazione, ma ridefinirne il significato. L’obiettivo non è eliminare la differenza, bensì ridurre le limitazioni funzionali che essa può determinare, consentendo alla persona di esprimere pienamente il proprio potenziale.

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“L’uscita anticipata per mancanza di sostegno è discriminazione”, la Cassazione dà ragione a una famiglia: “Il docente di sostegno non è un badante, non si può limitare il diritto alla piena frequenza”

Fonte: Orizzonte Scuola

La campanella delle 16 segna la fine della giornata per tutti i bambini della scuola dell’infanzia. Per lui, invece, la lezione terminava già un’ora e mezza prima.

Non per motivi di salute, non per volontà della famiglia, ma perché il personale assegnato alla sua classe non copriva l’intero orario. Una scelta organizzativa che, per la Corte di Cassazione, si è trasformata in una violazione dei diritti fondamentali del minore.

La prima sezione civile, con la sentenza numero 23363 del 16/07/2026 depositata il 16 luglio, ha accolto il ricorso presentato dai genitori del bambino e ha ribaltato quanto stabilito in precedenza dalla Corte d’appello di Venezia. La riduzione dell’orario scolastico di un alunno con disturbo dello spettro autistico, motivata esclusivamente dall’insufficienza delle ore di sostegno, costituisce una discriminazione.

La vicenda

L’anno scolastico 2019/2020 è al centro della disputa. Un bambino frequentante una scuola dell’infanzia paritaria, riconosciuto come disabile grave ai sensi della legge 104, veniva fatto uscire ogni giorno alle 14,30. I compagni di classe proseguivano regolarmente fino alle 16, partecipando alle ultime attività pomeridiane e ai momenti di gioco libero.

La scuola aveva giustificato l’orario ridotto con due argomenti. Il comportamento del bambino, senza un adeguato supporto, avrebbe potuto creare situazioni pericolose per lui e per gli altri. Inoltre, l’istituto collegava la durata della frequenza alle ore di sostegno e assistenza indicate nel piano educativo individualizzato, il documento che definisce gli interventi per l’alunno.

Il Tribunale di Treviso, nel 2023, aveva dato ragione alla famiglia. La condotta della scuola era stata giudicata discriminatoria, con una condanna al risarcimento di 10mila euro per danno non patrimoniale e l’ordine di non ripetere il comportamento. La Corte d’appello di Venezia, però, aveva capovolto la decisione. Secondo i giudici, la frequenza ridotta trovava fondamento nel Pei e nelle condizioni cliniche del bambino. I genitori, inoltre, avrebbero dovuto contestare la carenza di ore di sostegno davanti al giudice amministrativo, non a quello civile.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha bocciato la ricostruzione dei giudici d’Appello e ha stabilito principi destinati a fare giurisprudenza. Una deroga all’orario pieno può essere giustificata solo in presenza di eccezionali ragioni cliniche, certificate e disposte nell’interesse esclusivo del minore. La scuola non può decidere autonomamente di ridurre la frequenza per gestire comportamenti problematici né tantomeno per supplire a una carenza di personale. “È l’organizzazione che deve essere adattata all’alunno, non viceversa”, si legge nella sentenza 23363/2026.

La Corte dedica un passaggio centrale al ruolo dell’insegnante di sostegno. La sua funzione non è quella di badante o sorvegliante esclusivo dell’alunno con disabilità. Si tratta di un docente contitolare della classe, che partecipa alla progettazione educativa per l’intero gruppo. Se l’insegnante non è presente per tutto l’orario, questa circostanza non può trasformarsi automaticamente nell’impossibilità per il bambino di rimanere a scuola.

Ridurre la frequenza significa allontanare il bambino non solo dalle attività didattiche, ma anche da quelle esperienze di relazione e socializzazione che caratterizzano gli ultimi momenti della giornata scolastica. Il tempo trascorso a scuola, sottolineano i giudici, non è un semplice contenitore di ore. “Il tempo è anche occasione, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell’intera classe”. Soprattutto nella scuola dell’infanzia, condividere gli ultimi istanti con gli altri bambini assume un valore educativo e formativo che va oltre il semplice orario.

Un altro punto fondamentale riguarda il Pei. Il piano educativo individualizzato non può diventare uno strumento per comprimere il diritto all’istruzione e all’inclusione. Se le ore previste sono insufficienti, l’amministrazione è tenuta a intervenire per garantire le risorse necessarie. La mancata impugnazione del piano da parte dei genitori non trasforma automaticamente una carenza organizzativa in una scelta legittima.

La decisione vale anche per le scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e sono vincolate agli stessi obblighi di inclusione delle scuole statali. Con questa sentenza, la Cassazione richiama tutte le istituzioni scolastiche alla responsabilità di organizzarsi per garantire a ogni alunno il pieno diritto alla frequenza, senza che una mancanza di risorse possa diventare una giustificazione per escludere chi è più fragile.

Sentenza Numero 23363 del 16-07-2026

Formazione su DSA e ADHD: una petizione chiede corsi obbligatori per tutti i docenti

Una madre della provincia di Brescia ha lanciato una petizione online per chiedere una formazione obbligatoria su DSA e ADHD per tutti gli insegnanti italiani. L’iniziativa, pubblicata su Change.org, ha già raccolto quasi 15.000 adesioni in pochi giorni.

Secondo la promotrice, molti docenti non possiedono ancora competenze adeguate per supportare gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e deficit di attenzione e iperattività, creando difficoltà sia per gli alunni sia per le loro famiglie.

La richiesta nasce dall’esigenza di garantire una reale inclusione scolastica e un maggiore benessere didattico e psicologico agli studenti neurodivergenti. I dati evidenziano infatti una presenza sempre più significativa di studenti con DSA e ADHD nelle scuole italiane.

La petizione invita le istituzioni a investire nella formazione del personale docente, affinché ogni insegnante possa riconoscere e gestire queste situazioni con strumenti e metodologie adeguate, offrendo agli studenti il supporto di cui hanno bisogno.

Una madre della provincia di Brescia ha lanciato una petizione online per chiedere una formazione obbligatoria su DSA e ADHD per tutti gli insegnanti italiani. L’iniziativa, pubblicata su Change.org, ha già raccolto quasi 15.000 adesioni in pochi giorni.

Secondo la promotrice, molti docenti non possiedono ancora competenze adeguate per supportare gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e deficit di attenzione e iperattività, creando difficoltà sia per gli alunni sia per le loro famiglie.

La richiesta nasce dall’esigenza di garantire una reale inclusione scolastica e un maggiore benessere didattico e psicologico agli studenti neurodivergenti. I dati evidenziano infatti una presenza sempre più significativa di studenti con DSA e ADHD nelle scuole italiane.

La petizione invita le istituzioni a investire nella formazione del personale docente, affinché ogni insegnante possa riconoscere e gestire queste situazioni con strumenti e metodologie adeguate, offrendo agli studenti il supporto di cui hanno bisogno.

Nel caso di un trasferimento ad altra scuola a metà anno scolastico cosa fare?

Ne parla il DI 182/20 art. 2 comma 1/f.
«f – nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, [il PEI] è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione».

In sostanza, i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione si devono parlare.

Si possono trovare vari modi per fare questo, uno di questi è anche predisporre un GLO straordinario, invitando sia i “vecchi” insegnanti che i “nuovi”.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES