Può una cooperativa in caso di mancanza della figura educativa non provvedere alla sostituzione?

Sempre più spesso accade che, quando un educatore è assente, la cooperativa responsabile del servizio non provveda a inviare un sostituto.

Questa mancanza crea un vuoto assistenziale significativo, soprattutto per gli studenti che necessitano di supporto continuo per partecipare pienamente alla vita scolastica.

Di fronte a queste situazioni, la scuola si trova costretta ad adottare soluzioni alternative, che però non sempre risultano adeguate.

Le opzioni principali sono due:

  1. cercare di sopperire con le risorse interne, redistribuendo il personale disponibile;
  2. chiedere alla famiglia di modificare l’orario di frequenza dello studente, facendolo entrare più tardi o uscire prima nelle ore non coperte dall’educatore.

Entrambe le soluzioni, pur essendo spesso inevitabili, rischiano di compromettere il diritto allo studio e alla piena inclusione.

È importante ricordare che il servizio educativo è gestito dalla cooperativa sulla base di una convenzione stipulata con il Comune.

Proprio in questo documento dovrebbero essere chiaramente definiti gli obblighi della cooperativa, inclusi quelli relativi alla sostituzione del personale assente.

La mancata copertura delle ore previste potrebbe quindi configurare una carenza nel rispetto degli impegni contrattuali.

Per garantire un reale diritto all’inclusione, è fondamentale che tutti gli attori coinvolti — scuole, cooperative e amministrazioni locali — operino in modo coordinato e responsabile, assicurando continuità e qualità nel servizio educativo.

Solo così sarà possibile tutelare concretamente gli studenti più fragili e le loro famiglie.

 

 

Perché alcuni insegnanti non vogliono accompagnare le classi nelle gite scolastiche?

Negli ultimi anni si registra una tendenza sempre più evidente nelle scuole italiane: cresce il numero di docenti che rifiutano di accompagnare le classi nelle gite scolastiche, soprattutto quando si tratta di viaggi di istruzione di più giorni. Una scelta che, a prima vista, può sorprendere famiglie e studenti, ma che affonda le radici in motivazioni complesse e strutturali.

Accompagnare le classi nelle  uscite didattiche non è un obbligo per gli insegnanti.

Le gite rappresentano da sempre un momento fondamentale del percorso formativo: favoriscono la socializzazione, l’apprendimento esperienziale e l’autonomia degli studenti. Tuttavia, dietro l’organizzazione di un viaggio scolastico si nasconde un carico di responsabilità e di lavoro spesso sottovalutato.

 

1. Ore e ore di lavoro extra non retribuito

Uno dei motivi principali riguarda il carico di lavoro aggiuntivo che grava sugli insegnanti accompagnatori.

Organizzare una gita non significa semplicemente “andare in viaggio” con la classe. Comporta:

  • Pianificazione dettagliata dell’attività didattica e logistica
  • Raccolta autorizzazioni e gestione dei rapporti con le famiglie
  • Coordinamento con agenzie di viaggio, strutture ricettive e trasporti
  • Preparazione di elenchi, modulistica, assicurazioni e piani di emergenza

A questo si aggiunge la sorveglianza continua degli studenti, che non si limita alle ore diurne. Nei viaggi di più giorni, gli insegnanti sono responsabili anche durante la notte, nei momenti liberi, negli spostamenti e nei tempi non strutturati.

Di fatto, si tratta di un impegno che può superare ampiamente l’orario di servizio ordinario, senza un riconoscimento economico.

Molti docenti percepiscono questa richiesta come un sacrificio professionale e personale non adeguatamente valorizzato.

Quanti di voi lavorerebbero gratis per molte ore per più giornate ma avendo tutte le responsabilità che questo incarico comporta?

2. La responsabilità penale e la “colpa in vigilando”

Un altro aspetto centrale è quello giuridico. In Italia vige il principio della “colpa in vigilando”, secondo cui l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli studenti minorenni affidati alla sua custodia.

Ciò significa che, in caso di incidente o comportamento pericoloso di uno studente, il docente può essere chiamato a rispondere civilmente e, in alcune circostanze, anche penalmente, se viene accertata una negligenza nella sorveglianza.

Durante una gita, il livello di rischio aumenta inevitabilmente:

  • Ambienti non abituali
  • Spostamenti in città o luoghi affollati
  • Attività sportive o escursioni
  • Pernottamenti fuori sede

Anche con la massima attenzione, l’imprevedibilità dei comportamenti adolescenziali può generare situazioni critiche. Molti insegnanti vivono quindi il viaggio di istruzione non come un momento sereno, ma come un periodo di forte stress e tensione, consapevoli delle possibili conseguenze legali.

3. Il docente accompagnatore è responsabile anche dei beni e delle strutture coinvolte nel viaggio

Il docente accompagnatore è responsabile, non solo l’incolumità degli studenti, ma devono vigilare anche su beni e strutture coinvolte nel viaggio:

  • Musei e siti archeologici;
  • Alberghi e ristoranti;
  • Mezzi di trasporto.

4. La gestione sanitaria e gli studenti con disabilità

Un ulteriore elemento riguarda la gestione sanitaria degli studenti, in particolare quelli con disabilità o con patologie specifiche.

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione all’inclusione scolastica, un valore fondamentale del sistema educativo italiano. Tuttavia, durante una gita:

  • Possono essere necessarie somministrazioni di farmaci
  • Possono verificarsi emergenze mediche
  • Possono emergere bisogni assistenziali complessi

Non sempre i docenti hanno una formazione sanitaria adeguata per affrontare situazioni di questo tipo. Inoltre, la presenza di studenti con bisogni complessi richiede spesso un supporto aggiuntivo (educatori, personale specializzato) che non sempre viene garantito in modo strutturato.

Questo scenario aumenta ulteriormente il senso di responsabilità e il timore di non essere sufficientemente tutelati.

Il rischio di un progressivo abbandono delle gite scolastiche

Se le condizioni attuali non cambieranno — in termini di tutele legali, riconoscimento economico e supporto organizzativo — il rischio concreto è una progressiva riduzione dei viaggi di istruzione.

Già oggi molte scuole faticano a trovare docenti disponibili ad accompagnare le classi. In alcuni casi, i consigli di classe sono costretti a rinunciare alle uscite di più giorni per mancanza di accompagnatori.

Le personalizzazioni che le Università hanno concordato di garantire agli studenti con DSA

Linee guida della Cnudd 2024 pag 19

“L’Università ha l’obbligo di prevedere, come stabilito all’art. 5 della legge n. 170/2010, strumenti compensativi e approcci individualizzati nell’erogazione delle misure a tutela del diritto allo studio che supportino lo sviluppo delle competenze richieste, attraverso pratiche didattiche inclusive, sia nell’ambito del percorso di apprendimento sia per lo svolgimento delle prove di valutazione….”. 

“….Fatte salve le indicazioni metodologiche legate alle singole discipline e ai Corsi di studio, per la didattica e per sostenere gli esami, verificato non sia pregiudizievole agli obiettivi dell’insegnamento, le/gli studenti con diagnosi di DSA potranno utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative che si elencano di seguito a titolo esemplificativo.
Le misure saranno coerenti con le esigenze dello studente, per rispettare la sua unicità e sostenere lo sviluppo dell’autonomia e dei processi di autoefficacia necessari in prospettiva professionale.

A pag 20 sempre delle linee guida
Strumenti compensativi:

• PC con correttore ortografico;
• testo d’esame in formato digitale;
• programmi di lettore vocale / penna con OCR e di lettore vocale;
• presenza di tutor con funzione di lettore/lettrice, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d’esame in formato digitale;
• calcolatrice;
• tabelle e formulari;
• mappe concettuali;
• testo della prova con caratteri ingranditi;
• suddivisione della materia d’esame in più prove parziali;
• possibilità di interrogare il/la candidato/a in luoghi e tempi concordati in maniera personalizzata.

Misure dispensative:

• tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova nel rispetto della privacy;
• per le prove scritte, riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa;
• possibilità di sostenere esami orali piuttosto che scritti o viceversa, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
• laddove l’esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
• valutazione dei contenuti piuttosto che della forma e dell’ortografia in relazione alla disciplina;
• in presenza di difficoltà nel calcolo, per quanto possibile, dare maggior rilievo al procedimento piuttosto che al risultato.

Indicazioni aggiuntive per le lingue straniere

Nella valutazione, ad eccezione di quegli esami in cui la prova scritta sia indispensabile per accertare la padronanza delle competenze professionali previste dallo specifico Corso di studi, è bene tenere conto di possibili errori di regolarizzazione e/o difficoltà nella memorizzazione e recupero di termini e forme verbali.
In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), potrà essere valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione potrà essere dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Potrà risultare conveniente l’utilizzo di un lessico ad alta frequenza10 o l’eventuale utilizzo di dizionario cartaceo o digitale monolingue off-line.
Per la prova d’ascolto prevedere registrazioni con velocità personalizzate (ad esempio: regolazione della velocità, numero di ripetizioni, lettore umano).

 

Uno studente privatista con disabilità, può sostenere l’ esame di maturità con l’insegnante di sostegno e gli strumenti compensativi?

Un candidato privatista non ha l’insegnante di sostegno, non ha il PEI e non c’è ovviamente il documento del consiglio di classe (documento del 15 maggio) che indica alla commissione come svolgere l’esame, in quanto non è conosciuto dal cdc.

Il candidato può chiedere, presentando adeguata certificazione e motivando la richiesta, di fruire delle tutele previste per tutti i candidati con disabilità, privatisti compresi, dalla L. 104 art. 16 comma 3 e 4:

  • usare strumenti tecnologici
  • usare strumenti compensativi necessari
  • fruire di tempi più lunghi 
  • avere prove equipollenti
  • eventualmente avere il supporto di un assistente all’autonomia o alla comunicazione.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES