Fonte Orizzonte Scuola
Un adolescente di sedici anni, studente di terza superiore presso un istituto tecnico di Treviso, ha perso il padre il 29 dicembre 2024. Il lutto improvviso ha inevitabilmente inciso sul rendimento scolastico, comportando un incremento significativo delle assenze nel secondo periodo dell’anno.
Al termine dell’anno scolastico 2024-2025, il Consiglio di classe ha assegnato allo studente tre debiti formativi: Matematica (4), Chimica organica e biochimica (5) e Chimica analitica (3), sospendendo il giudizio fino al superamento delle prove di recupero.
Le verifiche sono state fissate nei primi giorni di luglio, quando la scuola era già chiusa e i laboratori risultavano inaccessibili — una circostanza critica soprattutto per le materie pratiche come la Chimica analitica.
Nonostante le difficoltà logistiche e il peso emotivo del lutto familiare, il ragazzo ha affrontato le prove con determinazione, conseguendo un 8+ in Matematica e un 6,5 in Chimica organica e biochimica. Solo la prova di Chimica analitica è rimasta insufficiente.
L’11 luglio scorso è arrivata tuttavia la bocciatura, che la madre ha contestato ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Il Tar ha accolto la domanda cautelare il 2 ottobre, riconoscendo come il giovane avesse dato “prova di significativi progressi” nel breve lasso di tempo disponibile, superando di fatto due prove su tre e dimostrando una crescita reale nonostante le circostanze eccezionali.
La decisione del Tar: eccesso di potere del Consiglio di classe
Il Tar del Veneto ha ordinato alla scuola di rivalutare il giudizio, considerando la possibilità di recupero in un periodo più ampio e adeguato.
Tuttavia, il Consiglio di classe di Treviso, riunitosi il 7 ottobre, ha confermato la bocciatura, spingendo lo studente a presentare un nuovo ricorso. Il 31 ottobre, il Tribunale Amministrativo, con la sentenza n.1959/2025 pubblicata lo scorso 31 ottobre, ha riconosciuto l’eccesso di potere della scuola annullando il provvedimento.
I giudici hanno stabilito che l’incremento delle assenze nel secondo periodo è direttamente riconducibile al grave lutto familiare subito — «un evento eccezionale» che ha inevitabilmente pregiudicato la presenza a scuola dello studente.
La sentenza evidenzia, inoltre, come il ragazzo abbia dimostrato una crescita reale e uno sforzo autentico di recupero nonostante il difficile periodo personale. I giudici hanno sottolineato un aspetto cruciale: le principali carenze riguardavano l’attività di laboratorio, ma le prove di recupero erano state fissate proprio quando la scuola era chiusa, rendendo materialmente impossibile l’esercitazione pratica.
Il Tar ha dunque ordinato all’istituto di “mettere a disposizione dello studente i laboratori necessari per la preparazione della prova e concedere tempi non inferiori a un mese” per consentire un adeguato rifacimento della verifica.
La corte ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la madre “non ha comunicato null’altro” alla scuola dopo il lutto, ritenendo che la “prematura scomparsa rappresenti un evento che colpisce non solo l’alunno ma la famiglia nel suo complesso”.

