Fonte: Orizzonte Scuola
La decisione dei giudici amministrativi dopo il ricorso di una famiglia contro la mancata ammissione del figlio liceale alla classe successiva. La scuola non aveva applicato le misure previste dal PDP e la legge 170/2010.
Tutto nasce dalla decisione del consiglio di classe di un istituto di istruzione superiore di non ammettere un alunno iscritto al secondo anno del liceo scientifico a indirizzo sportivo alla classe successiva. La bocciatura, decretata a margine delle prove di recupero estive per due materie specificità (Geostoria e Scienze Naturali) ha spinto i genitori del minore ad adire le vie legali, segnalando una marcata difformità tra quanto previsto dal PDP e le concrete modalità d’esame.
Il TAR per il Lazio, accogliendo inizialmente un’istanza cautelare, aveva ordinato la ripetizione delle prove con le adeguate misure dispensative e compensative; verifiche suppletive che sono state effettuate a novembre 2025, e che però hanno registrato nuovamente un esito negativo. La famiglia, senza arrendersi, ha impugnato pure questa seconda bocciatura insieme ai relativi verbali e alla decisione dello scrutinio suppletivo, chiamando in causa il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale e chiedendo l’ammissione alla classe terza oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Le motivazioni del giudice
Il collegio giudicante ha accolto le tesi della famiglia, evidenziando gravi inadempienze da parte della scuola. Come evidenziato dal TAR Lazio, Sez. IV Bis, con la sentenza n. 13961/2026, l’istituto ha somministrato quesiti complessi in forma di scrittura, ragionamento e analisi, ignorando la presenza di diagnosi e tutele codificate. I giudici hanno rimarcato come allo studente siano stati somministrati compiti contenenti fatti aritmetici, formule e testi di particolare complessità, in aperto contrasto con le disposizioni della Legge 170/2010 e le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA allegate al D.M. 5669/2011.
I giudici hanno accolto anche un’altra censura: il PDP non era stato aggiornato entro il primo trimestre dell’anno scolastico 2024/2025, come invece richiedono le Linee Guida del D.M. 5669/2011. L’autorità giudiziaria ha deciso di annullare ogni atto relativo alla mancata ammissione, permettendo al ragazzo di frequentare finalmente la classe terza.
Sul fronte risarcitorio, la magistratura ha respinto le pretese legate al danno patrimoniale futuro da ritardo nel mondo del lavoro per carenza di prove, riconoscendo però una somma a titolo di danno morale soggettivo per la sofferenza interiore e l’angoscia provate dal ragazzo. La sentenza specifica che “nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia”, quantificando l’importo risarcitorio in 1.500 euro oltre al saldo delle spese di lite.
