Studente non ammesso dopo la morte del padre, il TAR annulla la bocciatura: “Assenze e brutti voti sono giustificati. La scuola non ha considerato le circostanze eccezionali nella valutazione”

Fonte Orizzonte Scuola

Un adolescente di sedici anni, studente di terza superiore presso un istituto tecnico di Treviso, ha perso il padre il 29 dicembre 2024. Il lutto improvviso ha inevitabilmente inciso sul rendimento scolastico, comportando un incremento significativo delle assenze nel secondo periodo dell’anno.

Al termine dell’anno scolastico 2024-2025, il Consiglio di classe ha assegnato allo studente tre debiti formativi: Matematica (4), Chimica organica e biochimica (5) e Chimica analitica (3), sospendendo il giudizio fino al superamento delle prove di recupero.

Le verifiche sono state fissate nei primi giorni di luglio, quando la scuola era già chiusa e i laboratori risultavano inaccessibili — una circostanza critica soprattutto per le materie pratiche come la Chimica analitica.

Nonostante le difficoltà logistiche e il peso emotivo del lutto familiare, il ragazzo ha affrontato le prove con determinazione, conseguendo un 8+ in Matematica e un 6,5 in Chimica organica e biochimica. Solo la prova di Chimica analitica è rimasta insufficiente.

L’11 luglio scorso è arrivata tuttavia la bocciatura, che la madre ha contestato ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.  Il Tar ha accolto la domanda cautelare il 2 ottobre, riconoscendo come il giovane avesse dato “prova di significativi progressi” nel breve lasso di tempo disponibile, superando di fatto due prove su tre e dimostrando una crescita reale nonostante le circostanze eccezionali.

La decisione del Tar: eccesso di potere del Consiglio di classe

Il Tar del Veneto ha ordinato alla scuola di rivalutare il giudizio, considerando la possibilità di recupero in un periodo più ampio e adeguato.

Tuttavia, il Consiglio di classe di Treviso, riunitosi il 7 ottobre, ha confermato la bocciatura, spingendo lo studente a presentare un nuovo ricorso. Il 31 ottobre, il Tribunale Amministrativo, con la sentenza n.1959/2025 pubblicata lo scorso 31 ottobre, ha riconosciuto l’eccesso di potere della scuola annullando il provvedimento.

I giudici hanno stabilito che l’incremento delle assenze nel secondo periodo è direttamente riconducibile al grave lutto familiare subito — «un evento eccezionale» che ha inevitabilmente pregiudicato la presenza a scuola dello studente.

La sentenza evidenzia, inoltre, come il ragazzo abbia dimostrato una crescita reale e uno sforzo autentico di recupero nonostante il difficile periodo personale. I giudici hanno sottolineato un aspetto cruciale: le principali carenze riguardavano l’attività di laboratorio, ma le prove di recupero erano state fissate proprio quando la scuola era chiusa, rendendo materialmente impossibile l’esercitazione pratica.

Il Tar ha dunque ordinato all’istituto di “mettere a disposizione dello studente i laboratori necessari per la preparazione della prova e concedere tempi non inferiori a un mese” per consentire un adeguato rifacimento della verifica.

La corte ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la madre “non ha comunicato null’altro” alla scuola dopo il lutto, ritenendo che la “prematura scomparsa rappresenti un evento che colpisce non solo l’alunno ma la famiglia nel suo complesso”.

Tra “componenti” e “partecipanti” al GLO, cambia qualcosa?

Perché la norma che istituisce il GLO distingue tra componenti e partecipanti? I genitori, che “partecipano”, hanno meno diritti degli insegnanti, che “lo compongono?
 

Pe rispondere in modo esaustivo è necessario un passo indietro.

La versione precedente della L. 104/92 diceva che il PEI era redatto congiuntamente dagli operatori dell’ASL e dall’insegnante di sostegno con la collaborazione dei genitori (art. 12 c. 5).

  1. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
    Art. 12 c. 5 L. 104 abrogato nel 2017

Il Dlgs 66 del 2017 riscrive l’art. 12 c. 5 della 104 e cambia radicalmente la situazione:
pone fine alla gestione congiunta ASL-scuola;
la redazione del PEI diventa di competenza di tutti gli insegnanti, non solo di quello di sostegno;
il ruolo dei genitori passa da generica collaborazione a partecipazione, quindi è prevista formalmente la loro presenza;
– rientrano nel ruolo di chi partecipa anche altre figure professionali;
l’UVM – Unita di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL, anche se non è più congiuntamente responsabile, deve comunque fornire un supporto a chi redige il PEI.

  1. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
    a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare;
    Art. 7 c. 2/a del Dlgs 66 /17. Sarà modificato dal Dlgs 96 del 2019.

Il Dlgs 66, che non era mai entrato realmente in vigore, viene modificato nel 2019 con il Dlgs 96 che, rispetto a questi punti, crea un nuovo gruppo di lavori, chiamato GLO e ne definisce la composizione trasferendo pari pari il testo che prima indicava chi doveva redigere il PEI. Modifica quindi di nuovo l’art. 12 c. 5 della 104 ma anche l’art. 15, quello sui gruppi di lavoro. Uniche differenze rispetto all’enunciazione del 2017: il supporto dell’UVM diventa “necessario” e partecipano al GLO anche gli studenti (comma 11 dell’art. 15).

L’art. 7 c. 2/a diventa:

  1. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
    a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9

All’art. 10, sui gruppi di lavoro, vengono aggiunti questi due commi, 10 e 11, che modificano l’art. 15 della L. 104.:

  1. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
  2. All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione

Il DI 182/20, essendo un decreto attuativo del Dlgs  66, ne conserva ovviamente la terminologia e quindi anch’esso dice che gli insegnanti sono componenti del GLO e gli altri partecipano. Le disposizioni contenute degli articoli 3 e 4, uno dedicato alla sua composizione l’altro al suo funzionamento, si applicano a tutto il GLO, senza distinzioni. Solo due commi sono riferiti solo ai componenti:

– il comma 10 dell’art. 3:

  1. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

– il comma 10 dell’art. 4:

  1. I componenti del GLO di cui all’articolo3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

Tutte le altre disposizioni sono riferite a tutti i membri del GLO, sia componenti che partecipanti.

In sostanza l’unica possibilità di intervento che è preclusa ai genitori, e agli alti membri esterni, è l’accesso al sistema informatico dell’amministrazione scolastica. Da notare che questo non riguarda il PEI in formato digitale al quale invece tutti membri del GLO sono ammessi come specificato al comma 9 dell’art. 4:

  1. 9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Il Tar «boccia» la scuola che non applica alla lettera il Pdp

Fonte Orizzonte Scuola

Il Piano Didattico Personalizzato non costituisce una mera formalità burocratica ma rappresenta un diritto esigibile che gli istituti scolastici devono applicare scrupolosamente per assicurare pari opportunità agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

La sentenza n. 16034/2025 del TAR Lazio, pubblicata lo scorso 4 settembre, ha annullato il provvedimento di non ammissione alla classe quarta di una studentessa con discalculia e difficoltà mnemoniche e linguistiche, bocciata con sei insufficienze in materie direttamente interessate dal suo disturbo.

Violazione del quadro normativo di riferimento

Il caso trae origine dalla violazione della legge 170/2010, che garantisce agli alunni con DSA il diritto a fruire di misure compensative e dispensative, nonché del decreto ministeriale 5669/2011 e delle relative Linee Guida, che prescrivono una didattica individualizzata con adeguate forme di verifica e valutazione.

Il PDP redatto a dicembre 2023 prevedeva espressamente che tutte le verifiche fossero programmate, con tempi più lunghi e riduzioni nei contenuti per ogni disciplina, e che in Latino, Fisica, Inglese e Matematica le prove dovessero essere anche personalizzate, ossia costruite specificamente per valorizzare le competenze della studentessa in relazione alle sue difficoltà.

Dall’istruttoria disposta dal Tribunale è emerso che i docenti si erano limitati a ridurre il numero degli esercizi, senza adeguare la struttura delle verifiche alle reali esigenze dell’alunna.

La relazione dell’istituto ha confermato che nelle materie più colpite dal disturbo le prove somministrate non avevano alcuna personalizzazione, ma consistevano in “riduzioni del numero di esercizi e/o dei testi o anche selezionando dalla prova standard gli esercizi che implicavano l’uso di procedure più semplici”. In altre parole, l’applicazione del Piano è stata solo parziale e inadeguata, compromettendo il rendimento della studentessa nelle discipline in cui aveva conseguito insufficienze determinanti per la bocciatura.

Importanza delle verifiche personalizzate per una valutazione equa

I giudici amministrativi hanno rilevato che nell’anno scolastico precedente, quando erano state adottate verifiche effettivamente personalizzate, l’alunna aveva ottenuto risultati significativamente migliori, dimostrando di poter esprimere pienamente il proprio livello di apprendimento. La personalizzazione delle prove, infatti, non si limita a concedere più tempo o a ridurre il numero di quesiti, ma consiste nell’elaborare strumenti valutativi calibrati sulle modalità con cui lo studente con DSA può meglio manifestare le proprie competenze.

Il TAR ha quindi sottolineato che la mancata somministrazione di verifiche personalizzate in Fisica, Inglese e Matematica ha costituito una violazione dei diritti della studentessa, incidendo negativamente sulla valutazione finale e sul suo percorso scolastico.

La sentenza costituisce un precedente rilevante per gli operatori scolastici, ribadendo che il rispetto rigoroso del PDP non è facoltativo ma obbligatorio, e che ogni deroga o applicazione superficiale può configurare un’illegittimità amministrativa suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale.

Le istituzioni scolastiche sono tenute ad applicare con precisione le misure compensative e dispensative previste nei piani individualizzati, assicurando una valutazione equa e rispettosa delle effettive capacità degli studenti con DSA.

L’inosservanza delle modalità stabilite nel PDP ha inciso negativamente sul rendimento e sulla valutazione finale della studentessa.

Il TAR, riconoscendo la violazione dei suoi diritti, ha quindi annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, evidenziando come la scuola non abbia applicato correttamente le misure previste.

Questa decisione sottolinea l’importanza della personalizzazione delle verifiche ai fini di una valutazione realmente equa e richiama gli istituti scolastici all’obbligo di attuare con precisione i piani individualizzati previsti per gli studenti con DSA.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES