In caso di BES (senza riferimento alla legge 170/10 e alla legge 104/92), qualora i genitori non volessero firmare il PDP, gli insegnanti sarebbero comunque impossibilitati ad attuare strategie didattiche per favorire il successo scolastico e formativo dello studente?

In base all’art. 6 c. 3 del Dlgs 62/17 che copio qui sotto:
«3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.»

In caso di valutazioni negative la scuola è quindi “obbligata” ad attivare specifiche, e adeguate, strategie.

Non è richiesto il consenso dei genitori, non si parla di BES, non si danno etichette, ma si interviene sui problemi di apprendimento con strategie esclusivamente didattiche.

Se le difficoltà di apprendimento richiedono interventi su prerequisiti non raggiunti le verifiche possono essere adattate di conseguenza.

Petizione per modificare una nota ministeriale che penalizza in modo significativo, gli alunni con BES agli esami di “3 media”

La nota ministeriale 5772 del 2019, tuttora in vigore, penalizza ingiustamente gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che sostengono gli esami del primo ciclo (ex licenza media).

Questa disposizione consente agli alunni per i quali è stato redatto il PDP di utilizzare strumenti compensativi all’Esame di Stato del primo ciclo solo se la scuola ha agito sulla base di una certificazione clinica, escludendo quindi tutti coloro che la scuola ha riconosciuto come BES per motivi di ordine sociale, economico o linguistico.

Non esiste tale restrizione all’Esame di Stato del secondo ciclo nel quale da diversi anni l’Ordinanza Ministeriale annuale assicura l’utilizzo degli strumenti compensativi “già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame” (OM 67/24 art. 25 c. 6). 

Per quanti anni si può “trattenere” uno studente con disabilità?

Nel sistema scolastico italiano non esiste il concetto di “trattenimento”.

A scuola gli alunni possono essere:

  • ;

  • : ossia non ammessi alla classe successiva o all’esame finale, qualora non abbiano raggiunto i livelli di apprendimento previsti.

Questo principio vale anche per gli alunni con disabilità, con una differenza fondamentale:
per loro la valutazione è effettuata in riferimento agli obiettivi stabiliti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Qualora lo studente non raggiunga gli obiettivi del PEI, tali obiettivi possono essere rimodulati e adeguati alle sue possibilità.

Per questo motivo, la non ammissione è un evento poco frequente.
Affinché essa possa avvenire, la scuola deve dimostrare che, nonostante l’adeguamento degli obiettivi, lo studente non sia comunque riuscito a raggiungerli e che le valutazioni risultino pertanto negative.

La decisione sulla promozione o sulla non ammissione spetta esclusivamente al consiglio di classe; i genitori non hanno potere decisionale in merito, pur essendo parte attiva nel percorso educativo.

TAR ordina l’assegnazione del sostegno in rapporto 1:1 per studentessa con handicap grave: accolto il ricorso contro il PEI con ore condivise

Fonte: Orizzonte scuola del 12 gennaio 2026

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, con l’ordinanza n. 00123/2026 pubblicata il 12 gennaio, ha accolto l’istanza cautelare presentata dai genitori di una studentessa con certificazione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La famiglia aveva impugnato il Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2025/2026, approvato dall’istituto scolastico il 17 ottobre 2025, nella parte in cui la sezione 9 assegna alla studentessa 22 ore di sostegno didattico in condivisione con altri due alunni con disabilità, secondo un rapporto 1:3. Il Tribunale ha disposto che l’amministrazione scolastica provveda a integrare il PEI e ad assegnare alla minore le ore di sostegno in base al rapporto 1:1.

La decisione si fonda sulla documentazione prodotta in atti che attesta la condizione di invalidità della studentessa e sulla proposta formulata dal Gruppo di Lavoro Operativo ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Il ricorso aveva chiesto l’accertamento del diritto all’assegnazione di ore di sostegno determinate in misura adeguata alla condizione di disabilità grave, con riferimento esclusivo alla specifica situazione della studentessa e non in forma condivisa con altri alunni.

L’istituto aveva, poi, adottato un provvedimento di assegnazione di complessive 22 ore settimanali alla classe terza B della scuola primaria, frequentata dalla studentessa e da altri due alunni con disabilità, senza indicazione delle ore specificamente riferibili a ciascuno studente certificato.

Il quadro normativo sull’inclusione scolastica

L’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 individua come persona con handicap in situazione di gravità colui la cui minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

La normativa sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è stata riformata dal Decreto Legislativo 66/2017, che disciplina le modalità di assegnazione delle risorse di sostegno e la redazione del Piano Educativo Individualizzato. Il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie.

La sezione 9 del Piano Educativo Individualizzato riguarda l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse. Il Gruppo di Lavoro Operativo, previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 66/2017, ha il compito di definire le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie. La certificazione di handicap con connotazione di gravità costituisce presupposto per l’accesso a specifici benefici e per l’assegnazione delle ore di sostegno in rapporto 1:1. La giurisprudenza amministrativa riconosce la necessità di garantire un intervento individualizzato quando la certificazione attesta la gravità della condizione.

Il periculum in mora e la fissazione dell’udienza di merito

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora dal momento che l’anno scolastico 2025/2026 risulta in corso di svolgimento. La tutela cautelare si rende necessaria per evitare il pregiudizio derivante dal proseguimento dell’attività didattica con un’assegnazione delle ore di sostegno non corrispondente alla gravità della disabilità certificata. L’ordinanza ha accolto l’istanza cautelare disponendo che l’amministrazione provveda ad integrare il PEI per l’anno scolastico 2025/2026 e ad assegnare alla minore le ore di sostegno spettanti per l’handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Il Collegio ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 novembre 2026. La presente ordinanza deve essere eseguita dall’amministrazione scolastica ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvede a darne comunicazione alle parti. La decisione cautelare garantisce l’immediata tutela del diritto all’istruzione della studentessa nelle more del giudizio di merito, secondo quanto previsto dall’articolo 55 del Codice del Processo Amministrativo.

 

Illegittimo il PEI con 18 ore di sostegno su 32, la scuola deve garantire la copertura integrale dell’orario”, la decisione del TAR: istituto condannato

Fonte: Orizzonte Scuola del 10/01/2026

La Sezione Seconda del TAR Campania ha accolto con, sentenza n. 101 del 7 gennaio, il ricorso presentato dai genitori di uno studente con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

La decisione ha dichiarato illegittimo il Piano Educativo Individualizzato approvato il 15 ottobre 2025, che assegnava al minore soltanto 18 ore settimanali di sostegno didattico su un totale di 32 ore di frequenza.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello studente alla copertura integrale dell’orario scolastico con docente di sostegno, individuando una contraddizione interna al documento che, pur rilevando la necessità di un supporto continuativo, limitava le ore assegnate.

La contraddittorietà del PEI e la violazione della normativa scolastica

Il Collegio giudicante ha rilevato che il PEI impugnato presenta una motivazione intrinsecamente illogica. Lo stesso documento riconosceva esplicitamente la necessità per il minore di fruire di un supporto continuativo da parte del docente di sostegno.

La normativa vigente, richiamata nella sentenza, stabilisce che il PEI deve individuare obiettivi educativi e didattici, strumenti e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento adeguato. Il decreto legislativo 66 del 2017, all’articolo 7, comma 2, prevede che il documento espliciti le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore necessarie.

Il Tribunale ha sottolineato che l’attribuzione di un numero di ore inferiore rispetto all’orario di frequenza, senza adeguata motivazione individualizzata, costituisce violazione degli articoli 3, 12 e 13 della legge 104 del 1992.

La mancata richiesta dei posti in deroga e la nomina del commissario ad acta

La sentenza evidenzia un’ulteriore criticità relativa alla mancata richiesta da parte del dirigente scolastico dei posti di sostegno in deroga all’organico di diritto. L’articolo 10 del decreto legislativo 66 del 2017 prevede che il dirigente scolastico trasmetta all’Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno sulla base dei PEI.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2010, ha stabilito che il sistema deve consentire la deroga all’organico predeterminato, tenendo conto del caso concreto e del grado di disabilità. Il TAR ha rilevato che nel caso specifico non risulta depositata documentazione attestante la tempestiva richiesta di insegnanti in deroga.

La decisione ha condannato l’amministrazione scolastica all’attribuzione immediata del sostegno per l’intero orario di frequenza e ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, qualora l’amministrazione non ottemperi entro quindici giorni.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES