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Il DM 182 del 2020 dice che le certificazioni vanno presentate entro giugno. Ma se un genitore riceve la certificazione successivamente non ha più diritto al sostegno per l’anno scolastico in arrivo?

All’inizio dell’anno scolastico successivo (ma anche durante l’estate in alcune province) si aprono altre finestre per fare richiesta dell’insegnante di sostegno, molto dipende dalle disponibilità in organico, comunque quando una certificazione arriva, in qualsiasi momento dell’a.s. la scuola deve farsene carico e mettere in atto tutte le strategie utili a far fronte ai bisogni del bambino.

D.M.182 del 29-12-2020

Quali parti del PEI vanno compilate nei tre incontri del GLO?

Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10 nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.

Nell’incontro intermedio si affrontano le sezioni (sempre quelle da 1 a 10) in cui il GLO ritiene necessario intervenire, per correggere o integrare.

Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11.

Bocciatura alla Primaria

La mancata ammissione alla classe successiva è decisa esclusivamente dagli insegnanti della classe al momento dello scrutinio finale.

Non spetta decidere né ai genitori né agli specialisti.

La ripetenza nella scuola primaria è regolata per tutti, e quindi anche per gli alunni con disabilità, DAL D.M. 62/17 art. 3 c. 3 che prevede tre condizioni:
1) eccezionalità della decisione (e questo esclude categoricamente la possibilità di reiterazione),
2) unanimità dei docenti della classe
3) specifiche motivazioni:
i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.