Il decreto 170 del 2026 modifica il DL 66 del 2017 sull’inclusione scolastica e la legge 104/1992
Il PEI continua ad essere redatto ogni anno, come prima, e il GLO va convocato, come prima, per verificare e monitorare il PEI.
Alcune anticipazioni di stampa che dicevano che, per esigenze di semplificazione, il PEI veniva approvato solo all’inizio del ciclo scolastico e confermato automaticamente, salvo nuove certificazioni, negli anni successivi, sono state smentite. Come pure la notizia che dava per abolito il GLO intermedio. Si veda al riguardo la lettera che il 1° ottobre 2026 il Ministro Valditara ha indirizzato ai genitori degli alunni con disabilità.
| Quando entra in vigore? |
Formalmente è un decreto legge “urgente”. |
E’ già in vigore dal 01 ottobre 2026 |
PRIMA |
DOPO |
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| I 3 GLO durante l’anno continueranno ad esserci? | GLO iniziale
GLO intermedio GLO finale |
I 3 incontri continueranno ad esserci,
Il nuovo Decreto Scuola modifica in alcune parti l’art. 6 del DL 66/17 ma non il comma 2/h che dice che il PEI «è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni». E’ sulla base di questa disposizione che il DI 182 ha introdotto il GLO intermedio. |
| Il PEI continua ad essere approvato ogni anno? | Il PEI doveva essere approvato dal GLO “di norma entro il 31 ottobre” Linee guida allegate al DI 182/20 art. 4 comma 1.
Significa che poteva essere fatto anche dopo se ce ne era necessità. |
Continua ad essere approvato ogni anno, ma cambiano i tempi.
Il Decreto ha completamente riscritto la prima parte del punto 2/g dell’art- 7 c.omma 2 del Dlgs 66/17 che definisce i contenuti e le modalità di approvazione del PEI. Il PEI per il nuovo anno scolastico deve essere approvato nel GLO finale, in modo da iniziare l’anno successivo con già un PEI approvato. E poi confermato eventualmente modificato in alcuni punti entro il 15 ottobre (termine perentorio). La parte più controversa approvare il PEI al cambio di grado di scuola: un docente di un grado inferiore non può e non è tenuto a conoscere facilitatori e barriere del grado superiore, tipologie di discipline, metodologie didattiche, obiettivi, ecc… nonché l’articolazione oraria? |
| Cosa cambia nel GLO finale di giugno?
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| La richiesta delle ore per le ore di sostegno per l’anno successivo?
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Nel Dlgs 66/17 all’art. 7 c. 2/d le ore per le risorse venivano “proposte” (quindi non decise) , erano poi gli uffici scolastici a decidere quante ore dare. | Con il DL 66/17 art. 7 comma g-bis nuovo comma introdotto dal DL170/26, le ore delle risorse saranno DEFINITE nel primo anno di ogni ordine di scuola. Le quali rimarranno invariate negli anni successivi “in assenza di aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona”
Eventualmente si potranno chiedere ore diverse motivate “da nuove e sopravvenute condizioni della persona” Il decreto usa una terminologia diversa: il GLO “definisce”non più propone art. 7 del DL 66/17 comma “d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;” In base al Decreto l’USR deve attribuire le ore che il GLO ha definito, sarà davvero così? Al comma g-bis viene detto “fatta salva l’assegnazione |
| La richiesta delle ore per le ore di assistenza (operatori) per l’anno successivo? | DL 66/17 art 7 comma 2/d: “la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione” |
Non cambia nulla |
| Rispetto alle ore di sostegno cambia il ruolo degli uffici scolastici
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DL 66/17 art10 comma 2
“2. L’ufficio scolastico regionale ASSEGNA le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno”. |
DL 66/17 art. 10 comma 2
“2. L’ufficio scolastico regionale ATTRIBUISCE le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno”. |
| Conferma ed eventualmente modifica del PEI a ottobre | Il PEI provvisorio poi diventerà definitivo con il GLO di ottobre entro il 15 ottobre.
I PEI approvati a giugno, potranno avere delle modifiche entro il 15 ottobre con il GLO iniziale DL 66/17 art 7 comma 2/g “e’ suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre” DL 66/17 art 7 comma 2/g-bis in questo comma le lettere con vengono nominate (c-d-e-f-e h) sono quelle che parlano degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di sostegno didattico, delle modalità di verifica, dei criteri di valutazione, degli interventi di inclusione svolti in classe o in progetti specifici. Il PEI sarà sicuramente modificato a ottobre perchè nel PEI di giugno sarà impossibile sapere se ci sarano nuovi insegnanti e chi saranno, compresi quelli di sostegno che purtroppo cambiano ogni anno, le ore di lezione e altre cose che si possono sapere ad anno scolastico avviato. [Ma questo punto partirà necessariamente dal prossimo anno (si suppone) adesso il PEI va redatto interamente, non essondoci quello approvato a giugno, e dovrebbe essere confermata la scadenza del 31 ottobre. Speriamo che il MIM chiarisca presto la situazione]. |
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| I modelli ministeriali dei PEI cambieranno? | Per ora il decreto non ne parla. Quindi rimarranno gli stessi fino a quando il ministero non li modificherà.
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| Il PEI dopo l’approvazione del 15 ottobre potrà essere modificato? | Il PEI poteva essere modificato (solo dal GLO) in qualsiasi momento dell’anno.. | Il PEI potrà essere modificato qualora emergano condizioni relative al funzionamento dello studente che rendano necessario rivedere ciò che era stato stabilito, sempre attraverso il GLO. Dl 66/ 17 art. 7 comma 2/g |
| Per la mancanza al GLO di una delle componenti? | Se la componente ASL non poteva partecipare, doveva dare comunque il “necessario supporto”. | Il Decreto inserisce questo comma 11 – bis all’art- 15 della L. 104/92:
«Il PEI puo’ essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché’ regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione» Viene dichiarato formalmente che il GLO si può riunire senza una componente di esso, basta che la componente mancante
Se questa componente fossero i clinici? Invece di insistere sulla partecipazione degli specialisti e spingere sulla stipula di accordi locali che rafforzano la condivisione, anche puntando sul “necessario supporto” previsto dalla Legge PRIMA ma ignorato ovunque, il MIM dice che del loro intervento se ne potrebbe fare a meno… (E così temo che i clinici ASL saranno sempre di meno ai GLO.) Se questa componente fossero i genitori? Dubbio orrendo: si vuole tagliar fuori dal GLO le famiglie? |
