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Compiti nel fine settimana e interrogazioni del lunedì: cosa dice davvero la normativa?

Il tema dei compiti a casa nel fine settimana e delle interrogazioni fissate per il lunedì è da sempre oggetto di discussione tra studenti, famiglie e insegnanti.

Molti, infatti, fanno riferimento alla Circolare Ministeriale del 14 maggio 1969, n. 177come se rappresentasse ancora oggi un divieto valido e vincolante.

La circolare 177/1969: cosa prevedeva

La circolare del 1969 nasceva in un contesto storico molto diverso da quello attuale. Il suo obiettivo era tutelare il tempo libero degli studenti, garantendo loro momenti di riposo nei giorni festivi e durante le vacanze. In particolare:

  • chiedeva di limitare i compiti a casa,

  • vietava l’assegnazione di compiti e delle verifiche per il lunedì,

  • sottolineava l’importanza del gioco, del riposo e della vita familiare come parte integrante della crescita educativa.

Si trattava, dunque, di un richiamo al benessere personale degli studenti.

Il valore delle circolari nella gerarchia delle norme

È importante ricordare che una circolare ministeriale rappresenta uno degli atti meno vincolanti nella gerarchia* delle fonti, ben al di sotto di leggi, regolamenti e decreti. Essa fornisce indicazioni operative e interpretative, ma non ha forza di legge.

*Gerarchia delle fonti del diritto:

    1. Norme costituzionali
      (Costituzione, leggi costituzionali, principi fondamentali)

    2. Leggi ordinarie
      (approvate dal Parlamento)

    3. Decreti legislativi
      (atti aventi forza di legge delegata)

    4. Ordinanze ministeriali
      (fonti secondarie, atti amministrativi normativi con forza regolamentare)

    5. Circolari ministeriali
      (atti amministrativi interni, non hanno valore normativo)

    6. Note ministeriali
      (ancor più inferiori: mere comunicazioni o istruzioni operative)

Perché oggi la circolare 177/1969 non è più applicabile

Sebbene la circolare non sia mai stata abolita, oggi non produce più effetti concreti. Nel corso degli anni, infatti, diverse norme hanno trasformato profondamente l’organizzazione della scuola italiana.

Tra queste, spicca il D.P.R. 275/1999, noto come Regolamento dell’autonomia scolastica. Con questa riforma:

  • le scuole hanno acquisito autonomia organizzativa e didattica;

  • è stata loro attribuita la responsabilità di definire orari, criteri di valutazione, carichi di lavoro e modalità di verifica;

  • le decisioni su compiti e interrogazioni sono diventate competenza degli organi collegiali e dei singoli istituti.

In altre parole, la circolare del 1969 è stata superata da norme di grado superiore, e per questo non rappresenta più un vincolo operativo.

Si può invocare la circolare per evitare compiti nel weekend o interrogazioni il lunedì?
La risposta è no.

La circolare 177/1969 non costituisce un diritto per gli studenti, né può essere utilizzata per contestare legalmente l’assegnazione di compiti nel fine settimana o di interrogazioni fissate per il lunedì.

Oggi, le uniche regole valide sono quelle decise:

  • dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola,

  • dal regolamento interno,

  • dalle deliberazioni degli organi collegiali (in particolare il collegio dei docenti).

 

Dalle Linee Guida per i DSA: cose essenziali

Dalle Linee guida allegate al DM 5669/2011

Le linee guida fanno parte del decreto attuativo della legge 170/10 e quindi hanno la stessa forza giuridica, precisano alcuni aspetti ma ovviamente non possono spingersi a regolare ogni caso e ogni aspetto concreto che può capitare, ma offrono una punto di partenza dal quale partire per personalizzare la didattica, altro punto di  fondamentale è la certificazione diagnostica.

Didattica personalizzata e individualizzata pag 6

Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di apprendimento dello studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Strumenti compensativi nominati nelle Linee Guida

utilizzabili per tutte le discipline sia in sede di verifiche intermedie sia in sede di esami di Stato

“Fra i più noti indichiamo” : (significa che potrebbero essere individuati altri a seconda del bisogno dello studente):

Computer (Linee Guida pag. 18) La legge 170 è stata varata del 2010 oggi le tecnologie sono cambiate al posto del PC può essere inserito il Tablet (ma le app in esso istallate  devono poter lavorare offline)
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto (Linee guida pag. 7)

Studiare con la sintesi vocale è cosa diversa che studiare mediante la lettura diretta del libro di 
testo; sarebbe pertanto utile che i docenti o l’eventuale referente per la dislessia acquisiscano 
competenze in materia e che i materiali didattici prodotti dai docenti siano in formato digitale. (Linee  guida pag. 18).
una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla (Linee guida pag. 18)
il registratore per legistrare la lezione che consente allo studente di non scrivere gli appunti  (Linee Guida pag. 7 e 18) non ci sono problemi di privacy vedere qui
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori (pag. 7);
per le materie scientifiche:

  • calcolatrice 
  • tabella pitagorica
  • formulario personalizzato
  • tabelle
  • mappe concettuali (linee Guida pag. 7)
  • mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo (Linee Guida pag. 18)
  • etc. (in questo etc ci sono altri strumenti, tipo le mappe procedurali che sono molto utili per il recupero della memoria sulla PROCEDURA di una qualsiasi attività). 
sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze (Linee Guida pag. 19).
utilizzo di libri  digitali (Linee guida pag. 18)
utilizzo di vocabolari digitali (Linee guida pag. 18)
 
 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

MA SOPRATTUTTO L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.

Le misure dispensative

Le misure dispensative utilizzabili per tutte le discipline, sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

Dal DM 5669/11 art 4 comma 5: 5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

 

Dispensa dalla lettura a voce alta in classe: non è utile questa attività in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura (Linee guida pag. 7). 

Tale Disepnsa evita  la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà (Linee Guida pag. 21).

Dispensa da  tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata (Linee Guida pag. 18)
usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo (Linee guida pag. 7)
Compensazione orale di una verifica scritta deficitaria: gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti. (Linee Guida pag. 19).
 

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Per la didattica per le Lingue Straniere

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La legge 170/10 prevede forme adeguade di verifica e valutazione art. 5 comma 4

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è
espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite (Linee Guida pag. 28).

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Per i ragazzi con DSA meglio un professionale?

È necessario che vengano superate le visioni semplicistiche dettate da pregiudizi datati per cui i ragazzi con DSA sarebbero destinati a percorsi formativi di basso livello (= cioè quando un insegnante afferma che quel ragazzo a causa di sui DSA non può affrontare un liceo ma solo una scuola preofessionale) (Linee guida pag 29)

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SCUOLA PRIMARIA

Per alunni con disturbi della lettura (anche se ancora non certificati dislessici) è bene leggere attentamente i suggerimenti dati dal ministero  (pag. 12-16)

“….Si dovrebbe poi evitare di presentare al bambino una medesima lettera espressa graficamente in più caratteri (stampato minuscolo, stampato maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo), ma è opportuno soffermarsi su una soltanto di queste modalità fino a che l’alunno non abbia acquisito una sicura e stabile rappresentazione mentale della forma di quella lettera…”.

Per alunni con disturbi del calcolo (anche se ancora non certificati discalculici) è bene leggere attentamente i suggerimenti dati dal ministero (pag. 17-18)

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Compiti dei Docenti

Dalle Linee guida pag 28

È necessario che i docenti acquisiscano chiare e complete conoscenze in merito agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, con riferimento alla disciplina di loro competenza, al fine di effettuare scelte consapevoli ed appropriate.

Inoltre, gli insegnanti devono essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie e realizzare una integrazione tra queste e le metodologie didattiche per l’apprendimento, dato che le ricerche dimostrano che ambienti didattici supportati dall’uso delle nuove tecnologie risultano maggiormente efficaci.

 devono porre attenzione alle ricadute psicologiche delle scelte educative e didattiche,ricordando che nell’apprendimento un ruolo di grande rilievo è rappresentato dagli aspetti emotivi,motivazionali e relazionali. 

attuano strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo

• adottano misure dispensative

•attuano modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti

• ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative  possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione
e le ricadute psicologiche negative (Linee Guida pag. 21).

il DM 5669/11 art 4 comma 4 attribuisce al docente il compito importante  di istruire lo studende nel costruirsi i suoi strumenti compensativi (le mappe) e di incentivare l’uso di tutti gli strumenti a lui necessari.

4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle  competenze per un efficiente utilizzo degli 
stessi

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Compiti del Dirigente Scolastico

promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse (Linee Guida pag. 23) 

• attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche (Linee Guida pag. 23) 

•  vigila che il PDP sia rispettato.

• potranno farsi promotori di iniziative rivolte alle famiglie di alunni e studenti con DSA, promuovendo e organizzando, presso le istituzioni scolastiche – anche con l’ausilio dell’Amministrazione centrale e degli UU.SS.RR. – seminari e brevi corsi informativi.

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Compiti del Referente di Istituto

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Compiti della famiglia pag. 25

• provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra – di libera scelta o della scuola – a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010;

• consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;

condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo (PDP)
che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle
risorse disponibili;

• sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;

• verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;

• verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;

• incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;

• considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Scuola e disabilità, la prima raccomandazione dell’Autorità Garante: “Nessuna barriera burocratica alla terapia in classe” – L’Autorità interviene per garantire la continuità terapeutica degli alunni con disabilità: l’ingresso dei professionisti sanitari deve essere autorizzato solo dal dirigente scolastico, senza necessità del consenso degli altri genitori

Fonte:  Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Roma, 24 ottobre 2025 – L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha emesso la sua prima raccomandazione ufficiale, un intervento che segna un passo importante nella tutela concreta dei diritti degli alunni con disabilità.

La raccomandazione riguarda l’accesso a scuola dei professionisti sanitari incaricati di seguire gli studenti con disabilità, affinché possano continuare le terapie anche durante l’orario scolastico.

L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione relativa alla mancata autorizzazione, da parte di una scuola, all’ingresso in classe di un medico della ASL che doveva seguire un alunno con disturbo dello spettro autistico.

In quel caso, la scuola aveva subordinato l’accesso del professionista al consenso di tutti i genitori della classe, bloccando così la prosecuzione del piano terapeutico. 

Dalle verifiche condotte è emerso che situazioni simili non sono isolate: in diversi istituti viene infatti richiesto il consenso delle famiglie o documentazioni aggiuntive da parte dei terapisti, con il rischio di ostacolare la continuità terapeutica e di creare
barriere burocratiche per chi ha diritto a un percorso personalizzato.

Con la Raccomandazione n. 1/2025, l’Autorità chiarisce che l’ingresso in classe dei professionisti sanitari deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa comunicazione alle famiglie e nel pieno rispetto della privacy degli altri studenti.

Non è necessario – né legittimo – subordinare l’accesso al consenso di terzi, poiché il diritto alla salute e allo studio degli alunni con disabilità è prioritario e va sempre garantito.

«La nostra raccomandazione rende effettivo il diritto all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità» dichiara il Presidente dell’Autorità Garante, Maurizio Borgo.

«Finalmente, passiamo dalle parole ai fatti».

L’Autorità invita gli Uffici Scolastici Regionali a diffondere la raccomandazione a tutte le scuole, pubbliche e paritarie, per assicurare uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale e promuovere una cultura dell’inclusione fondata sul
rispetto e sulla collaborazione

Vedi Circolare

Scuola: DDL per il riconoscimento degli studenti ad alto potenziale cognitivo (plus dotazione)

Il Senato ha approvato il disegno di legge 180 per il riconoscimento degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Ora deve passare alla camera

Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge che introduce, per la prima volta, un quadro normativo specifico per il riconoscimento e l’inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Il provvedimento, che ora passerà all’esame della Camera dei deputati, colma un significativo vuoto legislativo e allinea l’Italia alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1994 sull’educazione dei bambini plusdotati.

Le “Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi”rappresentano una svolta nell’approccio educativo nazionale, valorizzando le capacità di tutte le studentesse e gli studenti e garantendo pari opportunità di apprendimento.
 
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato come il provvedimento compia un passo decisivo verso una scuola capace di valorizzare i diversi talenti dei giovani”, definendo gli alunni ad alto potenziale cognitivo come “una risorsa straordinaria per il Paese”.
Soddisfatto anche Roberto Marti, Presidente della Commissione Cultura e firmatario del disegno di legge: “Il provvedimento, frutto di un lavoro condiviso tra forze politiche e istituzioni, prevede la necessità di una consulenza continuativa alle famiglie, della formazione specifica dei docenti e dell’adozione di piani didattici personalizzati. È un disegno di legge che guarda al futuro, che investe nel talento e nella diversità, nella convinzione che nessuno debba essere lasciato indietro. Auspico, pertanto, un rapido passaggio alla Camera affinché diventi presto legge”. 
 
 

Personalizzazione didattica e supporto agli studenti plusdotati

Il ddl prevede la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a garantire il diritto allo studio e la personalizzazione dei percorsi formativi per questa categoria di studenti.

Valditara ha ribadito un principio fondamentale alla base del provvedimento: “Nessuno deve essere lasciato indietro, ma allo stesso tempo nessuno deve essere limitato rispetto al proprio potenziale”.

La personalizzazione della didattica viene identificata come la chiave per permettere a ogni giovane di esprimersi al meglio, superando un sistema educativo che troppo spesso non ha riconosciuto e sostenuto adeguatamente gli studenti con capacità cognitive superiori alla media.

Il provvedimento si inserisce nella visione di “un’istruzione più moderna, che metta al centro la persona dello studente”.

 

Prove di ingresso (o prove parallele – prove trasversali – prove comuni) e strumenti compensativi: cosa dice la normativa?

All’inizio dell’anno scolastico molte scuole propongono le cosiddette prove di ingresso, talvolta se fatte a metà anno scolastico definite anche “comuni” o “parallele” o “trasversali”.

Queste verifiche hanno lo scopo di rilevare il livello di partenza degli studenti oppure di confrontare i risultati tra le diverse sezioni.

Una domanda frequente riguarda gli studenti con DSA e con disabilità: le prove di ingresso (così come le prove comuni , parallele  e trasversali) devono essere svolte con gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nei loro PDP e PEI?
La risposta è chiara: .

Non esiste una legge specifica che disciplini queste prove: la loro organizzazione è demandata all’autonomia delle scuole. Tuttavia, l’autonomia non può prescindere dal rispetto delle normative vigenti in materia di diritto allo studio e personalizzazione dell’apprendimento.

Le scuole hanno quindi il dovere di garantire, anche in queste occasioni, le misure previste dai piani personalizzati degli studenti.

La normativa di riferimento

Studenti con DSA

La Legge 170/2010, all’art. 5, comma 4, stabilisce che:

« 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’universita’ nonche’ gli esami universitari. »

“Garantite” significa ovviamente assicurate in ogni caso, comprese in queste prove.

Studenti con Disabilità

Analogamente per gli alunni con disabilità c’è il Dlgs 62/17 art. 11 comma 1, che dice che la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI e questo vale di sicuro anche per questi tipi di prove.

Quindi, per concludere, le personalizzazioni definite nei PDP e nei PEI si applicano in TUTTE le verifiche, senza eccezioni.

Se i PDP o i PEI non sono ancora pronti, la Legge a tutela di questi studenti deve comunque essere rispettata. Infatti i PDP/PEI non rappresentano lo strumento attraverso i quali si esercita la legge, ma servono piuttosto a esplicitare gli interventi di personalizzazione. Di conseguenza, anche in loro assenza, la personalizzazione deve essere garantita: forse sarà meno precisa, ma deve comunque esserci.

Se vengono somministrate queste prove senza l’utilizzo degli strumenti compensativi è possibile richiedere l’annullamento dei voti. Infatti, tali prove risultano svolte in violazione delle normative vigenti e non rispettano i diritti dello studente.

Senza strumenti, ma senza valutazione

Se ne può eventualmente discutere solo nel caso in cui queste prove avessero una funzione puramente statistica o di confronto tra le diverse sezioni, senza essere considerate ai fini della valutazione del quadrimestre.

Tuttavia anche in questa ipotesi, risulterebbe scorretto, poiché la valutazione ha sempre un ruolo formativo e le verifiche devono essere somministrate in modo equo, evitando di mettere inutilmente a disagio gli studenti che incontrano maggiori difficoltà.

A questo proposito, è bene ricordare che persino le prove Invalsi, molto più standardizzate delle prove parallele, prevedono la possibilità di applicare personalizzazioni per gli alunni con esigenze particolari.


Risposte del prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione (il trimestre dell’A.S.)

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES