Nessuno dei due è utilizzato dalla normativa ufficiale, “paritario” e “semplificato” sono due termini usati correntemente nella scuola sec. di 2° grado per indicare un percorso personalizzato che porta a un diploma valido, sostituendo di fatto l’espressione precedente “per obiettivi minimi”.
Non essendo termini definiti dalla normativa non esiste una definizione ufficiale.
Possiamo però dire che “paritario” è riferito al fatto che non viene compromesso il diritto al titolo di studio, “semplificato” alla definizione di contenuti ridotti, dando per sottinteso in questo caso che esso sia anche paritario.
Schede per le forme verbali, per l’analisi grammaticale, logica, del periodo, aiuti per i tempi verbali, etc….
Mappe concettuali;
Uso sintetizzatore vocale per i testi;
Registrare le lezioni invece di prendere appunti o dipendere da un compagno;
Computer con correttore automatico e vari programmi
Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni;S
Sintesi, schemi/mappe elaborati dai docenti
LINGUE STRANIERE
Privilegiare la comunicazione orale con valorizzazione di eventuali esperienze pregresse
Mappe concettuali
Registrare le lezioni invece di prendere appunti o dipendere da un compagno
Negli elaborati scritti, limitare le correzioni ai soli errori percepibili e modificabili, nonché prevedere un aiuto esterno per le trascrizioni (compagni o docenti medesimi)
Lettura da parte del docente del Compito in Classe Scritto;
Computer con correttore automatico e vari programmi
Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche
Elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico
Sintesi, schemi/mappe elaborati dai docenti
MATEMATICA, SCIENZE
Tabelle della memoria
tavola pitagorica
tavola delle formule, delle misure o dei linguaggi specifici, etc..
Mappe concettuali
Strutturazione dei problemi per fasi
Uso della calcolatrice
Lettura da parte del docente del Compito in Classe Scritto
Registrare le lezioni invece di prendere appunti o dipendere da un compagno
Computer con correttore automatico e vari programmi
Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche
Elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico
Sintesi, schemi/mappe elaborati dai docenti
STORIA, GEOGRAFIA
Mappe concettuali.
Registrare le lezioni invece di prendere appunti o dipendere da un compagno
Cartine geografiche e storiche
Computer con correttore automatico e vari programmi
Lettura da parte del docente del Compito in Classe Scritto
Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche
Elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico
Con il recente decreto correttivo sul PEI DL 153 del 2023 (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”) art. 13 c. 2/a è stato regolato in modo più rigido l’eventuale orario ridotto che è possibile solo per motivi di tipo sanitario, su richiesta della famiglia e dei clinici.
La scuola non può più chiedere o concedere (nel caso fosse la famiglia a richiederlo) un orario di scuola ridotto per esigenze organizzative, come ad esempio quando l’insegnante di sostegno non copra tutte le ore scolastiche, lo studente non è del solo insegnante di sostegno ma di tutto il corpo docente.
Ma lo può concedere solo per esigenze di tipo sanitario (terapie o altro).
Esonerare da una materia non è più possibile, neanche se lo stedente è alla sec. di 2° grado è per lui è stato predisposto un programma differenziato.
E’ uno dei paradossi della nostra normativa apportato dal D.M. 153 del 2023 (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”)
L’art 10 comma 1 infatti dice: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.
Si può esonerare dal francese un alunno con DSA, ma non uno con autismo livello tre.
Per lo studente con disabilità che non riesce a svolgere una determinata disciplina si può agire programmando le attività in modo che di fatto scompaia, ma senza dirlo esplicitamente.
Gli alunni con legge 104 e legge 170, agli esami possono usare i compensativi previsti nei loro PEI/PDP.
Gli alunni con BES aventi certificazione clinica che non rientra nelle leggi 104 e 170, possono usare i compensativi previsti nei loro PDP.
Per gli alunni con BES senza certificazione clinica, non possono usare all’esame gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
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