Tutti gli articoli di Nicoletta

Permanenza di un anno alla scuola dell’infanzia

È possibile chiedere la permanenza alla scuola dell’infanzia per un ulteriore anno dopo il sesto anno di età?

Le norme sulla permanenza all’infanzia, confermate anche nelle circolari delle iscrizioni per l’anno 2020 vedere la n. 20651 del 12/11/20 pag. 10 troviamo scritto: “Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale.”

I genitori possono chiedere la permanenza all’infanzia ma la decisione finale spetta al dirigente che, se la rifiuta, dovrà adeguatamente motivarla.

Vedere  Nota n. 40055/2023 sulle iscrizioni a pag. 10:
«Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale».

L’ultima decisione spetta al dirigente che nel caso non accetti la permanenza deve motivare la la decisione per iscritto.

Se la documentazione prodotta dalla famiglia è considerata sufficiente ma il dirigente dà parere contrario ci si può rivolgere al TAR.

Ci sono diverse sentenze del TAR che hanno accolto la richiesta dei genitori, cercare con Google “permanenza infanzia sentenza TAR”.

A pag 19 della nota n. 20651 del 12/11/20 viene esclusa la possibilità di andare oltre i sette anni, ossia di ripetere il trattenimento per una seconda volta.

In questi casi c’è un’altra strada che si può tentare e proporre alla scuola, del tutto informale: si tratta di approvare un progetto che qualcuno chiama di “anno ponte” o “frequenza mista” che prevede che il bambino sia formalmente iscritto alla primaria ma di fatto continui a frequentare la scuola dell’infanzia, come prima.

Avrà un insegnante di sostegno della primaria, ma per il resto non cambia nulla per lui.

Questa sistemazione può durare per tutto l’anno o solo per alcuni mesi, se nel frattempo si valuta sia conveniente il passaggio.

Se rimane all’infanzia fino a giugno, alla fine dell’anno sarà dichiarato respinto e l’anno successivo sarà formalmente e regolarmente in prima.

Se primaria e infanzia fanno parte di uno stesso istituto comprensivo si può fare senza tanti problemi. Più complesso, ma non impossibile, se sono coinvolti due istituti diversi perché per farlo va sottoscritta una convenzione.

Diari Scolastici

Prima di tutto informatevi se nella scuola di vostro figlio è in uso il Registro Elettronico (oramai dovrebbe esserci in tutte le scuole) e se gli insegnanti scrivono regolarmente i compiti a casa e le comunicazioni, perché in caso di risposte affermative non servirà acquistare alcun diario. 

Qui di seguito suggerimenti per i diari dei bambini/ragazzi, da scegliere secondo l’età e le loro caratteristiche individuali

(cliccare sull’immagine di copertina per andare nel sito di provenienza)

Diari giornalieri (studiati per le caratteristiche specifiche dei ragazzi con DSA)

   

 

Diari/agende Settimanali

Utili qundo i compiti non sono tanti e si vuole dare al bambino/ragazzo una prospettiva immediata degli impegni di tutta la settimana (solo alcuni suggerimenti poi cercate vuoi un diario con copertina e struttura che piacciono al ragazzo). 

 
     
     

 

Diari classici personalizzati dalle mamme

Agenda settimanale da stampare in casa

Il mio consiglio è quello di plastificare la prima e l’ultima pagina e poi rilegarlo, oppure usare un quaderno e ad anelli e bucafogli a 4 fori. 

  

 

Patente di guida: nuove tutele per i candidati con DSA anno 2024

Nelle scorse settimane sono state introdotte nuove disposizioni normative a tutela delle persone con DSA che vogliono conseguire la patente di guida. 

Obbligo di formazione sui DSA per gli istruttori di scuola guida

Con il decreto dell’1 febbraio 2024 , n. 34  «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola» del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si prospetta una maggior tutela dei diritti delle persone con DSA che conseguiranno la patente di guida: è stato introdotto infatti, per gli istruttori di scuola guida, l’obbligo di frequentare ogni due anni un corso di formazione di 5 ore con particolare attenzione alle metodiche di insegnamento per allievi con disturbi  specifici dell’apprendimento, tenuto da medici o psicologi.

Certificati di Abilitazione Professionale KA e KB: misure compensative per i candidati con DSA 

KA e KB sono Certificati di Abilitazione Professionale obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture (es. noleggio conducente e taxi).

Dal momento che l’esame per il conseguimento di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB non è ancora stato informatizzato, e quindi il file audio delle prove non è disponibile, il MIT ha emesso la Circolare n. 12105 del 24 aprile 2024, in base alla quale sono previste misure compensative in sede di esame per candidati con certificazione DSA. Il direttore dell’Ufficio di Motorizzazione Civile (UMC) accorda al candidato la possibilità di sostenere la prova:

– con l’ausilio di una persona, appartenente dell’UMC stesso, che legga i quesiti dei quali si compone la scheda (in sostituzione del file audio);

– con una maggiorazione del tempo pari a 10 minuti.

Scopri tutte le tutele per i candidati con DSA

Le tutele introdotte con i provvedimenti sopra indicati vanno a rafforzare le misure già previste per i candidati con DSA che vogliono conseguire la patente di guida, il patentino dei ciclomotori, la carta di qualificazione del conducente (CQC) e la patente nautica: file audio dei quiz e tempo aggiuntivo.

Per maggiori informazioni sulle misure previste e su come accedervi, è possibile fare riferimento a questa pagina del sito AID.

Fonte: AID

DECRETO 34 del 1° febbraio 2024 che va a modificare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.».

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2 bis

Bullismo e cyberbullismo, dal 14 giugno entra in vigore la nuova legge

Interventi mirati per minori difficili: la strada della mediazione e dei progetti educativi

Con la nuova legge in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Legge 70 del 2024 in vigore dal 14 giugno 2024), si amplia notevolmente la casistica di interventi rieducativi e riparativi che la procura e il tribunale per i minorenni possono mettere in campo per affrontare comportamenti “irregolari” o aggressivi dei minori.

 

Presupposti per l’attivazione delle misure

Le misure rieducative possono essere attivate nei confronti di minorenni, anche sotto i 14 anni, che manifestano irregolarità di condotta o del carattere oppure tengono condotte aggressive, anche di gruppo o telematiche, contro persone, animali o cose, lesive della dignità altrui.

Ruolo del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, può attivare:

  • Un percorso di mediazione penale minorile
  • Chiedere al Tribunale per i Minorenni di disporre un progetto di intervento educativo

Il progetto di intervento educativo

Se richiesto dal Procuratore, il Tribunale può disporre con decreto uno specifico progetto di intervento educativo con finalità rieducative e riparative, sotto il controllo dei servizi sociali. Il progetto può prevedere:

  • Attività di volontariato
  • Laboratori teatrali, di scrittura creativa, corsi di musica
  • Attività sportive o altre iniziative che promuovano il rispetto per gli altri e relazioni non violente

Coinvolgimento delle famiglie

Il contenuto del progetto è definito dai servizi sociali coinvolgendo i genitori del minore, salvo casi di assoluta impossibilità. Può essere previsto anche un sostegno all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Esiti del progetto

Sulla base della relazione periodica dei servizi sociali, il Tribunale può:

  • Dichiarare concluso il progetto
  • Farlo proseguire
  • Sostituirlo con un nuovo progetto
  • Nei casi più gravi, disporre l’affidamento temporaneo ai servizi sociali o il collocamento in comunità

La nuova normativa punta quindi su un approccio multidisciplinare e riabilitativo, coinvolgendo famiglie e servizi sociali, e ricorrendo a percorsi riparativi e rieducativi innovativi per prevenire e contrastare fin da subito condotte irregolari o violente dei minori.