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Il nuovo planisfero “Equal Earth”

Probabilmente molti di voi hanno sentito parlare della nuova rappresentazione della Terra sostenuta dalle Nazioni Unite e approvata con una larga maggioranza.

La proposta ha raccolto 165 voti favorevoli, 6 astensioni e un solo voto contrario, quello degli Stati Uniti, che hanno considerato questa iniziativa poco rilevante e non particolarmente utile.

Tra i Paesi che si sono astenuti c’è, ad esempio, l’Ucraina. Uno dei motivi riguarda la rappresentazione della Crimea: nella nuova carta viene indicata in grigio, per evidenziare il fatto che il suo status territoriale è oggetto di una controversia. Una scelta che, naturalmente, non è stata condivisa dall’Ucraina.

IL PLANISFERO DI MERCATORE

Quando parliamo di planisfero, quasi tutti immaginiamo una carta come questa:

Quello che vediamo è il cosiddetto planisfero di Mercatore.

 

Prima di tutto, dobbiamo ricordare una cosa molto importante: rappresentare perfettamente la Terra su una superficie piana è impossibile.

La Terra ha una forma tridimensionale, mentre un planisfero è una rappresentazione bidimensionale. È quindi impossibile prendere una superficie sferica e stenderla su un piano senza provocare qualche tipo di deformazione.

Per questo motivo, nel corso del tempo, i cartografi hanno ideato diversi sistemi di rappresentazione, chiamati proiezioni cartografiche.

La proiezione cilindrica

Possiamo immaginare di circondare il globo terrestre con un cilindro. Tutti i punti della superficie terrestre vengono riportati sul cilindro e, successivamente, il cilindro viene aperto e disteso su un piano.

 

La proiezione conica

Esiste anche la rappresentazione conica:

 

 

Nessuna di queste proiezioni, però, riesce a rappresentare la Terra esattamente così com’è nella realtà.

La rappresentazione più fedele è il globo terrestre, cioè il mappamondo,

perché mantiene la tridimensionalità della Terra.

Anche il globo, naturalmente, essendo una riproduzione in scala, non può riportare ogni dettaglio con assoluta precisione, ma conserva molto meglio le proporzioni generali.

La proiezione di Mercatore

La rappresentazione che per secoli è stata maggiormente utilizzata è la proiezione di Mercatore, ideata dal cartografo Gerardo Mercatore nella seconda metà del XVI secolo.

Mercatore non aveva l’obiettivo di creare una carta perfettamente fedele alle dimensioni reali dei continenti. Gli serviva soprattutto una carta utile per la navigazione.

Quindi questa carta ha delle caratteristiche che sono ancora valide per la navigazione ma non rapprentano la verità, perché nei punti più vicini all’equatore, la rappresentazione è corretta perché l’immaginario cilindro sull’Equatore “tocca”, mentre man mano che ci alziamo verso i poli il cilindro si allontana sempre di più, quindi riportando i punti sul cilindro, le terre si deformano.

E allora cosa succede?

Succede ad esempio che la Groenlandia sembra grande come l’Africa, ma nella realtà la Groenlandia è più piccola di 14 volte rispetto all’Africa.

Noi europei siamo in mezzo sembriamo più grandi di quello che siamo, l’emisfero settentrionale sembra più grande rispetto a quello meridionale.

Questa cosa si è sempre saputa ma a tutti andava bene così, fino a ora.

La carta di Peters

Nel 1973 il cartografo Arno Peters sosteneva che la proiezione di Mercatore non mostrasse correttamente le dimensioni relative delle diverse parti del mondo e propose una carta diversa:

Si tratta di una proiezione equivalente: significa che le superfici dei continenti e degli Stati mantengono rapporti più vicini a quelli reali.

Per esempio, se la Groenlandia ha una superficie molto più piccola rispetto all’Africa, anche sulla carta questa differenza viene rispettata.

Il problema è che, per ottenere una maggiore correttezza nelle superfici, le forme dei continenti risultano più deformate e allungate.

Per questo, essendo abituati da sempre alla carta di Mercatore, quando osserviamo una carta di Peters possiamo avere l’impressione che sia “strana”.

In realtà, semplicemente, utilizza un criterio diverso: privilegia la corretta proporzione delle superfici rispetto alla forma tradizionale a cui siamo abituati.

La sovrapposizione delle due carte

 

Il planisfero Equal Earth

La nuova proposta di planisfero, chiamata Equal Earth, prende spunto proprio dall’esigenza di rappresentare il mondo in modo più equilibrato rispetto alle dimensioni reali delle terre emerse.

Anche in questo caso si tratta di una rappresentazione che cerca di rispettare meglio le superfici dei continenti, evitando gli enormi ingrandimenti che si osservano nelle zone vicine ai poli nella proiezione di Mercatore.

Se osserviamo, ad esempio, molte carte utilizzate ancora oggi, come quelle dei fusi orari, possiamo notare che spesso viene utilizzata una proiezione simile a quella di Mercatore. In queste carte la Groenlandia e le regioni più settentrionali appaiono molto più grandi rispetto alle loro dimensioni reali.

La nuova rappresentazione, invece, cerca di offrire una visione più equilibrata del pianeta.

 

 

Va comunque  ricordato che non esiste un planisfero perfetto. Ogni rappresentazione della Terra su un piano comporta necessariamente delle deformazioni.

 

Studente DSA respinto due volte, TAR annulla: scuola non ha applicato PDP. Risarcimento danno morale di 1.500 euro

Fonte: Orizzonte Scuola

La decisione dei giudici amministrativi dopo il ricorso di una famiglia contro la mancata ammissione del figlio liceale alla classe successiva. La scuola non aveva applicato le misure previste dal PDP e la legge 170/2010.

Tutto nasce dalla decisione del consiglio di classe di un istituto di istruzione superiore di non ammettere un alunno iscritto al secondo anno del liceo scientifico a indirizzo sportivo alla classe successiva. La bocciatura, decretata a margine delle prove di recupero estive per due materie specificità (Geostoria e Scienze Naturali) ha spinto i genitori del minore ad adire le vie legali, segnalando una marcata difformità tra quanto previsto dal PDP e le concrete modalità d’esame.

Il TAR per il Lazio, accogliendo inizialmente un’istanza cautelare, aveva ordinato la ripetizione delle prove con le adeguate misure dispensative e compensative; verifiche suppletive che sono state effettuate a novembre 2025, e che però hanno registrato nuovamente un esito negativo. La famiglia, senza arrendersi, ha impugnato pure questa seconda bocciatura insieme ai relativi verbali e alla decisione dello scrutinio suppletivo, chiamando in causa il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale e chiedendo l’ammissione alla classe terza oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

Le motivazioni del giudice

Il collegio giudicante ha accolto le tesi della famiglia, evidenziando gravi inadempienze da parte della scuola. Come evidenziato dal TAR Lazio, Sez. IV Bis, con la sentenza n. 13961/2026, l’istituto ha somministrato quesiti complessi in forma di scrittura, ragionamento e analisi, ignorando la presenza di diagnosi e tutele codificate. I giudici hanno rimarcato come allo studente siano stati somministrati compiti contenenti fatti aritmetici, formule e testi di particolare complessità, in aperto contrasto con le disposizioni della Legge 170/2010 e le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA allegate al D.M. 5669/2011.

I giudici hanno accolto anche un’altra censura: il PDP non era stato aggiornato entro il primo trimestre dell’anno scolastico 2024/2025, come invece richiedono le Linee Guida del D.M. 5669/2011. L’autorità giudiziaria ha deciso di annullare ogni atto relativo alla mancata ammissione, permettendo al ragazzo di frequentare finalmente la classe terza.

Sul fronte risarcitorio, la magistratura ha respinto le pretese legate al danno patrimoniale futuro da ritardo nel mondo del lavoro per carenza di prove, riconoscendo però una somma a titolo di danno morale soggettivo per la sofferenza interiore e l’angoscia provate dal ragazzo. La sentenza specifica che “nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia”, quantificando l’importo risarcitorio in 1.500 euro oltre al saldo delle spese di lite.

Terapia Logopedica nei DSA

 

da un articolo di Rossella Grenci

Per molti anni la logopedia nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento è stata prevalentemente identificata con il recupero delle abilità strumentali di lettura, scrittura e, in alcuni casi, calcolo. Tale impostazione ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di trattamenti efficaci e basati sulle evidenze, ma oggi appare insufficiente per descrivere la complessità del funzionamento cognitivo delle persone con DSA e le nuove conoscenze offerte dalle neuroscienze, dalla psicologia cognitiva e dal nuovo approccio come neurodivergenza.

Le evidenze scientifiche mostrano infatti che la dislessia non può essere interpretata esclusivamente come una compromissione della decodifica fonologica. Essa rappresenta un diverso percorso di sviluppo neurocognitivo nel quale coesistono difficoltà specifiche e modalità di elaborazione delle informazioni che possono rivelarsi particolarmente efficaci in determinati contesti. La sfida della logopedia contemporanea consiste quindi nel coniugare il rigore della riabilitazione con una visione più ampia dello sviluppo della persona.

In questa prospettiva il logopedista non è soltanto il professionista che interviene sul sintomo, ma diventa uno specialista dei processi di apprendimento. Il suo compito consiste nell’analizzare come la persona apprende, quali strategie utilizza, quali processi risultano inefficienti e quali risorse possono essere valorizzate per costruire modalità di apprendimento sempre più autonome.

Ciò implica un cambiamento sostanziale degli obiettivi terapeutici. Il miglioramento della correttezza e della velocità di lettura rimane importante, ma rappresenta un obiettivo intermedio e non il fine ultimo dell’intervento. L’obiettivo principale diventa lo sviluppo della competenza nell’apprendere: aiutare la persona a comprendere il proprio funzionamento cognitivo, a scegliere strategie efficaci, a utilizzare consapevolmente gli strumenti compensativi, a organizzare lo studio e a sviluppare un senso di autoefficacia che favorisca il successo formativo.

Anche il concetto di potenziamento assume un significato diverso. Non si tratta di esercitare indefinitamente la funzione deficitaria nella speranza di normalizzarla, ma di costruire reti di competenze che consentano alla persona di affrontare efficacemente le richieste dell’ambiente. L’intervento si sposta quindi dalla prestazione isolata al funzionamento adattivo, cioè alla capacità di utilizzare le proprie competenze in situazioni reali.

Questo cambiamento è pienamente coerente con il modello biopsicosociale proposto dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), secondo il quale il funzionamento della persona dipende dall’interazione dinamica tra caratteristiche individuali e contesto. Di conseguenza, la logopedia non può essere confinata allo studio professionale, ma deve dialogare costantemente con la scuola, la famiglia e gli altri contesti di vita, contribuendo a ridurre le barriere all’apprendimento e a promuovere facilitatori ambientali.

Anche il paradigma della neurodiversità offre un contributo fondamentale a questa evoluzione. Riconoscere che la variabilità cognitiva rappresenta una caratteristica naturale della specie umana non significa negare la necessità della riabilitazione, ma ridefinirne il significato. L’obiettivo non è eliminare la differenza, bensì ridurre le limitazioni funzionali che essa può determinare, consentendo alla persona di esprimere pienamente il proprio potenziale.

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“L’uscita anticipata per mancanza di sostegno è discriminazione”, la Cassazione dà ragione a una famiglia: “Il docente di sostegno non è un badante, non si può limitare il diritto alla piena frequenza”

Fonte: Orizzonte Scuola

La campanella delle 16 segna la fine della giornata per tutti i bambini della scuola dell’infanzia. Per lui, invece, la lezione terminava già un’ora e mezza prima.

Non per motivi di salute, non per volontà della famiglia, ma perché il personale assegnato alla sua classe non copriva l’intero orario. Una scelta organizzativa che, per la Corte di Cassazione, si è trasformata in una violazione dei diritti fondamentali del minore.

La prima sezione civile, con la sentenza numero 23363 del 16/07/2026 depositata il 16 luglio, ha accolto il ricorso presentato dai genitori del bambino e ha ribaltato quanto stabilito in precedenza dalla Corte d’appello di Venezia. La riduzione dell’orario scolastico di un alunno con disturbo dello spettro autistico, motivata esclusivamente dall’insufficienza delle ore di sostegno, costituisce una discriminazione.

La vicenda

L’anno scolastico 2019/2020 è al centro della disputa. Un bambino frequentante una scuola dell’infanzia paritaria, riconosciuto come disabile grave ai sensi della legge 104, veniva fatto uscire ogni giorno alle 14,30. I compagni di classe proseguivano regolarmente fino alle 16, partecipando alle ultime attività pomeridiane e ai momenti di gioco libero.

La scuola aveva giustificato l’orario ridotto con due argomenti. Il comportamento del bambino, senza un adeguato supporto, avrebbe potuto creare situazioni pericolose per lui e per gli altri. Inoltre, l’istituto collegava la durata della frequenza alle ore di sostegno e assistenza indicate nel piano educativo individualizzato, il documento che definisce gli interventi per l’alunno.

Il Tribunale di Treviso, nel 2023, aveva dato ragione alla famiglia. La condotta della scuola era stata giudicata discriminatoria, con una condanna al risarcimento di 10mila euro per danno non patrimoniale e l’ordine di non ripetere il comportamento. La Corte d’appello di Venezia, però, aveva capovolto la decisione. Secondo i giudici, la frequenza ridotta trovava fondamento nel Pei e nelle condizioni cliniche del bambino. I genitori, inoltre, avrebbero dovuto contestare la carenza di ore di sostegno davanti al giudice amministrativo, non a quello civile.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha bocciato la ricostruzione dei giudici d’Appello e ha stabilito principi destinati a fare giurisprudenza. Una deroga all’orario pieno può essere giustificata solo in presenza di eccezionali ragioni cliniche, certificate e disposte nell’interesse esclusivo del minore. La scuola non può decidere autonomamente di ridurre la frequenza per gestire comportamenti problematici né tantomeno per supplire a una carenza di personale. “È l’organizzazione che deve essere adattata all’alunno, non viceversa”, si legge nella sentenza 23363/2026.

La Corte dedica un passaggio centrale al ruolo dell’insegnante di sostegno. La sua funzione non è quella di badante o sorvegliante esclusivo dell’alunno con disabilità. Si tratta di un docente contitolare della classe, che partecipa alla progettazione educativa per l’intero gruppo. Se l’insegnante non è presente per tutto l’orario, questa circostanza non può trasformarsi automaticamente nell’impossibilità per il bambino di rimanere a scuola.

Ridurre la frequenza significa allontanare il bambino non solo dalle attività didattiche, ma anche da quelle esperienze di relazione e socializzazione che caratterizzano gli ultimi momenti della giornata scolastica. Il tempo trascorso a scuola, sottolineano i giudici, non è un semplice contenitore di ore. “Il tempo è anche occasione, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell’intera classe”. Soprattutto nella scuola dell’infanzia, condividere gli ultimi istanti con gli altri bambini assume un valore educativo e formativo che va oltre il semplice orario.

Un altro punto fondamentale riguarda il Pei. Il piano educativo individualizzato non può diventare uno strumento per comprimere il diritto all’istruzione e all’inclusione. Se le ore previste sono insufficienti, l’amministrazione è tenuta a intervenire per garantire le risorse necessarie. La mancata impugnazione del piano da parte dei genitori non trasforma automaticamente una carenza organizzativa in una scelta legittima.

La decisione vale anche per le scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e sono vincolate agli stessi obblighi di inclusione delle scuole statali. Con questa sentenza, la Cassazione richiama tutte le istituzioni scolastiche alla responsabilità di organizzarsi per garantire a ogni alunno il pieno diritto alla frequenza, senza che una mancanza di risorse possa diventare una giustificazione per escludere chi è più fragile.

Sentenza Numero 23363 del 16-07-2026