Fonte: Orizzonte Scuola
Un viaggio di istruzione in Toscana, in programma a maggio scorso, è al centro di una vicenda giudiziaria che ha visto protagonista una studentessa di un Istituto Comprensivo.
L’esclusione dalla gita era stata decisa il 10 marzo scorso dal Consiglio di Classe, riunito in seduta straordinaria. Alla base del provvedimento c’erano alcune sanzioni disciplinari annotate sul registro elettronico. Il Regolamento di Istituto prevede che, superata una certa soglia di ammonizioni, l’alunno non possa partecipare alle attività didattiche fuori sede.
Il conteggio che ha portato all’esclusione, però, non si limitava alle note personali della ragazza. Includeva anche due sanzioni collettive, cioè provvedimenti che riguardavano l’intera classe e non la singola studentessa. La motivazione ufficiale del divieto richiamava la necessità di garantire “il normale e sereno svolgimento dell’attività didattica fuori sede”, la “sicurezza del gruppo”, “l’incolumità degli studenti” e il “prestigio dell’Istituzione Scolastica”.
La famiglia ha presentato ricorso al TAR, impugnando non solo il provvedimento del Consiglio di Classe, ma anche la circolare del 23 febbraio scorso, la nota del Dirigente Scolastico, il silenzio dell’Organo di Garanzia e il Regolamento di Istituto nella parte in cui consente di considerare una nota di classe come nota personale. Nel ricorso si chiedeva l’accertamento del diritto della minore a partecipare al viaggio e il risarcimento dei danni, compresa la perdita di chance, “in considerazione dell’irripetibilità dell’evento”.
Un elemento ulteriore ha complicato il quadro. Il padre separato della ragazza aveva espresso un diniego condizionato al consenso per la partecipazione alla gita. Su questo punto, autonomo rispetto al ricorso amministrativo, era fissata un’udienza davanti al Tribunale ordinario il 22 aprile 2026. Il TAR ha precisato che la sua valutazione si colloca su un piano del tutto indipendente rispetto a quella causa.
Il 14 aprile 2026 è arrivato il decreto cautelare monocratico. Il giudice ha accolto l’istanza d’urgenza perché la partenza era prevista per il 4 maggio, prima della camera di consiglio collegiale fissata per il 6 maggio. Senza un intervento immediato, la studentessa sarebbe rimasta esclusa in modo irreparabile. Il decreto ha ordinato all’Istituto Scolastico di riesaminare i provvedimenti impugnati entro dieci giorni, coinvolgendo il Consiglio di Classe.
La motivazione del decreto si basa su tre elementi. Il primo riguarda l’uso di sanzioni collettive per sostenere un divieto individuale, in contrasto con il principio della responsabilità personale. Il secondo concerne l’assenza, nelle note personali, di atteggiamenti violenti o prevaricatori verso compagni o docenti. Il terzo attiene alla scelta della dirigenza di ritenere il provvedimento sottratto al giudizio dell’Organo di Garanzia.
La scuola si è adeguata. Il 13 aprile scorso, lo stesso giorno della notifica del ricorso, il Dirigente ha convocato il Consiglio di Classe per discutere la “riconsiderazione dei provvedimenti disciplinari alla luce del mutato atteggiamento di alcuni alunni”. Nella seduta del 14 aprile, l’organo ha deliberato all’unanimità di riammettere tre studenti al viaggio, riconoscendo che negli ultimi mesi avevano “cambiato radicalmente atteggiamento mostrando rispetto nei confronti di docenti e compagni di classe”. Il 15 aprile, con provvedimento protocollato, il Dirigente ha revocato l’esclusione. La studentessa è stata riammessa alla gita.
Le motivazioni del giudice
Il 6 maggio il Collegio si è riunito in camera di consiglio. La revoca del provvedimento aveva già prodotto l’effetto sperato dalla ricorrente. Il TAR ne ha preso atto e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 60 del Codice del Processo Amministrativo. La decisione ha investito anche la domanda risarcitoria, che il giudice ha ritenuto “inscindibilmente connessa, nonché di fatto subordinata, al verificarsi della paventata esclusione”. Poiché l’esclusione non si è realizzata, nessun danno risarcibile è stato considerato configurabile.
Il passaggio più rilevante riguarda le spese di lite. Il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza virtuale, un criterio che si utilizza quando la controversia si chiude senza una sentenza di merito ma è comunque possibile individuare chi aveva torto. La condanna alle spese si fonda sull’“illegittimità dell’iniziale esclusione della minore dal viaggio d’istruzione”, per le ragioni già espresse nel decreto cautelare e integralmente richiamate dal Collegio. Le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, sono state condannate al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Sul piano pratico, l’effetto è stato immediato. La ragazza ha partecipato al viaggio con la classe. Sul piano giuridico, la pronuncia lascia un’indicazione che va oltre il singolo episodio. Le sanzioni collettive non possono essere usate per giustificare provvedimenti individuali. Il principio della responsabilità personale impone che ogni studente risponda del proprio comportamento, non di quello del gruppo. Il diritto alla partecipazione alle attività didattiche integrative, come i viaggi di istruzione, va valutato caso per caso, con motivazioni concrete e verificabili.
Sommare note personali e sanzioni di classe senza verificare il ruolo effettivo dello studente negli episodi contestati può portare a provvedimenti che non reggono al vaglio del giudice amministrativo. Il TAR non ha stabilito che la studentessa fosse innocente, né che la scuola non potesse sanzionarla, ma ha stabilito che il modo in cui è stata presa quella decisione presentava profili di illegittimità, tanto da giustificare l’accoglimento della tutela cautelare e la condanna alle spese.
La scuola, dal canto suo, esce da questa vicenda con una condanna alle spese e un’indicazione precisa su come vanno gestite le sanzioni collettive. Un promemoria utile per il prossimo Consiglio di Classe.
















