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Gita negata per due note di classe, il TAR dà ragione all’alunna: le sanzioni collettive non chiudono la porta ai viaggi d’istruzione

Fonte: Orizzonte Scuola

Un viaggio di istruzione in Toscana, in programma a maggio scorso, è al centro di una vicenda giudiziaria che ha visto protagonista una studentessa di un Istituto Comprensivo.

L’esclusione dalla gita era stata decisa il 10 marzo scorso dal Consiglio di Classe, riunito in seduta straordinaria. Alla base del provvedimento c’erano alcune sanzioni disciplinari annotate sul registro elettronico. Il Regolamento di Istituto prevede che, superata una certa soglia di ammonizioni, l’alunno non possa partecipare alle attività didattiche fuori sede.

Il conteggio che ha portato all’esclusione, però, non si limitava alle note personali della ragazza. Includeva anche due sanzioni collettive, cioè provvedimenti che riguardavano l’intera classe e non la singola studentessa. La motivazione ufficiale del divieto richiamava la necessità di garantire “il normale e sereno svolgimento dell’attività didattica fuori sede”, la “sicurezza del gruppo”, “l’incolumità degli studenti” e il “prestigio dell’Istituzione Scolastica”.

La famiglia ha presentato ricorso al TAR, impugnando non solo il provvedimento del Consiglio di Classe, ma anche la circolare del 23 febbraio scorso, la nota del Dirigente Scolastico, il silenzio dell’Organo di Garanzia e il Regolamento di Istituto nella parte in cui consente di considerare una nota di classe come nota personale. Nel ricorso si chiedeva l’accertamento del diritto della minore a partecipare al viaggio e il risarcimento dei danni, compresa la perdita di chance, “in considerazione dell’irripetibilità dell’evento”.

Un elemento ulteriore ha complicato il quadro. Il padre separato della ragazza aveva espresso un diniego condizionato al consenso per la partecipazione alla gita. Su questo punto, autonomo rispetto al ricorso amministrativo, era fissata un’udienza davanti al Tribunale ordinario il 22 aprile 2026. Il TAR ha precisato che la sua valutazione si colloca su un piano del tutto indipendente rispetto a quella causa.

Il 14 aprile 2026 è arrivato il decreto cautelare monocratico. Il giudice ha accolto l’istanza d’urgenza perché la partenza era prevista per il 4 maggio, prima della camera di consiglio collegiale fissata per il 6 maggio. Senza un intervento immediato, la studentessa sarebbe rimasta esclusa in modo irreparabile. Il decreto ha ordinato all’Istituto Scolastico di riesaminare i provvedimenti impugnati entro dieci giorni, coinvolgendo il Consiglio di Classe.

La motivazione del decreto si basa su tre elementi. Il primo riguarda l’uso di sanzioni collettive per sostenere un divieto individuale, in contrasto con il principio della responsabilità personale. Il secondo concerne l’assenza, nelle note personali, di atteggiamenti violenti o prevaricatori verso compagni o docenti. Il terzo attiene alla scelta della dirigenza di ritenere il provvedimento sottratto al giudizio dell’Organo di Garanzia.

La scuola si è adeguata. Il 13 aprile scorso, lo stesso giorno della notifica del ricorso, il Dirigente ha convocato il Consiglio di Classe per discutere la “riconsiderazione dei provvedimenti disciplinari alla luce del mutato atteggiamento di alcuni alunni”. Nella seduta del 14 aprile, l’organo ha deliberato all’unanimità di riammettere tre studenti al viaggio, riconoscendo che negli ultimi mesi avevano “cambiato radicalmente atteggiamento mostrando rispetto nei confronti di docenti e compagni di classe”. Il 15 aprile, con provvedimento protocollato, il Dirigente ha revocato l’esclusione. La studentessa è stata riammessa alla gita.

Le motivazioni del giudice

Il 6 maggio il Collegio si è riunito in camera di consiglio. La revoca del provvedimento aveva già prodotto l’effetto sperato dalla ricorrente. Il TAR ne ha preso atto e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 60 del Codice del Processo Amministrativo. La decisione ha investito anche la domanda risarcitoria, che il giudice ha ritenuto “inscindibilmente connessa, nonché di fatto subordinata, al verificarsi della paventata esclusione”. Poiché l’esclusione non si è realizzata, nessun danno risarcibile è stato considerato configurabile.

Il passaggio più rilevante riguarda le spese di lite. Il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza virtuale, un criterio che si utilizza quando la controversia si chiude senza una sentenza di merito ma è comunque possibile individuare chi aveva torto. La condanna alle spese si fonda sull’“illegittimità dell’iniziale esclusione della minore dal viaggio d’istruzione”, per le ragioni già espresse nel decreto cautelare e integralmente richiamate dal Collegio. Le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, sono state condannate al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Sul piano pratico, l’effetto è stato immediato. La ragazza ha partecipato al viaggio con la classe. Sul piano giuridico, la pronuncia lascia un’indicazione che va oltre il singolo episodio. Le sanzioni collettive non possono essere usate per giustificare provvedimenti individuali. Il principio della responsabilità personale impone che ogni studente risponda del proprio comportamento, non di quello del gruppo. Il diritto alla partecipazione alle attività didattiche integrative, come i viaggi di istruzione, va valutato caso per caso, con motivazioni concrete e verificabili.

Sommare note personali e sanzioni di classe senza verificare il ruolo effettivo dello studente negli episodi contestati può portare a provvedimenti che non reggono al vaglio del giudice amministrativo. Il TAR non ha stabilito che la studentessa fosse innocente, né che la scuola non potesse sanzionarla, ma ha stabilito che il modo in cui è stata presa quella decisione presentava profili di illegittimità, tanto da giustificare l’accoglimento della tutela cautelare e la condanna alle spese.

La scuola, dal canto suo, esce da questa vicenda con una condanna alle spese e un’indicazione precisa su come vanno gestite le sanzioni collettive. Un promemoria utile per il prossimo Consiglio di Classe.

Dopo il Decreto Legge Scuola 170 del 2026 cosa cambia?

Il decreto 170 del 2026 modifica il DL 66 del 2017 sull’inclusione scolastica e la legge 104/1992

Il PEI continua ad essere redatto ogni anno, come prima, e il GLO va convocato, come prima, per verificare e monitorare il PEI.
Alcune anticipazioni di stampa che dicevano che, per esigenze di semplificazione, il PEI veniva approvato solo all’inizio del ciclo scolastico e confermato automaticamente, salvo nuove certificazioni, negli anni successivi, sono state smentite. Come pure la notizia che dava per abolito il GLO intermedio. Si veda al riguardo la lettera che il 1° ottobre 2026 il Ministro Valditara ha indirizzato ai genitori degli alunni con disabilità.

 

Quando entra in vigore?

Formalmente è un decreto legge “urgente”.
L’art. 15 dice:
«1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. »

E’ già in vigore dal 01 ottobre 2026

 
PRIMA
DOPO
I 3 GLO durante l’anno continueranno ad esserci? GLO iniziale

GLO intermedio

GLO finale

I 3 incontri continueranno ad esserci,

Il nuovo Decreto Scuola modifica in alcune parti  l’art. 6 del DL 66/17 ma non il comma 2/h che dice che il PEI «è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni». E’ sulla base di questa disposizione che il DI 182 ha introdotto il GLO intermedio.

Il PEI continua ad essere approvato ogni anno? Il PEI doveva essere approvato dal GLO “di norma entro il 31 ottobre” Linee guida allegate al DI 182/20 art. 4 comma 1.

Significa che poteva essere fatto anche dopo se ce ne era necessità.

Continua ad essere approvato ogni anno, ma cambiano i tempi.

Il Decreto ha completamente riscritto la prima parte del punto 2/g dell’art- 7 c.omma 2 del Dlgs 66/17 che definisce i contenuti e le modalità di approvazione del PEI.

Il PEI per il  nuovo anno scolastico deve essere approvato nel GLO finale, in modo da iniziare l’anno successivo con già un PEI approvato.

E poi confermato eventualmente modificato in alcuni punti  entro il 15 ottobre (termine perentorio).

La parte più controversa approvare il PEI al cambio di grado di scuola: un docente di un grado inferiore non può e non è tenuto a conoscere facilitatori e barriere del grado superiore, tipologie di discipline, metodologie didattiche, obiettivi, ecc… nonché l’articolazione oraria?

Cosa cambia nel GLO finale di giugno?

 

  1. La verifica del processo di inclusione
  2. Proporre le ore necessarie  per le risorse (sostegno e operatori)
  3. Definire il PEI provvisorio SOLO per studenti che prima non avevano un PEI, per vari motivi fra i quali perché non avevano una certificazione o non erano mai stati iscritti in una scuola (bambini piccoli, in scuola parentale, o bambini/ragazzi NAI).
  1. La verifica del processo di inclusione
  2. Definire le ore necessarie per le risorse (sostegno e operatori) Dl 66 art. 7 comma d-bis
  3. Definire il PEI provvisorio per alunni  di nuova certificazione, per quelli che non sono mai stati iscritti a scuola, ma anche per quelli che cambiano scuola, che sia fine ciclo o no Dl 66/ 17 art. 7 comma 2/g
  4. APPROVARE il  PEI  definitivo per tutti gli altri studenti per l’anno scolastico successivo Dl 66/ 17 art. 7 comma 2/g
La richiesta delle ore per le ore di sostegno  per l’anno successivo?

 

Nel Dlgs 66/17 all’art. 7 c. 2/d le ore per le risorse venivano “proposte” (quindi non decise) , erano poi gli uffici scolastici a decidere quante ore dare. Con il DL 66/17 art. 7 comma g-bis nuovo comma introdotto dal DL170/26, le ore delle risorse saranno DEFINITE nel primo anno di ogni ordine di scuola. Le quali rimarranno invariate negli anni successivi  “in assenza di aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona”

Eventualmente si potranno chiedere ore diverse motivate “da nuove e sopravvenute condizioni della persona”

Il decreto usa una terminologia diversa: il GLO “definisce”non più propone art. 7 del DL 66/17 comma “d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;”

In base al Decreto l’USR deve attribuire le ore che il GLO ha definito, sarà davvero così?

Al comma g-bis viene detto

“fatta salva l’assegnazione
dell’organico”

La richiesta delle ore per le ore di assistenza (operatori) per  l’anno successivo? DL 66/17 art 7 comma 2/d: “la proposta delle risorse professionali da
destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione”
Non cambia nulla
Rispetto alle ore di sostegno cambia il ruolo degli uffici scolastici

 

DL 66/17 art10 comma 2

“2. L’ufficio scolastico regionale ASSEGNA le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno”.

DL 66/17 art. 10 comma 2

“2. L’ufficio scolastico regionale ATTRIBUISCE le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno”.

Conferma ed eventualmente modifica del PEI a ottobre   Il PEI provvisorio poi diventerà definitivo con il GLO di ottobre entro il 15 ottobre.

I PEI approvati a giugno, potranno avere delle modifiche entro il 15 ottobre con il GLO iniziale

DL 66/17 art 7 comma 2/g “e’ suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre”

DL 66/17 art 7 comma 2/g-bis  in questo comma le lettere con vengono nominate (c-d-e-f-e h) sono quelle che parlano degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di sostegno didattico, delle modalità di verifica, dei criteri di valutazione, degli interventi di inclusione svolti in classe o in progetti specifici.

Il PEI sarà sicuramente modificato a ottobre perchè nel PEI di giugno sarà impossibile sapere se ci sarano nuovi insegnanti e chi saranno, compresi quelli di sostegno che purtroppo cambiano ogni anno, le ore di lezione e altre cose che si possono sapere ad anno scolastico avviato.

[Ma questo punto partirà necessariamente dal prossimo anno (si suppone)  adesso il PEI va redatto interamente, non essondoci quello approvato a giugno, e dovrebbe essere confermata la scadenza del 31 ottobre. Speriamo che il MIM chiarisca presto la situazione].

I modelli ministeriali dei PEI cambieranno?   Per ora il decreto non ne parla. Quindi rimarranno gli stessi fino a quando il ministero non li modificherà.

 

Il PEI dopo l’approvazione del 15 ottobre potrà essere modificato? Il PEI poteva essere modificato (solo dal GLO) in qualsiasi momento dell’anno.. Il PEI potrà essere modificato qualora emergano condizioni relative al funzionamento dello studente che rendano necessario rivedere ciò che era stato stabilito, sempre attraverso il GLO. Dl 66/ 17 art. 7 comma 2/g 
Per la  mancanza al GLO  di una delle componenti? Se la componente ASL non poteva partecipare, doveva dare comunque il “necessario supporto”. Il Decreto inserisce questo comma 11 – bis all’art- 15 della L. 104/92:

«Il PEI puo’ essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché’ regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione»

Viene dichiarato formalmente che il GLO si può riunire senza una componente di esso, basta che la componente mancante

  • sia stata regolarmente invitata,
  • e che la sua assenza non rischi di impedire il rispetto dei termini dell’approvazione.

Se questa componente fossero i clinici?

Invece di insistere sulla partecipazione degli specialisti e spingere sulla stipula di accordi locali che rafforzano la condivisione, anche puntando sul “necessario supporto” previsto dalla Legge PRIMA  ma ignorato ovunque, il MIM dice che del loro intervento se ne potrebbe fare a meno…

(E così  temo che i clinici ASL saranno sempre di meno ai GLO.)

Se questa componente fossero i  genitori?

Dubbio orrendo: si vuole tagliar fuori dal GLO  le famiglie?

 

Nuovo Decreto scuola (2026): le principali novità

Decreto Scuola 2026

È stato pubblicato, dopo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mercoledì 30 settembre sulla Gazzetta Ufficiale il decreto scuola (decreto n.170), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 settembre, che introduce una serie di interventi sul sistema di istruzione.

Dopo l’entrata in vigore, prevista per giovedì 1 ottobre, il provvedimento sarà trasmesso al Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni. Durante il percorso alle Camere, ricordiamo, il testo potrà essere modificato sia dal governo che dai gruppi parlamentari.

Alunni con disabilità

PEI aggiornato solo in presenza di nuovi elementi (art.1)

Il PEI non dovrà più essere rinnovato ogni anno per prassi, ma sarà aggiornato soltanto in presenza di effettive novità cliniche o didattiche.

La norma stabilisce tempi diversi a seconda della storia scolastica dell’alunno: per chi è al primo anno o ha ottenuto una nuova certificazione, la tabella di marcia prevede una stesura provvisoria a giugno e la chiusura del documento definitivo entro il 15 ottobre. Per gli studenti che proseguono invece il loro percorso nella stessa scuola, il PEI definitivo dovrà essere pronto già prima dell’estate, a giugno, con una finestra per eventuali ritocchi e correzioni concentrata nelle prime due settimane di ottobre. Resta comunque la possibilità di aggiornare il piano anche durante l’anno se le condizioni dell’alunno dovessero cambiare.

Sul fronte delle ore di sostegno, il testo punta a proteggere la continuità didattica. Quando si passa da un anno all’altro all’interno dello stesso ciclo scolastico, la priorità sarà confermare il monte orario dell’anno precedente, a meno che non ci siano motivate ragioni per modificarlo. I calcoli verranno invece riesaminati da capo nei passaggi chiave, come il cambio di grado (ad esempio nel passaggio dalle medie alle superiori). Inoltre, la richiesta delle ore non sarà più una semplice indicazione generale, ma dovrà essere espressamente motivata all’interno del piano.

Infine, arriva una stretta sui tempi di approvazione per evitare blocchi o ritardi. Il Gruppo di Lavoro Operativo — l’organismo composto da docenti, specialisti e famiglie che definisce il piano d’aiuto — potrà approvare il PEI anche se uno dei suoi membri risulta assente, a patto che sia stato regolarmente convocato. In questo modo si punta a evitare che l’assenza di un singolo componente fermi l’iter burocratico e ritardi l’attivazione delle tutele per lo studente.

Integrazione e lingua italiana

A partire dall’anno scolastico 2027/2028, scattano nuove regole per la formazione delle classi prime nelle scuole elementari, medie e superiori, con l’obiettivo di garantire una composizione più equilibrata e favorire l’integrazione degli alunni stranieri.

Il limite del 30% per classe (art.13)

Nelle classi prime si applica un tetto massimo del 30% di studenti stranieri, calcolato solo su chi non ha svolto un percorso di studi pregresso in Italia:

  • Scuola primaria: il limite del 30% riguarda gli alunni senza cittadinanza italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia.
  • Scuola secondaria (Medie e Superiori): il limite si applica agli studenti stranieri che non hanno frequentato con successo almeno tre anni scolastici nel sistema di istruzione italiano.

Per le iscrizioni in corso d’anno o nelle classi successive alla prima, la regola della distribuzione equilibrata entra in vigore in anticipo, già dall’anno scolastico 2026/2027.

Che succede se le iscrizioni superano il limite?

Se una scuola riceve troppe domande rispetto alla soglia consentita:

  1. Ridistribuzione tra scuole vicine: Gli Uffici scolastici territoriali provvederanno a distribuire gli studenti tra i plessi della zona, coordinandosi con i dirigenti.
  2. Tutela delle famiglie: Gli spostamenti terranno conto della vicinanza a casa e di particolari esigenze familiari (come l’assistenza a familiari con disabilità grave o altri impedimenti documentati).
  3. Fondi per il potenziamento linguistico: Per le scuole che non riusciranno a rispettare il tetto del 30% neanche dopo la riorganizzazione, il Ministero stanzia un fondo speciale (3,4 milioni di euro nel 2027 e oltre 14 milioni all’anno dal 2028). Questi soldi serviranno a finanziare corsi pomeridiani ed extracurricolari di italiano, realizzati anche in collaborazione con i CPIA, enti del Terzo Settore o realtà locali.
  4. Si supera l’automatismo dell’assegnazione basata sul dato anagrafico, trasferendo agli organi collegiali della scuola (in questo caso il Collegio dei docenti) la competenza esclusiva nel determinare il percorso e l’anno di studio più idonei per l’alunno di cittadinanza non italiana.

Un referente per supportare le famiglie

Per evitare che l’applicazione delle norme ostacoli il diritto allo studio, ogni Ufficio scolastico territoriale individuerà un referente per le iscrizioni. La figura avrà il compito di fare da tramite tra la burocrazia e le famiglie, aiutando a gestire le assegnazioni nei casi più complessi.

Corsi di italiano per i genitori e sanzioni per chi rifiuta (art.12)

Per evitare che la mancanza di comunicazione con i genitori comprometta il percorso di studio o il comportamento dei ragazzi, la scuola avrà il compito di segnalare ai servizi sociali le famiglie straniere con gravi e persistenti difficoltà con la lingua italiana. A quel punto, i servizi sociali predisporranno un piano d’aiuto su misura per la famiglia che comprenderà la frequenza di un corso gratuito di italiano presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

L’obiettivo è far raggiungere ai genitori un livello minimo di padronanza della lingua (il livello A2). Saranno esentati solo i genitori affetti da disabilità, gravi patologie o particolari impedimenti lavorativi documentati. Per chi rifiuta di seguire il corso senza una valida giustificazione (salute o cause di forza maggiore), e ignora il sollecito formale ad adempiere, scatterà una multa che va da 200 a 1.000 euro, irrogata direttamente dal Prefetto.

Sicurezza e comportamento

Stop al volto coperto tra i banchi (art.12 comma 4)

L’altra novità riguarda l’obbligo di identificabilità all’interno degli istituti: diventa espressamente vietato partecipare a qualsiasi attività scolastica, sia durante le lezioni sia nei laboratori o nei rientri pomeridiani, presentandosi con il volto coperto o non riconoscibile. Le uniche deroghe ammesse riguardano motivi di salute o specifiche esigenze didattiche. Chi infrange la regola andrà incontro a una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro. Se a violare la norma sarà uno studente minorenne, la multa verrà notificata ai genitori. L’accertamento dell’infrazione spetterà al preside, mentre le scuole dovranno adeguare i propri regolamenti interni a queste nuove direttive.

Nuove denominazioni per istituti tecnici e professionali (art.9)

Gli Istituti Tecnici assumono la denominazione di “Licei Tecnologici”; gli Istituti Professionali quella di “Licei Professionali”. La variazione si applica a tutte le disposizioni normative vigenti e ai cataloghi degli indirizzi di studio territoriali.

I Licei Tecnologici si suddividono in due macro-settori principali:

  • Settore economico: include gli indirizzi dedicati all’amministrazione, finanza e marketing, oltre al percorso focalizzato sul turismo.
  • Settore tecnologico-ambientale: raccoglie una vasta gamma di specializzazioni orientate alle scienze applicate, all’industria e al territorio. Vi rientrano i percorsi in agraria, agroalimentare e agroindustria; chimica; costruzioni, ambiente e territorio; elettronica ed elettrotecnica; grafica e comunicazione; informatica e telecomunicazioni; meccanica, meccatronica ed energia; sistema moda; e infine trasporti e logistica.

I Licei Professionali, con una spiccata vocazione per le competenze operative e le filiere produttive del Paese, propongono un panorama articolato di indirizzi:

  • Ambiente, territorio e risorse primarie: percorsi dedicati all’agricoltura, sviluppo rurale e gestione delle risorse forestali e montane; alla pesca commerciale e produzioni ittiche; e alla gestione delle acque con relativo risanamento ambientale.
  • Industria, artigianato e manutenzione: indirizzi focalizzati sull’industria e l’artigianato per il Made in Italy e sulla manutenzione e assistenza tecnica.
  • Servizi al cittadino, cultura e commercio: percorsi rivolti ai servizi commerciali; all’enogastronomia e ospitalità alberghiera; ai servizi culturali e dello spettacolo; e ai servizi per la sanità e l’assistenza sociale.
  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: due indirizzi specifici dedicati rispettivamente alle figure di odontotecnico e di ottico.

Un’ora di latino facoltativa alla scuola media (art.3 comma 2)

A partire dall’anno scolastico 2027/2028, per gli studenti delle scuole medie (a partire dalla seconda classe) arriverà una novità: la possibilità di frequentare un corso facoltativo di Latino per l’educazione linguistica. Si tratterà di un’ora in più alla settimana, per un totale di 33 ore all’anno.

A insegnarlo saranno i professori di italiano e storia delle medie (classe di concorso A-12), a patto che abbiano sostenuto nel loro percorso universitario almeno un esame annuale (o due semestrali) di lingua o letteratura latina, oppure ottenuto almeno 12 crediti (CFU) nella materia.

I docenti parteciperanno anche alla valutazione degli studenti che decideranno di seguire il corso. Infine, il testo precisa che la novità verrà introdotta senza costi aggiuntivi per lo Stato, utilizzando le risorse, gli spazi e il personale già a disposizione delle scuole.

Diritto allo studio e contrasto alla dispersione

Diritto allo studio (art.4 comma 1, 2)

Aiuti straordinari per i libri di testo gratuiti (2026): Per il 2026 vengono stanziati 21 milioni di euro in più per il fondo destinato alla fornitura (totale o parziale) dei libri di testo scolastici a favore delle famiglie con redditi più bassi. Le risorse verranno distribuite sul territorio con le consuete modalità già in uso.

Contributi per le famiglie: tetto ISEE più alto e nuova gestione (dal 2027): Cambiano le regole per il fondo di sostegno alle famiglie per il materiale e le spese scolastiche. La gestione passa direttamente al Ministero dell’Istruzione e del Merito (non più al Ministero dell’Interno) con un budget stabilizzato di 20 milioni di euro all’anno a partire dal 2027.

Vengono inoltre introdotti due importanti aggiornamenti:

  • Soglia ISEE più alta: Può accedere chi ha un ISEE fino a 40.000 euro (prima il limite era fissato a 30.000 euro).
  • A chi spetta: Il contributo sarà destinato agli studenti iscritti alla prima media (prima classe della secondaria di primo grado) e alla prima e terza superiore (classi prime e terze della secondaria di secondo grado).

 

Altre misure

Il decreto è molto ampio contiene molte altre cose tra le quali:

  • Lotta alla dispersione scolastica 
  • contrasto al cyberbullismo e alla violenza di genere.
  • misure riguardanti il PNRR,
  • le università,
  • la ricerca
  • le assunzioni nella pubblica amministrazione.

 

Circolare Valditara per compiti a casa e verifiche (2026)

Aggiornamento

28/09/2026 Uscita nuova circolare Valditara


Il ministro Valditara annuncia una nuova circolare più stringente sui compiti, con lo stop alle assegnazioni serali sul registro elettronico e l’invito a non concentrare più verifiche nello stesso giorno.

. A parlarne è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un’intervista a Skuola.net, nella quale ha illustrato obiettivi e cambiamenti attesi per studenti e scuole. Tra i punti affrontati anche l’uso del registro elettronico e l’assegnazione dei compiti a casa, tema sul quale il ministro ha annunciato una nuova circolare “ancora più stringente” di quella dello scorso anno.

Pochi minuti dell’intervista si possono vedere in un video su  Tik Tok

per chi non è iscritto a questo social lo inserisco qui

 


Valditara: “Non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera”

Valditara ha annunciato una nuova circolare sulle modalità di assegnazione dei compiti, che sarà più stringente rispetto a quella già inviata lo scorso anno. “Manderemo un’altra circolare ancora più stringente, perché le circolari vanno rispettate”, ha spiegato il ministro.  In essa ribadirò che non si possono assegnare i compiti alle 8.00 di sera per la mattina dopo. Devono essere scritti sul diario, sul diario cartaceo”.

Il ministro è tornato sul tema anche ad Andora, in provincia di Savona, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Istituto tecnico economico a indirizzo turistico. “No ai compiti dati sul registro elettronico alle otto di sera per l’indomani”, ha dichiarato. “Bisogna, e lo ribadisco, al termine delle lezioni scriverli sul diario cartaceo, dettarli perché vengano scritti sul diario cartaceo”, ha sottolineato.

Il ministro ha inoltre invitato le scuole a non concentrare più prove nello stesso giorno “proprio per consentire agli studenti di affrontare con maggiore serenità e anche con maggiore, come dire, serietà i compiti in classe”.  

 


Le circolari vanno rispettate

«Le circolari vanno rispettate», sottolinea ancora Valditara, a chi gli fa notare che nonostante le indicazioni dello scorso anno, l’abitudine di alcuni docenti non è cambiata.

 

Scrivere espressioni matematiche con Geogebra

Fonte: matematica2000

In questo articolo si suggerisce un metodo per scrivere espressioni matematiche utilizzando Geogebra, software che certamente non ha bisogno di presentazioni.

Benché Geogebra offra la funzionalità di risolvere espressioni matematiche in forma simbolica (CAS), qui siamo interessati alla possibilità di svolgere in maniera ordinata a cura dell’utente i passaggi necessari alla risoluzione di un’espressione algebrica.

Supponiamo di dover calcolare la seguente espressione:

Per prima cosa copiamo il testo dell’espressione utilizzando l’editor di Geogebra denominato Notes. A tale scopo nel browser digitiamo: https://www.geogebra.org/notes. Si aprirà un’interfaccia abbastanza semplice, come quella mostrata nella figura seguente:

Giusto per riempire un pò il foglio, clicchiamo sull’ingranaggio e selezioniamo la rigatura a quadretti:

Non è questa la sede per illustrare tutte le funzionalità dell’interfaccia; per il momento consideriamo l’icona per l’inserimento del testo e selezioniamo “equazione”:

 

Notiamo che l’icona cambia aspetto e visualizza il simbolo
. Per attivare l’inserimento a questo punto clicchiamo su un punto qualsiasi dello schermo:

Nella parte bassa della schermata appare una tastiera, che sarà familiare per chi ha già utilizzato la calcolatrice di Geogebra; si tratta comunque di un’interfaccia abbastanza intuitiva:

Tramite la tastiera virtuale è possibile inserire qualunque espressione; di seguito presenteremo e utilizzeremo una modalità “mista” avvalendoci anche della possibilità di utilizzare la tastiera fisica del pc. Tale modo di procedere, come vedremo, consente di velocizzare molto l’inserimento di numeri e simboli.

Volendo iniziare a digitare il testo dell’espressione che stiamo considerando, tramite tastiera fisica inseriamo la parentesi tonda aperta; notiamo che l’editor in automatico inserisce anche la parentesi tonda chiusa (lo stesso si sarebbe verificato anche utilizzando la tastiera virtuale):

A questo punto, per inserire la frazione sempre dalla tastiera fisica digitiamo: “5” “/” e “2”:

come si vede l’editor riconosce automaticamente la frazione. Da notare la posizione del cursore nella figura precedente: un’eventuale simbolo o numero inserito in questa fase seguirà il numero 2; ad esempio digitando il simbolo “+”:

Se si vuole che il simbolo “+” sia posizionato all’altezza della linea di frazione occorre prima spostare il cursore (si consiglia di farlo con le freccette della tastiera, ma anche con il mouse va bene):

Praseguiamo con la scrittura dell’espressione:

Come si vede dalla figura abbiamo inserito sia le parentesi quadre che quelle tonde. A questo punto si segnala che non tutte le tastiere hanno la stessa combinazione di tasti per produrre un determinato simbolo. Ad esempio sulla tastiera che sto usando in questo momento per ottenere la parentesi graffa aperta devo utilizzare la combinazione  “ALT Gr” + “è”.  Proseguendo con l’inserimento, nella parentesi tonda si trovano tre frazioni:

Si segnala che per inserire il simbolo di divisione “:” è stata utilizzata la tastiera fisica; invece, il simbolo ÷
produce una frazione, mentre il simbolo “:” si trova nella 4a schermata, quella indicata con i simboli #&¬
. Proseguendo con la digitazione, incontriamo una moltiplicazione indicata con il simbolo ” ⋅
“: per inserirlo utilizziamo il simbolo “*” sulla tastiera fisica oppure quello della moltiplicazione sulla tastiera virtuale e completiamo il testo dell’espressione (se necessario il riquadro dell’equazione si può allargare trascinando la maniglia a sinistra):

Una volta inserito il testo dell’espressione si consiglia di controllarlo: una buona strategia consiste nel leggerlo al contrario, da destra a sinistra (lettura “araba”), in modo aumentare l’attenzione.

A questo punto iniziamo a svolgere i passaggi: per prima copiamo e incolliamo l’espressione. Per fare questo è necessario selezionare il box senza attivare il cursore (questo si realizza in due passaggi: uscendo dall’espressione con un click sullo schermo e con un secondo click sull’espressione); una volta che il box con l’espressione risulta attivo si può eseguire copia/incolla con il taso destro del mouse oppure utilizzando la classica combinazione da tastiera “CTRL”+”C” e “CTRL”+”V”. Prima di deselezionare il box copiato posizionarlo nel punto desiderato in modo che risulti allineato con quello di partenza; risulta anche molto agevole allineare l’espressione con i quadretti.

Siamo ora pronti a modificare l’espressione per svolgere il primo passaggio; a tale scopo selezioniamola con un doppio click per attivare il cursore al suo interno.

Per eseguire la somma o la differenza di frazioni si consiglia di seguire la seguente procedura:

  • modificare uno dei due termini scrivendo al denominatore il minimo comune multiplo e aggiornare il numeratore (nella figura seguente la frazione è trasformata in moltiplicando numeratore e denominatore per 5)
  • aggiungere l’altro termine sulla stessa linea di frazione aggiornando il numeratore (nella figura seguente la frazione moltiplicando il solo numeratore per 2 è trasformata in
  • cancellare il secondo termine in quanto è stato trasportato sulla stessa linea di frazione