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Compiti nel fine settimana e interrogazioni del lunedì: cosa dice davvero la normativa?

Il tema dei compiti a casa nel fine settimana e delle interrogazioni fissate per il lunedì è da sempre oggetto di discussione tra studenti, famiglie e insegnanti.

Molti, infatti, fanno riferimento alla Circolare Ministeriale del 14 maggio 1969, n. 177come se rappresentasse ancora oggi un divieto valido e vincolante.

La circolare 177/1969: cosa prevedeva

La circolare del 1969 nasceva in un contesto storico molto diverso da quello attuale. Il suo obiettivo era tutelare il tempo libero degli studenti, garantendo loro momenti di riposo nei giorni festivi e durante le vacanze. In particolare:

  • chiedeva di limitare i compiti a casa,

  • vietava l’assegnazione di compiti e delle verifiche per il lunedì,

  • sottolineava l’importanza del gioco, del riposo e della vita familiare come parte integrante della crescita educativa.

Si trattava, dunque, di un richiamo al benessere personale degli studenti.

Il valore delle circolari nella gerarchia delle norme

È importante ricordare che una circolare ministeriale rappresenta uno degli atti meno vincolanti nella gerarchia* delle fonti, ben al di sotto di leggi, regolamenti e decreti. Essa fornisce indicazioni operative e interpretative, ma non ha forza di legge.

*Gerarchia delle fonti del diritto:

    1. Norme costituzionali
      (Costituzione, leggi costituzionali, principi fondamentali)

    2. Leggi ordinarie
      (approvate dal Parlamento)

    3. Decreti legislativi
      (atti aventi forza di legge delegata)

    4. Ordinanze ministeriali
      (fonti secondarie, atti amministrativi normativi con forza regolamentare)

    5. Circolari ministeriali
      (atti amministrativi interni, non hanno valore normativo)

    6. Note ministeriali
      (ancor più inferiori: mere comunicazioni o istruzioni operative)

Perché oggi la circolare 177/1969 non è più applicabile

Sebbene la circolare non sia mai stata abolita, oggi non produce più effetti concreti. Nel corso degli anni, infatti, diverse norme hanno trasformato profondamente l’organizzazione della scuola italiana.

Tra queste, spicca il D.P.R. 275/1999, noto come Regolamento dell’autonomia scolastica. Con questa riforma:

  • le scuole hanno acquisito autonomia organizzativa e didattica;

  • è stata loro attribuita la responsabilità di definire orari, criteri di valutazione, carichi di lavoro e modalità di verifica;

  • le decisioni su compiti e interrogazioni sono diventate competenza degli organi collegiali e dei singoli istituti.

In altre parole, la circolare del 1969 è stata superata da norme di grado superiore, e per questo non rappresenta più un vincolo operativo.

Si può invocare la circolare per evitare compiti nel weekend o interrogazioni il lunedì?
La risposta è no.

La circolare 177/1969 non costituisce un diritto per gli studenti, né può essere utilizzata per contestare legalmente l’assegnazione di compiti nel fine settimana o di interrogazioni fissate per il lunedì.

Oggi, le uniche regole valide sono quelle decise:

  • dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola,

  • dal regolamento interno,

  • dalle deliberazioni degli organi collegiali (in particolare il collegio dei docenti).

 

Un alunno con disabilità può avere verifiche esclusivamente scritte o esclusivamente orali?

E’ certamente possibile sostenere verifiche solo scritte o solo orali, mantenendo la loro equipollenza.

Le Linee guida allegate al DI 180/20 pag. 35 dicono:
« Le modalità di verifica devono fondarsi su un criterio di equità, affinché la valutazione globale degli apprendimenti disciplinari non sia compromessa da eventuali barriere legate a metodi e strumenti inadeguati.» 

A pag. 29 sono riportati alcuni esempi di possibili personalizzazioni (il termine “alcuni” indica che possono essercene anche altri). Tra questi è presente l’esempio della sostituzione della prova scritta con una prova orale, ma naturalmente è possibile anche il contrario

“A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta (è possibile anche l’inverso), a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle
competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell’applicazione di procedure”.

 

 

Esiste un modello prestabilito per redigere il PDP?

A differenza del Piano Educativo Individualizzato (PEI) destinato agli alunni con disabilità, non esiste un modello ministeriale obbligatorio per la redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

In occasione dell’emanazione della Legge 170/2010, il Ministero dell’Istruzione ha tuttavia predisposto alcuni modelli esemplificativi con l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella definizione della struttura del documento.

È importante sottolineare che tali modelli non sono vincolanti: ogni scuola è libera di adottare il formato che ritiene più adeguato.

L’unico requisito imprescindibile è che il PDP contenga tutti gli elementi previsti dalle Linee Guida allegate al Decreto Legislativo 5669/2011 (pag. 8), garantendo così completezza, coerenza e conformità alla normativa vigente:

➡️ Dati anagrafici
➡️ Tipologia del disturbo
➡️ Profilo di funzionamento
➡️ Strategie didattiche individualizzate e personalizzate
➡️Strumenti compensativi
➡️ Misure dispensative
➡️ Forme di verifica e valutazione personalizzata

 Modelli di PDP (elaborati dal Ministero non obbligatori)

Dalle Linee Guida per i DSA: cose essenziali

Dalle Linee guida allegate al DM 5669/2011

Le linee guida fanno parte del decreto attuativo della legge 170/10 e quindi hanno la stessa forza giuridica, precisano alcuni aspetti ma ovviamente non possono spingersi a regolare ogni caso e ogni aspetto concreto che può capitare, ma offrono una punto di partenza dal quale partire per personalizzare la didattica, altra cosa  fondamentale è la certificazione diagnostica con i consigli/pareri specialistici dei clinici. 

Didattica personalizzata e individualizzata pag 6

Gli studenti apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di apprendimento dello studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Strumenti compensativi nominati nelle Linee Guida

utilizzabili per tutte le discipline sia in sede di verifiche intermedie sia in sede di esami di Stato

“Fra i più noti indichiamo” : (significa che potrebbero essere individuati altri a seconda del bisogno dello studente):

Computer (Linee Guida pag. 18) La legge 170 è stata varata del 2010 oggi le tecnologie sono cambiate al posto del PC può essere inserito il Tablet (ma le app in esso istallate  devono poter lavorare offline)
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto (Linee guida pag. 7)

Studiare con la sintesi vocale è cosa diversa che studiare mediante la lettura diretta del libro di 
testo; sarebbe pertanto utile che i docenti o l’eventuale referente per la dislessia acquisiscano 
competenze in materia e che i materiali didattici prodotti dai docenti siano in formato digitale. (Linee  guida pag. 18).
una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla (Linee guida pag. 18)
il registratore per registrare la lezione che consente allo studente di non scrivere gli appunti  (Linee Guida pag. 7 e 18) non ci sono problemi di privacy vedere qui
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori (pag. 7);
per le materie scientifiche:

  • calcolatrice 
  • tabella pitagorica
  • formulario personalizzato
  • tabelle
  • mappe concettuali (linee Guida pag. 7)
  • mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo (Linee Guida pag. 18)
  • etc. (in questo etc ci sono altri strumenti, tipo le mappe procedurali che sono molto utili per il recupero della memoria sulla PROCEDURA di una qualsiasi attività). 
sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze (Linee Guida pag. 19).
 
utilizzo di libri  digitali al posto di quelli cartacei (Linee guida pag. 18)
utilizzo di vocabolari digitali al posto di quelli cartacei (Linee guida pag. 18)
 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

MA SOPRATTUTTO” L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA” (Linee Guida pag. 7).

Le misure dispensative

Le misure dispensative utilizzabili per tutte le discipline, sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

Dal DM 5669/11 art 4 comma 5: 5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

 

Dispensa dalla lettura a voce alta in classe: non è utile questa attività in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura (Linee guida pag. 7). 

Tale Dispensa evita  la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà (Linee Guida pag. 21).

Dispensa da  tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata (Linee Guida pag. 18)
usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo (Linee guida pag. 7)
Dispensa dalla valutazione della correttezza della scrittura (Linee Guida pag. 19)
Compensazione orale di una verifica scritta deficitaria: gli alunni con disgrafia e disortografia sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti. (Linee Guida pag. 19) altre info.

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Per la didattica per le Lingue Straniere

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La legge 170/10 prevede forme adeguade di verifica e valutazione art. 5 comma 4

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è
espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite (Linee Guida pag. 28).

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Per i ragazzi con DSA meglio un professionale?

È necessario che vengano superate le visioni semplicistiche dettate da pregiudizi datati per cui i ragazzi con DSA sarebbero destinati a percorsi formativi di basso livello (= cioè quando un insegnante afferma che quel ragazzo a causa di sui DSA non può affrontare un liceo ma solo una scuola preofessionale) (Linee guida pag 29)

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SCUOLA PRIMARIA

Per alunni con disturbi della lettura (anche se ancora non certificati dislessici) è bene leggere attentamente i suggerimenti dati dal ministero  (pag. 12-16)

“….Si dovrebbe poi evitare di presentare al bambino una medesima lettera espressa graficamente in più caratteri (stampato minuscolo, stampato maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo), ma è opportuno soffermarsi su una soltanto di queste modalità fino a che l’alunno non abbia acquisito una sicura e stabile rappresentazione mentale della forma di quella lettera…”.

Per alunni con disturbi del calcolo (anche se ancora non certificati discalculici) è bene leggere attentamente i suggerimenti dati dal ministero (pag. 17-18)

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Compiti dei Docenti

Dalle Linee guida pag 28

È necessario che i docenti acquisiscano chiare e complete conoscenze in merito agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, con riferimento alla disciplina di loro competenza, al fine di effettuare scelte consapevoli ed appropriate.

Inoltre, gli insegnanti devono essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie e realizzare una integrazione tra queste e le metodologie didattiche per l’apprendimento, dato che le ricerche dimostrano che ambienti didattici supportati dall’uso delle nuove tecnologie risultano maggiormente efficaci.

 devono porre attenzione alle ricadute psicologiche delle scelte educative e didattiche,ricordando che nell’apprendimento un ruolo di grande rilievo è rappresentato dagli aspetti emotivi,motivazionali e relazionali. 

attuano strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo

• adottano misure dispensative

•attuano modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti

• ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative  possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione
e le ricadute psicologiche negative (Linee Guida pag. 21).

il DM 5669/11 art 4 comma 4 attribuisce al docente il compito importante  di istruire lo studende nel costruirsi i suoi strumenti compensativi (le mappe) e di incentivare l’uso di tutti gli strumenti a lui necessari.

4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle  competenze per un efficiente utilizzo degli 
stessi

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Compiti del Dirigente Scolastico

promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse (Linee Guida pag. 23) 

• attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche (Linee Guida pag. 23) 

•  vigila che il PDP sia rispettato.

• potranno farsi promotori di iniziative rivolte alle famiglie di alunni e studenti con DSA, promuovendo e organizzando, presso le istituzioni scolastiche – anche con l’ausilio dell’Amministrazione centrale e degli UU.SS.RR. – seminari e brevi corsi informativi

• se non c’è la figura del referente dei DSA, ha anche i suoi compiti

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Compiti del Referente di Istituto

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Compiti della famiglia pag. 25

• provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra – di libera scelta o della scuola – a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010;

• consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;

condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo (PDP)
che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle
risorse disponibili;

• sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;

• verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;

• verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;

• incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;

• considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Studente non ammesso dopo la morte del padre, il TAR annulla la bocciatura: “Assenze e brutti voti sono giustificati. La scuola non ha considerato le circostanze eccezionali nella valutazione”

Fonte Orizzonte Scuola

Un adolescente di sedici anni, studente di terza superiore presso un istituto tecnico di Treviso, ha perso il padre il 29 dicembre 2024. Il lutto improvviso ha inevitabilmente inciso sul rendimento scolastico, comportando un incremento significativo delle assenze nel secondo periodo dell’anno.

Al termine dell’anno scolastico 2024-2025, il Consiglio di classe ha assegnato allo studente tre debiti formativi: Matematica (4), Chimica organica e biochimica (5) e Chimica analitica (3), sospendendo il giudizio fino al superamento delle prove di recupero.

Le verifiche sono state fissate nei primi giorni di luglio, quando la scuola era già chiusa e i laboratori risultavano inaccessibili — una circostanza critica soprattutto per le materie pratiche come la Chimica analitica.

Nonostante le difficoltà logistiche e il peso emotivo del lutto familiare, il ragazzo ha affrontato le prove con determinazione, conseguendo un 8+ in Matematica e un 6,5 in Chimica organica e biochimica. Solo la prova di Chimica analitica è rimasta insufficiente.

L’11 luglio scorso è arrivata tuttavia la bocciatura, che la madre ha contestato ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.  Il Tar ha accolto la domanda cautelare il 2 ottobre, riconoscendo come il giovane avesse dato “prova di significativi progressi” nel breve lasso di tempo disponibile, superando di fatto due prove su tre e dimostrando una crescita reale nonostante le circostanze eccezionali.

La decisione del Tar: eccesso di potere del Consiglio di classe

Il Tar del Veneto ha ordinato alla scuola di rivalutare il giudizio, considerando la possibilità di recupero in un periodo più ampio e adeguato.

Tuttavia, il Consiglio di classe di Treviso, riunitosi il 7 ottobre, ha confermato la bocciatura, spingendo lo studente a presentare un nuovo ricorso. Il 31 ottobre, il Tribunale Amministrativo, con la sentenza n.1959/2025 pubblicata lo scorso 31 ottobre, ha riconosciuto l’eccesso di potere della scuola annullando il provvedimento.

I giudici hanno stabilito che l’incremento delle assenze nel secondo periodo è direttamente riconducibile al grave lutto familiare subito — «un evento eccezionale» che ha inevitabilmente pregiudicato la presenza a scuola dello studente.

La sentenza evidenzia, inoltre, come il ragazzo abbia dimostrato una crescita reale e uno sforzo autentico di recupero nonostante il difficile periodo personale. I giudici hanno sottolineato un aspetto cruciale: le principali carenze riguardavano l’attività di laboratorio, ma le prove di recupero erano state fissate proprio quando la scuola era chiusa, rendendo materialmente impossibile l’esercitazione pratica.

Il Tar ha dunque ordinato all’istituto di “mettere a disposizione dello studente i laboratori necessari per la preparazione della prova e concedere tempi non inferiori a un mese” per consentire un adeguato rifacimento della verifica.

La corte ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la madre “non ha comunicato null’altro” alla scuola dopo il lutto, ritenendo che la “prematura scomparsa rappresenti un evento che colpisce non solo l’alunno ma la famiglia nel suo complesso”.