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Qual è la normativa di riferimento sull’istruzione domiciliare?

Sono parecchie le norme che tutelano il diritto all’istruzione anche quando non è possibile la frequenza scolastica ordinaria, ma conviene partire dalle Linee di indirizzo nazionali sull’istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019.

Secondo il Dlgs 66/17 art. 16 si attiva per gli alunniper i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate (per tutti gli alunni, non solo quelli con disabilità . Legge 104/92). 

Nel 2019 il DL 96  ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare, il 2-bis e il 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno.

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il decreto attuativo previsto nel comma 2-bis non è ancora stato emanato.

La DAD che si faceva durante la pandemia non è più proponibile ma nessuno vieta alla scuola di collegare l’alunno assente a distanza se ritenuto utile, il DPR 275/99 art. 4 comma 2  sull’autonomnia dice chiaramente che per raggiungere il successo formativo la scuola può attivare tutte le forme di flessibilità che ritiene opportune.


L’insegnante di sostegno è obbligato a recarsi a domicilio? Per quante ore? Come viene organizzato il suo orario?

 

In base alle attuali norme contrattuali, non è obbligato.

La sede di lavoro dell’insegnante è la sua scuola di titolarità e non può essere costretto a recarsi altrove senza considerare distanze, eventuali difficoltà di trasporto o altro.

È uno degli aspetti che avrebbe dovuto chiarire il decreto ministeriale previsto dall’art. 16 c- 2-bis del DL 66/17, ma, come già detto, il decreto attuativo ancora non è stato emanato.

Se accetta, l’incarico va formalizzato e le ore svolte a domicilio vanno considerate nel normale orario di servizio.

In base ai bisogni e alle esigenze didattiche si deciderà quante ore dedicare all’istruzione domiciliare, quante ad eventuali attività didattiche a distanza o altro. 

Se questa organizzazione è prevista per tutto l’anno deve certamente essere esplicitata e condivisa nel PEI.

 

 

Referente coordinatore per l’inclusione e funzione strumentale

Le figure strumentali hanno origine dal contratto di lavoro della scuola (art.33 del CCNL scuola 2006/2009).

È il collegio dei docenti che definisce quali FS attivare (non è obbligatorio avere una FS per l’inclusione) e individua per ciascuna i docenti assegnati.

La figura del coordinatore per l’inclusione deriva da una nota MIUR del 2015 n. 37900 che istituisce dei corsi di formazione specifici per i docenti di sostegno specializzati destinati a svolgere ruoli di coordinamento rispetto i temi dell’inclusione.

Negli anni successivi sono state organizzate altre annualità di questi corsi di formazione.

Ricapitolando:

- la funzione strumentale, decisa dal collegio dei docenti

- il docente referente per l'inclusione, che viene nominato dal dirigente

 

Io detto, tu (PC) scrivi!!!

Ci si può trovare nella necessità di trovare un mezzo alternativo alla scrittura “normale” al computer, cioè senza l’uso della tastiera, semplicemente dettando al PC cosa scrivere….

Con questa app (gratuita per android, ma su ios è a pagamento), concepita per le persone sorde, è possibile fare svariate cose:

Questa app lavora senza necessità di connessione ad Internet:

  1.  è possibile trascrivere il testo da un video
  2. è possibile dettare e l’app scrive
  3. è possibile registrare una lezione e poi trasferirla su testo in un secondo momento (a casa)
  4. è possibile, se gli insegnanti non vogliono che si registri la loro voce, fare in modo che mentre loro spiegano l’app non registri la voce ma trascrivi direttamente il testo (gli appunti).

Qui un breve e semplice tutorial a cura di Annamaria Sabatini:

ALTRI METODI PER DETTARE AL PC

Dalla versione di Windows 10 e seguenti si può. 

Per attivare la funzione di dettatura si pigiano i tasti sulla tastiera nella sequenza che vedete nella figura, si aprirà una finestra in alto (rettangolare e stretta) dove ci sarà un microfono, attivandolo potrete dettare su qualsiasi programma

Generalmente i portatili hanno il microfono integrato (per vedere se il microfono è attivato bisogna controllare in “gestione dispositivi”. Fai tasto desto su icona computer, proprietà, gestione dispositivi, audio). 

Su PC fissi bisogna avere il microfono. 

In alternativa ci sono diversi programmi/siti che forniscono questo servizio sia gratis che a pagamento.

Qua ne illustrerò 3 molto semplici e gratuiti.

Entrambi questi programmi sono da utilizzarsi stando collegati alla rete.

1Il primo si trova in DRIVE che è uno dei sevizi di GOOGLE
ATTENZIONE per poterlo usare dovete istallare chrome
La prima cosa da fare è aprire un account google se già non lo si ha

 

Immagine

Per entrare in DRIVE fare come nell’immagine

 

Immagine 2

Vi apparirà una schermata simile
Cliccando su “i miei file” vi apparirà un menù a tendina, cliccate su “documenti google”

Immagine 3

Si aprirà un’altra pagina, che sarà molto simile ad un documento di word, cliccate su strumenti, e dal menù a tendina cliccate su “digitazione vocale”

 

Immagine 4

La pagina vi apparirà così, cliccando sul microfono il programma si metterà in attesa della vostra dettatura, fino a quando non lo cliccherete di nuovo per interrompere

 

Immagine 5

Immagine 9

Finito di dettare o salvate, o copiate e incollate dove volete.

 

 

2Il secondo si chiama talktyper
Anche questo funziona solo con chrome
Vi apparirà questa schermata

 

Immagine 7

Cliccate sul microfono verde e attendete che sparisca il rettangolo giallo, ed iniziate a dettare

 

Immagine 8

Alla fine copiate e incollate dove volete.

 

3Il terzo è web speech api funziona come quello precedente e sempre solo con chrome

Prima di iniziare a dettare selezionare la lingua

 

Immagine

Alla fine copiate e incollate dove volete.

 

 

 

DDL Valditara – Tornano i giudizi alla Primaria e cambiano le norme sul voto in condotta (2024)

La riforma del DDL Valditara è legge  Legge 150 del 2024

Il DDL Valditara riassunto in breve:

Da oggi per gli studenti italiani sarà necessario un buon voto in condotta per accedere all’anno successivo.

Per la scuola primaria

Torna il giudizio sintetico in pagella (come:  insufficiente, sufficiente, buono e distinto).


Per la scuola secondaria di I° grado

Il voto in condotta sarà numerico e avrà un peso e farà media con tutte le altre discipline


 Per le scuole secondarie di I e II grado

Con un voto inferiore a 6 lo studente non sarà ammesso alla classe successiva

Con le nuove regole,  la bocciatura potrà scattare “a fronte di comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto”.

 Per le scuole secondarie di  II grado

Con il 6 in condotta

Il giudizio per chi prenderà 6 resterà in sospeso: dopo le vacanze lo studente o la studentessa dovranno presentare un elaborato critico in materia di cittadinanza e costituzione, se non risulterà sufficiente scatterà la bocciatura

Qualora si tratti di studenti dell’ultimo anno, l’elaborato verrà discusso durante il colloquio orale dell’esame di Stato. 


Il voto in condotta influirà anche sui crediti per accedere agli esami di fine ciclo.

Altra novità che riguarda gli studenti bravi nell’apprendimento ma esuberanti: se per il loro comportamento prenderanno un voto inferiore al nove non potranno aspirare al massimo dei crediti scolastici da cui dipende quasi la metà del voto finale degli esami di fine ciclo.


ANCHE PER LO STUDENTE CHE VIENE SOSPESO NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Nel caso di provvedimenti che prevedono fino a 2 giorni, lo studente non starà a casa, ma farà attività educative a scuola (legate alle azioni che hanno causato la sospenzione).

Se la sospenzione supera i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale in strutture stabilite (saranno coinvolti in attività di cittadinanza solidale presso enti convenzionati, come ospedali o case di riposo).


Per gli studenti della secondaria di Primo grado le nuove norme sono in vigore da subito.

Per gli studenti delle secondarie di Secondo grado si dovrà aspettare il decreto attuativo, che si prevede arriverà entro breve.

Chi commette reati a danni di un docente o di  un qualsiasi membro del personale scolastico (studenti o familiari)

Oltre all’eventuale risarcimento del danno, dovrà pagare una multa da 500 a 10.000 euro.

Un passo in avanti per responsabilizzare i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti, ha dichiarato il ministro Valditara.


 

Si può programmare un GLO di un quarto d’ora?

La normativa non stabilisce quanto deve durare il GLO ma dice chiaramente cosa deve essere fatto in questi incontri:

  • elaborare e approvare il PEI nel primo;
  • verificare i risultati in quelli intermedi  (anche se ce ne fossero più di uno);
  • verificare i risultati e quantificare le risorse nell’ultimo.

Se viene dato un tempo prestabilito irrisorio, come 15 minuti è assolutamente impossibile anche solo leggere velocemente il documento, tanto meno analizzarlo e discuterlo per poter arrivare a una formale approvazione.

È comprensibile che le scuole che hanno molti studenti e di conseguenza GLO da organizzare cerchino di ottimizzare i tempi, ma devono anche organizzarli in modo che tutto quello che si deve fare venga effettivamente fatto.

Una buona pratica è certamente quella di consegnare ai membri, prima dell’incontro, la bozza del PEI da approvare, evitando quindi di doverlo leggere seduta stante.

Quindi se non viene fatto spontaneamente, e di solito NON VIENE FATTO, i genitori dovrebbero richiedere, meglio se per iscritto, di ricevere una copia del PEI qualche giorno prima del GLO per poterlo leggere e analizzare insieme agli specialisti, nell’eventualità che ci fossero dei punti da modificare, discuterne  con l’insegnante di sostegno o altro insegnante che materialmente redige il documento e arrivare all’incontro con il PEI pronto per essere approvato, il quale in quella sede può benissimo non essere neanche letto, se la richiesta non sarà accolta meglio non approvare il PEI e chiedere nuovo incontro del GLO immediato.

Secondo il DL 182/20  art. 4 c. 9
«I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»

Da notare che si parla sia di PEI “discusso” (ossia della bozza esaminata durante il GLO) che “approvato”, ossia il testo definitivo.

Poiché anche i genitori sono membri del GLO, questo diritto vale ovviamente anche per loro.

 

Inoltre nelle Linee Guide allegate sempre al DL 182/20  è ulteriormente specificato questo diritto a pag 11 è scritto «Tutti i membri del GLO RICEVONO la DOCUMENTAZIONE utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. » ciò significa che i genitori non devono solo ascoltare durante il GLO ciò che è scritto nel PEI ma devono avere una copia della BOZZA (=altrimenti di quale altra documentazione si parlerebbe?). 

È molto difficile discutere adeguatamente un documento complesso come come il PEI in 15 minuti, ce ne vogliono di più solo per leggerlo, ma se neppure si dà la possibilità di accedere alla bozza prima dell’incontro possiamo ritenere certo che si arriverà alla conclusione dei lavori senza aver raggiunto lo scopo del GLO, ossia approvare il PEI.