Esami di Stato (Maturità)

 

 

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L’esame di Stato  di fine secondo ciclo è  disciplinato dal DL 62  del 2017  (per tutte le tipologie di studenti)

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E’ possibile usare il PC o il Tablet personale agli esami Leggere
Nota MIM – calcolatrici ammesse all’esame 2024-2025
Il Curriculum dello studente
INVALSI

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ESAMIL’Esame di Stato, che si svolge al termine  del secondo ciclo di istruzione, è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’Esame di Stato lo studente deve essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale dell’ultima classe del percorso di studi.

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L’Esame di Stato, si articola in due prove scritte e in un colloquio.

Per come sarà articolato tutto l’asame ogni anno esce una circolare esplicativa, le trovate nel link in alto. 

La prima prova (italiano) è comune a tutti gli indirizzi di studi, mentre la seconda è specifica per l’indirizzo frequentato.

Per la Prima Prova  verranno date 7 tracce:

  • 2 analisi del testo
  • 3 argomentative
  • 2 di attualità

La seconda prova riguarda le discipline caratterizzanti di ciascun indirizzo di studio. Per la maggior parte degli studenti, la prova si svolge in un’unica giornata, ma per il Liceo Artistico è prevista una durata più lunga: la prova si articola in tre giornate consecutive per permettere lo svolgimento delle attività progettuali e pratiche previste. Nel mese di gennaio il MIM farà uscire le discipline oggetto della seconda prova.

Il colloquio sarà SOLO su 4 discipline, obbligatorio, anche nel caso in cui il candidato abbia già superato la soglia del 60% grazie ai crediti e alle prove scritte. 

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IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

La scuola deve redigere entro il 15 maggio, un documento chiamato DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO, è  un documento stilato dal consiglio di classe, e supervisionato dal coordinatore di classe, è diviso in due parti:

Una parte pubblica (sarà pubblicato sul sito della scuola) 

dove viene presentata la classe alla commissione d’esame, vengono indicati gli alunni, le gite, i comportamenti, i vari programmi svolti controfirmati dai ragazzi di tutte le discipline, l’FSL (ex  PCTO), e altre cose. 

Una parte sarà riservata e personalizzata per ogni alunno con BES (Bisogni educativi Speciali) che servirà da presentazione alla commissione Ulteriori informazioni
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TABELLA DEI CREDITI

La media dei voti degli ultimi tre anni del ciclo stabilisce il range di credito attribuibile.

Le eventuali attività extrascolastiche coerenti con il piano di studi possono influenzare l’attribuzione del credito scolastico: gli insegnanti possono decidere se assegnare il punteggio minimo o massimo della fascia di credito prevista.

Solo con 9/10 in condotta si può prendere il massimo della fascia. Poi ogni scuola ha un regolamento in cui ci sono i criteri per i quali si attribuisce il massimo della fascia.

TABELLA CONVERSIONE VOTI IN VENTESIMI DELLE PROVE D’ESAME

I 5 PUNTI BONUS

I criteri per avere i 3 punti bonus (non più 5):

  • essere ammessi agli esami con un punteggio pari o superiore a 30
  • aver ottenuto almeno 50 punti fra la somma della 1 e della 2 prova
  • e comunque la somma di 80 non dà diritto ad avere i punti bonus, è la commissione che decide chi è meritevole e chi no

Quindi se prima dell’orale si ha un punteggio complessivo inferiore a 80, la commissione non potrà dare i 3 punti bonus.

LA LODE

Possono avere la Lode quegli studenti che sono arrivati ad avere 100 senza aver usufruito dei punti bonus.

2025 – Solo i candidati con 9-10 in condotta potranno avere il massimo dei punti.

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I PCTO

I PCTO contribuiscono indirettamente al voto finale attraverso la valutazione del colloquio orale.

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ESAMI PER STUDENTI CON DISABILITA’

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO E GLI EVENTUALI OPERATORI: Nel secondo ciclo è prevista l’assistenza di “esperti”, al plurale, che possono essere insegnanti di sostegno o assistenti. La norma non dice quanti devono essere. La loro individuazione prevede la proposta del consiglio di classe (non del dirigente) e la nomina del presidente della commissione, sentiti i commissari Dlgs 62/17 art. 20 comma 2,  vedere le ordinanze annuali per il 2026 è la n. 54 art 24 comma 4.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ORDINANZA N. 54 DEL 26 MARZO in2026 art. 24 c. 8:

«8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.»
Adattare le griglie significa modificarle e certamente è possibile anche cambiare i descrittori. Ovviamente se la prova è equipollente le griglie ministeriali non possono essere stravolte, ma in ogni caso decide la commissione anche in base alle indicazioni del CdC.

Durante l’anno nelle verifiche si riducono le prove, di solito, se non è possibile aumentare i tempi di erogazione, ma all’esame questo problema non c’è,  è comunque possibile la riduzione degli esercizi pur conservando l’equipollenza ma ovviamente questo non deve essere intesa come facilitazione.

CANDIDATI CON PROGRAMMA PERCORSO B CON PROVE EQUIPOLLENTI

Per prove equipollenti non si intende semplicemente “coerenti con il percorso dell’alunno”, possono essere diverse da quelle assegnate alla classe ma dello stesso valore: all’esame questo significa che “devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma” come ha ricordato anche la Nota MIM 23420 del 2025 – Prove-equipollenti

Come dovranno essere fatte le prove equipollenti lo decide il consiglio di classe tenendo conto di quanto stabilito nel PEI
Dlgs 62/17 art. 20 c. 1:
«Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.»
 

L’ OM 54/26 art. 24 c. 2:
«Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista
per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione
in esso previste. »

Il colloquio e le soluzioni per candidati con disabilità non verbali

Il colloquio nel caso dei candidati con disabilità potrebbe sembrare un ostacolo invalicabile, ma così non è, le tecnologie attuali offrono soluzioni efficaci per garantire pari opportunità e una comunicazione adeguata con la commissione.

Tra le principali modalità alternative si possono individuare:

1. Comunicazione tramite testo scritto

Il candidato può interagire con la commissione attraverso strumenti di scrittura digitale, come un computer o uno smartphone. I contenuti digitati possono essere proiettati su uno schermo, creando una forma di dialogo simile a una chat, È fondamentale che sia garantita l’interlocuzione, consentendo uno scambio chiaro e continuo.

2. Utilizzo del sintetizzatore vocale

Un’altra soluzione consiste nell’impiego di software di sintesi vocale. Il candidato scrive il proprio intervento e, tramite il dispositivo, il testo viene trasformato in audio. Può essere utilizzato anche un avatar digitale che espone i contenuti alla commissione.

Per entrambe le opzioni è essenziale predisporre con adeguato anticipo gli strumenti necessari e organizzare simulazioni preliminari per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi.

Se il candidato con disabilità sostiene prove differenti rispetto agli altri candidati, ma comunque ritenute equipollenti, ha diritto al rilascio del regolare diploma.

Le prove equipollenti possono essere predisposte sia dopo l’apertura della busta contenente la prova ministeriale, sia in anticipo. Quest’ultima soluzione è auspicabile per diversi motivi:

  • la preparazione di una prova equipollente richiede molto tempo,  ma non solo, è necessario predisporre non una sola prova, ma tre prove equipollenti, poiché il candidato con disabilità ha diritto, come gli altri candidati, alla terna da sorteggiare. Tale diritto è previsto dal Regio Decreto del 1925 (ben 99 anni fa!) e mai abrogato.

  • gli altri candidati non possono iniziare la prova finché non sono pronte anche le prove equipollenti destinate al candidato con disabilità.

Le tre buste sono necessarie, ma può essere inutile predisporre le varie tipologie se si sa che con certezza quale sceglierà lo studente. Sugli aspetti che non sono definiti dall’ordinanza decide autonomamente la commissione.

Esiste un riferimento normativo che esplicita chiaramente che le prove equipollenti per uno studente con pei personalizzato possano essere predisposte prima dell’ arrivo delle prove ministeriali?

No, ma non ce n’è neppure uno che dice in modo esplicito che debbano essere predisposte partendo dalle prove ministeriali, e quindi dopo che le buste sono state aperte.

L’art. 20 c. 2 del Dlgs 62/17 «2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.».

Suggerimento per la prova orale, il consiglio di classe potrebbe indicare, nel documento del 15 maggio, l’opportunità di avviare il colloquio con una tesina (ad esempio in formato PowerPoint), al fine di mettere il candidato a proprio agio. Successivamente, la commissione potrà procedere con le domande che riterrà più opportune. Resta comunque alla commissione la decisione finale sulla struttura della prova.

CANDIDATI CON PROGRAMMA PEI DIFFERENZIATO

In base al DL 62/17 art. 20 c. 5 il candidato con disabilità consegue l’attestato dei crediti formativi in questi 3  casi:

  • se  sostiene le prove differenti NON equipollenti  
  • non sostiene una o più prove
  • se ammesso agli esami MA non si presenta (non viene bocciato e non può ripetere l’anno), leggere
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TEMPO AGGIUNTIVO PER LE PROVE SCRITTE

La possibilità di usufruire di tempi aggiuntivi (candidati con BES) per le prove scritte è scritta nell’ordinanza ministriale,  ma specifica soltanto che questi tempi non possano comportare lo svolgimento della prova in più giorni, non esplicita direttamente quanto tempo aggiuntivo possa essere concesso per ciascuna prova scritta.

Non è indicato un limite quindi decide la commissione.

Di fatto il limite è dato dalla resistenza fisica del candidato che è un dato che ovviamente non si può ignorare.

I tempi delle prove d’esame sono già notevolmente più lunghi di quelli abituali: la prova di italiano, ad esempio, può arrivare per tutti a 6 ore.

La norma non vieta di farla durare anche 10 ore, ma il buon senso direi proprio di sì.

Anche una prova più breve può essere considerata equipollente.
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IMPORTANTE

E’ possibile che in alcune scuole   (non tutte, in quanto ogni scuola agisce secondo le proprie regole) con l’avvicinarsi degli esami richiedano che le siano consegnati tutti i materiali compensantivi che lo studente intenderà usare durante gli esami (mappe,  tabelle ecc..),  questo per poterlo vidimare, per poi ridarlo prima o dopo il primo scritto fatto.

Alcune chiedono che le mappe siano rifatte, a 20 giorni dagli esami (cosa davvero impensabile di rifare le mappe di un intero anno scolastico).

L’ideale sarebbe farle vidimare (firmare) dal professore della materia, durante l’anno, man mano che si prodocuno, così da arrivare a fine hanno con tutte le mappe approvate.

Comunque se dovrete lasciare le mappe alla commissione per farle vedere,  prima di consegnarlo accertatevi di avere tutti i file su PC, o se preferite il cartaceo, ristampate  tutto, altrimenti non potrete ripassare.

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ATTENZIONE!

Alcune scuole nell’avvicinarsi degli esami tirano fuori regolamenti o addirittura normative inesistenti, alcuni esempi:

  • a un ragazzo che ha sempre scritto in stampato maiuscolo, gli viene detto che la normativa che regolamenta esami imponga  necessariamente di scrivere in corsivo. Nessuna norma impone l’uso del corsivo all’esame ed è ovviamente assurdo che la scuola, che per 5 anni ha lasciato che uno stuedente  scrivesse in stampato minuscolo, pretenda che cambi modo di scrivere qualche settimana prima. 
  • oppure se c’è la necessità di cambiare il PDP perchè ci si è accorti che qualcosa non va e deve essere rivisto e corretto, gli venga detto che si può fare entro il 31 marzo e non oltre, anche questa norma non esiste. La L. 170/10 art. 5 c. 3 dice che le misure di personalizzazione (ossia il PDP) “devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi” e non pone scadenze.

Quindi leggetevi attentamente le varie normative.

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Dite ai ragazzi di non USARE penne rosse perché annulla la prova.

Nemmeno il titolo della traccia.

Sono ammesse penne blu e nere e basta.

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Uno studente può essere ammesso agli esami di Stato con una o più discipline insufficienti?

Secondo l’art. 13 c.2/d del Dlgs 62/17  uno studente può essere ammesso all’esame anche se ha uno o più voti insufficienti:

«2. …Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. …»

Inoltre nell’ordinanza 54 del 2026  è scritto:

il consiglio di classe può ammettere all’eseme anche in presenza di un’insufficienza in presenza di una deroga motivata.

 

 COLLEGAMENTI ESTERNI

Tracce prove anni precedenti

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