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Compiti nel fine settimana e interrogazioni del lunedì: cosa dice davvero la normativa?

Il tema dei compiti a casa nel fine settimana e delle interrogazioni fissate per il lunedì è da sempre oggetto di discussione tra studenti, famiglie e insegnanti.

Molti, infatti, fanno riferimento alla Circolare Ministeriale del 14 maggio 1969, n. 177come se rappresentasse ancora oggi un divieto valido e vincolante.

La circolare 177/1969: cosa prevedeva

La circolare del 1969 nasceva in un contesto storico molto diverso da quello attuale. Il suo obiettivo era tutelare il tempo libero degli studenti, garantendo loro momenti di riposo nei giorni festivi e durante le vacanze. In particolare:

  • chiedeva di limitare i compiti a casa,

  • vietava l’assegnazione di compiti e delle verifiche per il lunedì,

  • sottolineava l’importanza del gioco, del riposo e della vita familiare come parte integrante della crescita educativa.

Si trattava, dunque, di un richiamo al benessere personale degli studenti.

Il valore delle circolari nella gerarchia delle norme

È importante ricordare che una circolare ministeriale rappresenta uno degli atti meno vincolanti nella gerarchia* delle fonti, ben al di sotto di leggi, regolamenti e decreti. Essa fornisce indicazioni operative e interpretative, ma non ha forza di legge.

*Gerarchia delle fonti del diritto:

    1. Norme costituzionali
      (Costituzione, leggi costituzionali, principi fondamentali)

    2. Leggi ordinarie
      (approvate dal Parlamento)

    3. Decreti legislativi
      (atti aventi forza di legge delegata)

    4. Ordinanze ministeriali
      (fonti secondarie, atti amministrativi normativi con forza regolamentare)

    5. Circolari ministeriali
      (atti amministrativi interni, non hanno valore normativo)

    6. Note ministeriali
      (ancor più inferiori: mere comunicazioni o istruzioni operative)

Perché oggi la circolare 177/1969 non è più applicabile

Sebbene la circolare non sia mai stata abolita, oggi non produce più effetti concreti. Nel corso degli anni, infatti, diverse norme hanno trasformato profondamente l’organizzazione della scuola italiana.

Tra queste, spicca il D.P.R. 275/1999, noto come Regolamento dell’autonomia scolastica. Con questa riforma:

  • le scuole hanno acquisito autonomia organizzativa e didattica;

  • è stata loro attribuita la responsabilità di definire orari, criteri di valutazione, carichi di lavoro e modalità di verifica;

  • le decisioni su compiti e interrogazioni sono diventate competenza degli organi collegiali e dei singoli istituti.

In altre parole, la circolare del 1969 è stata superata da norme di grado superiore, e per questo non rappresenta più un vincolo operativo.

Si può invocare la circolare per evitare compiti nel weekend o interrogazioni il lunedì?
La risposta è no.

La circolare 177/1969 non costituisce un diritto per gli studenti, né può essere utilizzata per contestare legalmente l’assegnazione di compiti nel fine settimana o di interrogazioni fissate per il lunedì.

Oggi, le uniche regole valide sono quelle decise:

  • dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola,

  • dal regolamento interno,

  • dalle deliberazioni degli organi collegiali (in particolare il collegio dei docenti).

 

Un alunno con disabilità può avere verifiche esclusivamente scritte o esclusivamente orali?

E’ certamente possibile sostenere verifiche solo scritte o solo orali, mantenendo la loro equipollenza.

Le Linee guida allegate al DI 180/20 pag. 35 dicono:
« Le modalità di verifica devono fondarsi su un criterio di equità, affinché la valutazione globale degli apprendimenti disciplinari non sia compromessa da eventuali barriere legate a metodi e strumenti inadeguati.» 

A pag. 29 sono riportati alcuni esempi di possibili personalizzazioni (il termine “alcuni” indica che possono essercene anche altri). Tra questi è presente l’esempio della sostituzione della prova scritta con una prova orale, ma naturalmente è possibile anche il contrario

“A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta (è possibile anche l’inverso), a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle
competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell’applicazione di procedure”.

 

 

Tra “componenti” e “partecipanti” al GLO, cambia qualcosa?

Perché la norma che istituisce il GLO distingue tra componenti e partecipanti? I genitori, che “partecipano”, hanno meno diritti degli insegnanti, che “lo compongono?
 

Pe rispondere in modo esaustivo è necessario un passo indietro.

La versione precedente della L. 104/92 diceva che il PEI era redatto congiuntamente dagli operatori dell’ASL e dall’insegnante di sostegno con la collaborazione dei genitori (art. 12 c. 5).

  1. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
    Art. 12 c. 5 L. 104 abrogato nel 2017

Il Dlgs 66 del 2017 riscrive l’art. 12 c. 5 della 104 e cambia radicalmente la situazione:
pone fine alla gestione congiunta ASL-scuola;
la redazione del PEI diventa di competenza di tutti gli insegnanti, non solo di quello di sostegno;
il ruolo dei genitori passa da generica collaborazione a partecipazione, quindi è prevista formalmente la loro presenza;
– rientrano nel ruolo di chi partecipa anche altre figure professionali;
l’UVM – Unita di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL, anche se non è più congiuntamente responsabile, deve comunque fornire un supporto a chi redige il PEI.

  1. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
    a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare;
    Art. 7 c. 2/a del Dlgs 66 /17. Sarà modificato dal Dlgs 96 del 2019.

Il Dlgs 66, che non era mai entrato realmente in vigore, viene modificato nel 2019 con il Dlgs 96 che, rispetto a questi punti, crea un nuovo gruppo di lavori, chiamato GLO e ne definisce la composizione trasferendo pari pari il testo che prima indicava chi doveva redigere il PEI. Modifica quindi di nuovo l’art. 12 c. 5 della 104 ma anche l’art. 15, quello sui gruppi di lavoro. Uniche differenze rispetto all’enunciazione del 2017: il supporto dell’UVM diventa “necessario” e partecipano al GLO anche gli studenti (comma 11 dell’art. 15).

L’art. 7 c. 2/a diventa:

  1. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
    a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9

All’art. 10, sui gruppi di lavoro, vengono aggiunti questi due commi, 10 e 11, che modificano l’art. 15 della L. 104.:

  1. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
  2. All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione

Il DI 182/20, essendo un decreto attuativo del Dlgs  66, ne conserva ovviamente la terminologia e quindi anch’esso dice che gli insegnanti sono componenti del GLO e gli altri partecipano. Le disposizioni contenute degli articoli 3 e 4, uno dedicato alla sua composizione l’altro al suo funzionamento, si applicano a tutto il GLO, senza distinzioni. Solo due commi sono riferiti solo ai componenti:

– il comma 10 dell’art. 3:

  1. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

– il comma 10 dell’art. 4:

  1. I componenti del GLO di cui all’articolo3, comma 1 del presente Decreto, nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

Tutte le altre disposizioni sono riferite a tutti i membri del GLO, sia componenti che partecipanti.

In sostanza l’unica possibilità di intervento che è preclusa ai genitori, e agli alti membri esterni, è l’accesso al sistema informatico dell’amministrazione scolastica. Da notare che questo non riguarda il PEI in formato digitale al quale invece tutti membri del GLO sono ammessi come specificato al comma 9 dell’art. 4:

  1. 9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.