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Nel caso di un trasferimento ad altra scuola a metà anno scolastico cosa fare?

Ne parla il DI 182/20 art. 2 comma 1/f.
«f – nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, [il PEI] è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione».

In sostanza, i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione si devono parlare.

Si possono trovare vari modi per fare questo, uno di questi è anche predisporre un GLO straordinario, invitando sia i “vecchi” insegnanti che i “nuovi”.

Sostegno scolastico e continuità didattica: oltre le polemiche

Negli ultimi giorni è tornato al centro del dibattito il tema della continuità dell’insegnante di sostegno.
Un argomento delicato che, ancora una volta, rischia di essere raccontato come uno scontro tra famiglie e docenti.

In realtà, la questione è molto più complessa e riguarda soprattutto il funzionamento del sistema scolastico.

Anche per quest’anno le famiglie degli alunni con disabilità possono presentare richiesta di conferma dell’insegnante di sostegno che ha seguito il proprio figlio durante l’anno scolastico.

La domanda deve essere inoltrata al Dirigente scolastico entro il 31 maggio e rappresenta una richiesta formale affinché venga valutata la possibilità di garantire continuità educativa e didattica.

È importante chiarire, però, che questa procedura non consente alle famiglie di scegliere direttamente il docente. La decisione finale spetta infatti al Dirigente scolastico, che valuta la situazione insieme al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), tenendo conto delle condizioni organizzative e della disponibilità dell’insegnante coinvolto.

Nella pratica, la continuità didattica spesso non si realizza.

Non per responsabilità delle famiglie o degli insegnanti, ma a causa di un sistema caratterizzato da forte precarietà: posti in deroga, supplenze assegnate all’ultimo momento, graduatorie, trasferimenti e contratti a tempo determinato rendono difficile garantire stabilità agli studenti più fragili.

Comprensibili sono anche le perplessità di molti docenti, che possono vivere questo meccanismo come una forma di “selezione” personale da parte delle famiglie.

Allo stesso tempo, è altrettanto comprensibile il bisogno dei genitori di preservare una relazione educativa costruita nel tempo, soprattutto quando il docente rappresenta un punto di riferimento importante per il percorso scolastico e personale del proprio figlio.

La continuità educativa, tuttavia, non dovrebbe dipendere dalla fortuna, dagli incastri delle graduatorie o da richieste straordinarie avanzate dalle famiglie. Dovrebbe essere una garanzia strutturale offerta da un sistema scolastico capace di assicurare stabilità, programmazione e tutela dei percorsi educativi.

Per molti alunni con disabilità, infatti, il cambio continuo dell’insegnante non significa semplicemente “ricominciare”, ma comporta la perdita di una relazione di fiducia, di punti di riferimento consolidati e di un percorso già avviato con fatica.

Ridurre il tema a una contrapposizione tra famiglie e insegnanti rischia quindi di semplificare eccessivamente il problema.

La vera questione riguarda la distanza tra i bisogni concreti degli studenti e un sistema che, troppo spesso, fatica a fornire risposte tempestive ed efficaci.

Decreto continuità sostegno

Gli insegnanti di sostegno mettono voti?

Nessuna norma ha mai affermato espressamente una cosa del genere.

Le Linee Guida per l’inclusione del 2009 che, a pag. 18, dicono:
«Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.»

Queste Linee Guida sono state scritte quando i registri elettronici non esistevano e sono riferite alla partecipazione degli insegnanti di sostegno agli scrutini, regolata dal DPR 122/09 per la sec. di 2° grado e Dlgs 62/17 per il primo grado.

In entrambi i casi è stabilito che essi partecipano alla decisione collegiale, non che propongono voti.

Il registro di cui parlano le Linee Guida del 2009 va inteso eventualmente come strumento in cui gli insegnanti di sostegno possono annotare le loro osservazioni, non come registro dove apporre i voti in tutte le discipline.

L’insegnante di sostegno può fornire supporto, semplificare gli argomenti e predisporre materiali solo per le discipline durante le quali è presente in classe oppure anche per le altre?

Il docente di sostegno viene assegnato alla classe per portare avanti il progetto inclusivo (il PEI) dell’alunno per il quale ha ricevuto la nomina.

Dunque, sempre nel PEI, si scrivono le modalità di intervento della risorsa importante che è il sostegno.

Le modalità e le strategie individuate devono essere efficaci e funzionali a realizzare quel progetto.

Il fatto di essere presenti in alcune ore e in altre no non pregiudica alcun intervento: preparare materiale, fornire suggerimenti, individuare strategie utili quando l’alunno è in classe senza il docente di sostegno è una buona prassi.

Una delle ragioni principali è proprio che il docente di sostegno ha la possibilità di conoscere a fondo il funzionamento dell’alunno e quindi è in grado di individuare i modi migliori per rispondere ai suoi bisogni e di condividere tali modalità con il team docente della classe che diventa sempre più esperto nella realizzazione del progetto inclusivo.

È un gioco di squadra…

Le ore di sostegno non si condividono

“Mettiamo un docente di sostegno su due alunni così copriamo entrambi con le stesse ore”.


È una frase che, ancora oggi, si sente pronunciare con una certa frequenza nelle scuole. Tuttavia, si tratta di un’impostazione che non trova riscontro né nella normativa né nei principi che regolano l’inclusione scolastica.

Se a due alunni vengono assegnate 9 ore di sostegno ciascuno e successivamente viene inviato un solo docente per un totale di 9 ore complessive, non si tratta di un’organizzazione efficiente delle risorse: si tratta, di fatto, di una riduzione delle ore di sostegno.

Il punto può sembrare banale, ma è fondamentale: 9 + 9 fa 18.

Le ore di sostegno sono dell’alunno, non della classe

Uno degli equivoci più diffusi riguarda il ruolo dell’insegnante di sostegno. È corretto affermare che il docente di sostegno è contitolare della classe, ma ciò non significa che le ore assegnate possano essere considerate “ore della classe”.

Le ore di sostegno sono assegnate allo studente con disabilità sulla base dei suoi bisogni educativi e formativi, definiti nel percorso di inclusione e formalizzati nei documenti ufficiali. Il numero delle ore che vengono date a quell’alunno, sono richieste dal GLO ogni fine anno, e devono essere ben dichiarate perchè a quel determinato studente  servono quel TOT specifico di ore (servono a LUI non alla classe). 

Non si tratta quindi di ore che possono essere sommate, redistribuite o “ottimizzate” tra più alunni solo perché si trovano nella stessa aula.

Normativa di riferimento: Linee Guida allegate al DL 153/23 che ha corretto il DL 182/20 (decreto attuativo del DL 66/17) pag. 56:

«Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola. Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità.»

Quando si condividono le ore, a perdere sono gli studenti 

La tendenza a dare le ore tra più alunni perché “tanto sono nella stessa aula” non rappresenta una soluzione organizzativa, ma piuttosto un tentativo di compensare la carenza di risorse.

In questi casi, il rischio concreto è quello di sacrificare il diritto allo studio di entrambi gli studenti ma soprattutto di quello più fragile.

Comprendere questo principio a livello teorico è relativamente semplice. Farlo rispettare nella pratica, soprattutto durante le riunioni del GLO e nei momenti di confronto con l’istituzione scolastica, è spesso molto più complesso.

Proprio per questo è fondamentale ribadire con chiarezza che le ore di sostegno non sono un monte ore generico da distribuire, ma un diritto individuale legato ai bisogni specifici di ogni studente.