Permanenza di un anno alla scuola dell’infanzia

È possibile chiedere la permanenza alla scuola dell’infanzia per un ulteriore anno dopo il sesto anno di età?

Quando compiono 6 anni i bambini sono soggetti all’obbligo scolastico, ma questo non significa che tutti, qualsiasi sia la loro situazione, debbano entrare in una classe.

La possibilità di deroga è prevista dall’art. 114 del DPR 297 del 1994 per motivi di salute o altri impedimenti gravi oppure se i genitori dimostrano di procurare altrimenti l’istruzione. In caso di disabilità di fatto ci sono entrambe queste condizioni perché il bambino viene istruito in base alle sue potenzialità e non viene certo abbandonato, mandato a lavorare o cose simili.

È possibile trattenere i bambini all’Infanzia in caso di disabilità o recente adozione internazionale, al massimo per un anno (mai oltre i 7 anni, quindi) su richiesta dei genitori e se tutti sono d’accordo: oltre ai genitori, quindi, anche insegnanti e specialisti che seguono il bambino. Acquisiti questi pareri, la responsabilità della decisione spetta al Dirigente Scolastico della scuola dell’Infanzia (Nota MIUR 547 del 21/2/14).

Più recentemente questa possibilità è prevista anche nelle circolari annuali delle iscrizioni. In quella del 2024 (Nota 47577 del 26-11-24 a.s. 25/26) a pag. 10 si legge: «Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.»

I genitori possono chiedere la permanenza all’infanzia ma la decisione finale spetta al dirigente che, se la rifiuta, dovrà adeguatamente motivarla.

L’ultima decisione spetta al dirigente che nel caso non accetti la permanenza deve motivare la la decisione per iscritto.

LA NORMATIVA PERO’, PUO’ VARIARE DA REGIONE A REGIONE.

Secondo la normativa nazionale la decisione spetta solo al dirigente ma in alcune regioni è previsto anche un controllo da parte dell’Ufficio Scolastico.

Se la documentazione prodotta dalla famiglia è considerata sufficiente ma il dirigente dà parere contrario ci si può rivolgere al TAR.

Ci sono diverse sentenze del TAR che hanno accolto la richiesta dei genitori, cercare con Google “permanenza infanzia sentenza TAR”.

ANNO PONTE O FREQUENZA MISTA (dopo i 7 anni)

A pag 19 della nota n. 20651 del 12/11/20 viene esclusa la possibilità di andare oltre i sette anni, ossia di ripetere il trattenimento per una seconda volta.

In questi casi c’è un’altra strada che si può tentare e proporre alla scuola, del tutto informale: si tratta di approvare un progetto che qualcuno chiama di “anno ponte” o “frequenza mista” che prevede che il bambino sia formalmente iscritto alla primaria ma di fatto continui a frequentare la scuola dell’infanzia, come prima.

Avrà un insegnante di sostegno della primaria, ma per il resto non cambia nulla per lui.

Questa sistemazione può durare per tutto l’anno o solo per alcuni mesi, se nel frattempo si valuta sia conveniente il passaggio.

Se rimane all’infanzia fino a giugno, alla fine dell’anno sarà dichiarato respinto e l’anno successivo sarà formalmente e regolarmente in prima.

Se primaria e infanzia fanno parte di uno stesso istituto comprensivo si può fare senza tanti problemi. Più complesso, ma non impossibile, se sono coinvolti due istituti diversi perché per farlo va sottoscritta una convenzione.


ALTRE NORMATIVE SULLA PERMANENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le norme sulla permanenza all’infanzia sono confermate anche dalla  circolareper le iscrizioni per l’anno 2020 vedere la n. 20651 del 12/11/20 pag. 10 troviamo scritto: “Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale.”

Vedere  Nota n. 40055/2023 sulle iscrizioni a pag. 10:
«Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale».

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