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Scuola e disabilità, la prima raccomandazione dell’Autorità Garante: “Nessuna barriera burocratica alla terapia in classe” – L’Autorità interviene per garantire la continuità terapeutica degli alunni con disabilità: l’ingresso dei professionisti sanitari deve essere autorizzato solo dal dirigente scolastico, senza necessità del consenso degli altri genitori

Fonte:  Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Roma, 24 ottobre 2025 – L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha emesso la sua prima raccomandazione ufficiale, un intervento che segna un passo importante nella tutela concreta dei diritti degli alunni con disabilità.

La raccomandazione riguarda l’accesso a scuola dei professionisti sanitari incaricati di seguire gli studenti con disabilità, affinché possano continuare le terapie anche durante l’orario scolastico.

L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione relativa alla mancata autorizzazione, da parte di una scuola, all’ingresso in classe di un medico della ASL che doveva seguire un alunno con disturbo dello spettro autistico.

In quel caso, la scuola aveva subordinato l’accesso del professionista al consenso di tutti i genitori della classe, bloccando così la prosecuzione del piano terapeutico. 

Dalle verifiche condotte è emerso che situazioni simili non sono isolate: in diversi istituti viene infatti richiesto il consenso delle famiglie o documentazioni aggiuntive da parte dei terapisti, con il rischio di ostacolare la continuità terapeutica e di creare
barriere burocratiche per chi ha diritto a un percorso personalizzato.

Con la Raccomandazione n. 1/2025, l’Autorità chiarisce che l’ingresso in classe dei professionisti sanitari deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa comunicazione alle famiglie e nel pieno rispetto della privacy degli altri studenti.

Non è necessario – né legittimo – subordinare l’accesso al consenso di terzi, poiché il diritto alla salute e allo studio degli alunni con disabilità è prioritario e va sempre garantito.

«La nostra raccomandazione rende effettivo il diritto all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità» dichiara il Presidente dell’Autorità Garante, Maurizio Borgo.

«Finalmente, passiamo dalle parole ai fatti».

L’Autorità invita gli Uffici Scolastici Regionali a diffondere la raccomandazione a tutte le scuole, pubbliche e paritarie, per assicurare uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale e promuovere una cultura dell’inclusione fondata sul
rispetto e sulla collaborazione

Vedi Circolare

Scuola: DDL per il riconoscimento degli studenti ad alto potenziale cognitivo (plus dotazione)

Il Senato ha approvato il disegno di legge 180 per il riconoscimento degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Ora deve passare alla camera

Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge che introduce, per la prima volta, un quadro normativo specifico per il riconoscimento e l’inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Il provvedimento, che ora passerà all’esame della Camera dei deputati, colma un significativo vuoto legislativo e allinea l’Italia alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1994 sull’educazione dei bambini plusdotati.

Le “Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi”rappresentano una svolta nell’approccio educativo nazionale, valorizzando le capacità di tutte le studentesse e gli studenti e garantendo pari opportunità di apprendimento.
 
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato come il provvedimento compia un passo decisivo verso una scuola capace di valorizzare i diversi talenti dei giovani”, definendo gli alunni ad alto potenziale cognitivo come “una risorsa straordinaria per il Paese”.
Soddisfatto anche Roberto Marti, Presidente della Commissione Cultura e firmatario del disegno di legge: “Il provvedimento, frutto di un lavoro condiviso tra forze politiche e istituzioni, prevede la necessità di una consulenza continuativa alle famiglie, della formazione specifica dei docenti e dell’adozione di piani didattici personalizzati. È un disegno di legge che guarda al futuro, che investe nel talento e nella diversità, nella convinzione che nessuno debba essere lasciato indietro. Auspico, pertanto, un rapido passaggio alla Camera affinché diventi presto legge”. 
 
 

Personalizzazione didattica e supporto agli studenti plusdotati

Il ddl prevede la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a garantire il diritto allo studio e la personalizzazione dei percorsi formativi per questa categoria di studenti.

Valditara ha ribadito un principio fondamentale alla base del provvedimento: “Nessuno deve essere lasciato indietro, ma allo stesso tempo nessuno deve essere limitato rispetto al proprio potenziale”.

La personalizzazione della didattica viene identificata come la chiave per permettere a ogni giovane di esprimersi al meglio, superando un sistema educativo che troppo spesso non ha riconosciuto e sostenuto adeguatamente gli studenti con capacità cognitive superiori alla media.

Il provvedimento si inserisce nella visione di “un’istruzione più moderna, che metta al centro la persona dello studente”.

 

Prove di ingresso (dette anche prove parallele – prove trasversali – prove comuni – prove omogenee) e strumenti compensativi: cosa dice la normativa?

All’inizio dell’anno scolastico molte scuole propongono le cosiddette prove di ingresso, talvolta se fatte a metà anno scolastico definite anche “comuni” – “parallele” – “trasversali” – “parallele.

Queste verifiche hanno lo scopo di rilevare il livello di partenza degli studenti oppure di confrontare i risultati tra le diverse sezioni.

Una domanda frequente riguarda gli studenti con DSA e con disabilità: le prove di ingresso (così come le prove comuni , parallele  e trasversali) devono essere svolte con gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nei loro PDP e PEI?
La risposta è chiara: .

Non esiste una legge specifica che disciplini queste prove: la loro organizzazione è demandata all’autonomia delle scuole. Tuttavia, l’autonomia non può prescindere dal rispetto delle normative vigenti in materia di diritto allo studio e personalizzazione dell’apprendimento.

Le scuole hanno quindi il dovere di garantire, anche in queste occasioni, le misure previste dai piani personalizzati degli studenti.

La normativa di riferimento

Studenti con DSA

La Legge 170/2010, all’art. 5, comma 4, stabilisce che:

« 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’universita’ nonche’ gli esami universitari. »

“Garantite” significa ovviamente assicurate in ogni caso, comprese in queste prove.

Studenti con Disabilità

Analogamente per gli alunni con disabilità c’è il Dlgs 62/17 art. 11 comma 1, che dice che la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI e questo vale di sicuro anche per questi tipi di prove.

Quindi, per concludere, le personalizzazioni definite nei PDP e nei PEI si applicano in TUTTE le verifiche, senza eccezioni.

Se i PDP o i PEI non sono ancora pronti, la Legge a tutela di questi studenti deve comunque essere rispettata. Infatti i PDP/PEI non rappresentano lo strumento attraverso i quali si esercita la legge, ma servono piuttosto a esplicitare gli interventi di personalizzazione. Di conseguenza, anche in loro assenza, la personalizzazione deve essere garantita: forse sarà meno precisa, ma deve comunque esserci.

Se vengono somministrate queste prove senza l’utilizzo degli strumenti compensativi è possibile richiedere l’annullamento dei voti. Infatti, tali prove risultano svolte in violazione delle normative vigenti e non rispettano i diritti dello studente.

 

A questo proposito, è bene ricordare che persino le prove Invalsi, molto più standardizzate delle prove parallele, prevedono la possibilità di applicare personalizzazioni per gli alunni con esigenze particolari.


Prove senza strumenti, ma senza valutazione

Si vuol fare queste prove senza strumenti? 

E’ possibile, ma il risultato non deve essere  considerato ai fini della valutazione del quadrimestre, cioè non deve fare media, questo perché le verifiche con voto devono essere somministrate in modo equo, evitando di mettere inutilmente a disagio gli studenti che incontrano maggiori difficoltà.


Risposte del prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione (il trimestre dell’A.S.)

La Legge 67/2006: tutela contro le discriminazioni verso le persone con disabilità

La Legge n. 67 del 2006 rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema giuridico italiano per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Essa introduce specifici strumenti di protezione contro ogni forma di discriminazione, rafforzando principi già sanciti dalla Costituzione italiana, come quelli di uguaglianza e pari dignità sociale.

L’emanazione della legge si inserisce in un contesto più ampio, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e ha come obiettivo quello di garantire che nessuno venga trattato in modo ingiusto o penalizzante a causa della propria condizione.

Che cos’è una condotta discriminatoria

Per condotta discriminatoria si intende qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, ponga una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altri. Ciò può avvenire, ad esempio, quando un individuo viene escluso, ostacolato o trattato in maniera diversa unicamente per via della sua disabilità.

Strumenti di tutela

La legge riconosce al soggetto discriminato la possibilità di ricorrere al tribunale per ottenere:

  • la cessazione della condotta discriminatoria;
  • un risarcimento del danno subito, sia esso di natura patrimoniale o morale.

In questo modo, il legislatore ha voluto garantire non solo un principio formale di uguaglianza, ma anche una tutela concreta ed effettiva, capace di incidere sulle situazioni di vita quotidiana delle persone con disabilità.

La Legge 67/2006 conferma l’impegno dello Stato nel contrastare ogni forma di discriminazione e nel promuovere una società realmente inclusiva, dove la diversità non sia motivo di esclusione ma di riconoscimento della dignità e dei diritti di ciascuno.

Differenza fra Discriminazione Diretta  e Indiretta

Discriminazione diretta verso studenti con disabilità

Succede quando una persona viene trattata peggio di un’altra in una situazione simile a causa di una disabilità.

Esempi:

  • Viene chiesto a uno dei genitori di partecipare alla gita per accudire il figlio, e gli viene chiesto di pagare la doppia quota (peril figlio e per sè) 
  • La scuola fa dei “PON” nell’istituto per tutti gli studenti, ma non vengono accettati studenti con disabilità “non c’è personale che possa occuparsene”.
  • Il servizio di trasporto scolastico non accetta alunni con disabilità perchè per loro c’è un pulmino a parte (se lo studente in questione non ha bisogno di attrezzature particolari per l’accesso né di assistenza, non c’è motivo che gli venga impedito di salire sul pulmino dei compagni in quanto disabile).
  • Chiedere a un genitore di non portare il figlio con disabilità a scuola o di farlo uscire “prima” o entrare “dopo”  perché manca l’insegnante di sostegno o l’operatore.
Discriminazione indiretta verso studenti con disabilità

Una regola “uguale per tutti” che sembra neutra, ma di fatto li penalizza.

Esempi:

  • Una verifica viene data solo in formato scritto piccolo con minima interlinea, senza prevedere versioni ingrandite o digitali: chi ha problemi visivi o problemi di complrensione del testo (DSA) e lo studente non riesce a sostenerla.
  • Un insegnante nega l’uso di strumenti compensativi perchè “le verifiche sono uguali per tutti”
  • Tutte le lezioni di recupero vengono fatte in aule al terzo piano senza ascensore: gli studenti con disabilità motoria non possono accedervi.

Se vengono date meno ore di sostegno rispetto a quelle richieste nel GLO finale, cosa fare?

Chiariamo intanto che il GLO  propone le ore di sostegno, non le stabilisce.

La decisione effettiva spetta all’Ufficio Scolastico che considera anche i bisogni  documentati nella certificazione e nel profilo di funzionamento.
 
Inoltre ricordo che il Dirigente al momento di chiedere ore di sostegno all’Ufficio scolastico, fa il totale fra le varie richieste dei vari GLO di tutti gli studenti con disabilità, non fa una richiesta per singolo studente, poi quando l’ufficio scolastico assegna le ore è il dirigente che decide come e a quali studenti attribuire un tot numero di ore.
 
Quando ci sono meno ore la prima cosa da fare è  essere certi che sia questa l’assegnazione definitiva e non ci siano altri insegnati in arrivo.
 
Bisognerebbe poi sapere quante ore ha chiesto per lui il dirigente all’Ufficio Scolastico e quante ore sono state effettivamente assegnate. Si può chiedere copia della richiesta e dell’assegnazione come accesso agli atti.
 
In base a queste informazioni si vedrà come procedere.
 

Esempio:

studente secondaria I grado con art. 3 comma 3, il GLO chiede 18 ore (una cattedra completa) gliene vengono date 8.

8 ore di sostegno alla secondaria di primo grado significa molto meno della media nazionale ed è alquanto strano che vengano date così poche ore ad un alunno con gravità.

Potrebbe bastare una segnalazione al dirigente, che magari ha “conteggiato male” le ore fra i suoi studenti.

Oppure potrebbe essere necessario  rivolgersi al TAR.

Se veramente le ore richieste sono state ben motivate e sostenute da idonea documentazione clinica, un ricorso amministrativo al TAR, può avere buone probabilità di successo, ma non sarà una passeggiata.

 

 

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES