Archivi categoria: Legge e diritti

A un’alunno è stato certificato un DSA a poche settimane dalla fine della scuola, la scuola è tenuta a redigere il PDP in ogni caso?

Secondo l’ Accordo Stato-Regioni del 2012  la prima certificazione “ “La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile
per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in
ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene
(art. 1 c. 3).

L’alunno, pertanto, va considerato da subito alunno con DSA e si applica per lui la L. 170, anche se non è stato ancora approvato il PDP.
 
Nessuna norma dice entro quanto tempo va redatto il PDP in caso di certificazioni sopraggiunte.
Considerando valida la scadenza massima del trimestre, che troviamo nelle Linee Guida a  pag 8, se una certificazione viene consegnata a scuola dopo metà marzo si arriverebbe alla fine dell’anno e il PDP potrebbe quindi non  essere redatto.
 
Ricordiamo però che quella del trimestre è una scadenza massima, che considera anche il tempo necessario all’inizio dell’anno per conoscere un nuovo alunno che in questi casi esso dovrebbe essere già ben noto ai suoi insegnanti.
 
Ribadiamo però che la L. 170 va applicata anche se non c’è ancora il PDP, le strategie e le tutele personalizzate saranno definite con meno precisione, ma non possono mancare.

DLgs 62 del 3 maggio 2024

Il governo ha approvato un decreto che entrerà in vigore il 30 giugno 2024,

DLgs 62 del 3 maggio 2024

Riscrive completamente l’art. 3 della L. 104/92 ridefinendo la condizione di disabilità secondo i principi della Convenzione ONU 2007.

Il decreto è un insieme di disposizioni che mettono al centro le persone in condizioni di disabilità, quindi una tutele maggiore dei loro diritti, senza discriminazione e soprattutto senza differenza con gli altri:

1️⃣ – Fornisce indicazioni per poter applicare effettivamente il principio dell’accomodamento ragionevole* e per approvare e attuare un progetto di vita

2️⃣ – Cambiano i termini:condizione di disabilità”, sarà questo il termine utilizzato per riferirsi a tutti coloro che sono affetti da un’invalidità a fini lavorativi, da invalidità civile, oppure da handicap

3️⃣ – Cambiano i tempi: dovrebbe essere più breve la procedura per poter ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità:

– entro 9️⃣0️⃣ giorni la procedura dovrà essere conclusa e potrà esserci una sola proroga di 6️⃣0️⃣giorni giorni e al massimo una ulteriore di altri 6️⃣0️⃣giorni giorni, nei casi in cui sarà necessaria un’integrazione documentale specifica

– per i malati oncologici, il termine per l’apertura e la chiusura della procedura sarà di un massimo di 1️⃣5️⃣ giorni a decorrere dalla data di invio del certificato medico

– per i minori il termine per è di 3️⃣0️⃣ giorni

Ci aguriamo che i termini e soprattutto i principi contenuti in questo decreto vengano concretamente applicati e osservati da tutti.


COS’È   *L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE?

Legge 62/2000 art. 1 c. 4/e
Accomodamento ragionevole significa in sostanza che se una norma (vale anche per il regolamento di una scuola anche se paritaria) non garantisce alle persone con disabilita’ il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta’ fondamentali può essere adattata o ignorata se questo non impone un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

Esempio: permettere di far entrare a scuola un bambino alle 10 per 2 giorni a settimana per delle terapie, non  rappresenta di sicuro un onere sproporzionato o eccessivo per la scuola ma tutela il diritto fondamentale all’istruzione.

Il principio dell’accomodamento ragionevole è alla base del recente DL 62/24 sulla disabilità in generale.


Cambia la Legge 104: le novità da giugno con il nuovo decreto approvato

Per un alunno con programmazione differenziata che non sosterrà tutte le prove d’esame o sosterà soltanto il colloquio orale, come dev’essere compilata la griglia di valutazione?

Se l’alunno con programma differenziato (percorso C) non  sostiene tutte le prove d’esame il punteggio va determinato proporzionalmente  OM 55 del 2024  art. 24 comma 9

“9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento”.

Se sostiene solo la prova orale tutti i punti disponibili per l’esame possono quindi essere assegnati all’orale.

La scuola può pretendere da un ragazzo che ha sempre scritto in stampato che firmi dei documenti o faccia gli esami di maturità in corsivo?

A volte le scuole chiedono a ragazzi (con DSA o disabilità) che hanno sempre scritto in stampato (perchè hanno determinate caratteristiche certificate, che non gli consentono l’uso del corsivo) di scrivere in corsivo, richiesta che diventa pretesa per gli esami di maturità.

Questa richiesta è a dir poco folle!

Come si può pretendere da un ragazzo che ha sempre scritto in  stampato, che è stato in quella scuola ben 5 anni, che ha fatto verifiche e quant’altro in stampato, chiedergli di cambiare, di fare qualcosa che è per lui è difficilissimo, sarebbe come chiedere a una persona che ha sempre scritto con la mano destra di scrivere con la mano  sinistra.

A volte gli insegnanti dietro queste richieste dicono che è la normativa che lo richiede, ebbene NON E’ VERO!

Non  esiste una norma che impone l’uso del corsivo, neanche per la sola firma.

Occorre solo che la firma sia la medesima di quella depositata per cui si possa abbinare al suo autore.

Il consiglio di stato ha affermato che il corsivo non e’ indispensabile.

L'autografia non viene meno qualora l'autore della firma scriva il proprio nome e cognome in lettere maiuscole o in stampatello

Anche la cassazione civile si e’ occupata della questione in occasione della validita di un testamento olografo sottoscritto in stampatello.

Un estratto della Sentenza Cassazione Civile n. 31457 del 05-12-2018(pag 4)

DDL Valditara – Voto in Condotta (2024)

Il DDL Valditara riassunto in breve.

Da oggi per gli studenti italiani sarà necessario un buon voto in condotta per accedere all’anno successivo.
Per le scuola secondaria di II° grado
Servirà almeno un 7 in pagella per essere ammessi all’anno  successivo.
Con il 6 in condotta

Lo studente dovrà sostenera una prova di educazione civica a settembre

Con il 5 in condotta

Lo studente sarà bocciato. L’insufficienza si può ottenere per mancanze disciplinari gravi e reiterate avvenute nel corso di tutto l’anno scolastico.

Il voto in condotta influirà anche sui crediti per accedere agli esami di maturità.
 Per la scuola secondaria di I° grado

Il voto in condotta sarà numerico e avrà un peso e farà media con tutte le altre discipline.

 Per la scuola primaria

Torna il giudizio sintetico in pagella (come:  sufficiente, buono e distinto).

NOVITA’ ANCHE PER LO STUDENTE CHE VIENE SOSPESO

Nel caso di provvedimenti che prevedono fino a 2 giorni, lo studente non starà a casa, ma farà attività educative a scuola.

Se la sospenzione supera i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale in strutture stabilite.

Chi commette reati a danni di un docente o di  un qualsiasi membro del personale scolastico

Oltre all’eventuale risarcimento del danno, dovrà pagare una multa da 500 a 10.000 euro.

Un passo in avanti per responsabilizzare i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti, ha dichiarato il ministro Valditara.