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La Legge 67/2006: tutela contro le discriminazioni verso le persone con disabilità

La Legge n. 67 del 2006 rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema giuridico italiano per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Essa introduce specifici strumenti di protezione contro ogni forma di discriminazione, rafforzando principi già sanciti dalla Costituzione italiana, come quelli di uguaglianza e pari dignità sociale.

L’emanazione della legge si inserisce in un contesto più ampio, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e ha come obiettivo quello di garantire che nessuno venga trattato in modo ingiusto o penalizzante a causa della propria condizione.

Che cos’è una condotta discriminatoria

Per condotta discriminatoria si intende qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, ponga una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altri. Ciò può avvenire, ad esempio, quando un individuo viene escluso, ostacolato o trattato in maniera diversa unicamente per via della sua disabilità.

Strumenti di tutela

La legge riconosce al soggetto discriminato la possibilità di ricorrere al tribunale per ottenere:

  • la cessazione della condotta discriminatoria;
  • un risarcimento del danno subito, sia esso di natura patrimoniale o morale.

In questo modo, il legislatore ha voluto garantire non solo un principio formale di uguaglianza, ma anche una tutela concreta ed effettiva, capace di incidere sulle situazioni di vita quotidiana delle persone con disabilità.

La Legge 67/2006 conferma l’impegno dello Stato nel contrastare ogni forma di discriminazione e nel promuovere una società realmente inclusiva, dove la diversità non sia motivo di esclusione ma di riconoscimento della dignità e dei diritti di ciascuno.

Differenza fra Discriminazione Diretta  e Indiretta

Discriminazione diretta verso studenti con disabilità

Succede quando una persona viene trattata peggio di un’altra in una situazione simile a causa di una disabilità.

Esempi:

  • Viene chiesto a uno dei genitori di partecipare alla gita per accudire il figlio, e gli viene chiesto di pagare la doppia quota (peril figlio e per sè) 
  • La scuola fa dei “PON” nell’istituto per tutti gli studenti, ma non vengono accettati studenti con disabilità “non c’è personale che possa occuparsene”.
  • Il servizio di trasporto scolastico non accetta alunni con disabilità perchè per loro c’è un pulmino a parte (se lo studente in questione non ha bisogno di attrezzature particolari per l’accesso né di assistenza, non c’è motivo che gli venga impedito di salire sul pulmino dei compagni in quanto disabile).
  • Chiedere a un genitore di non portare il figlio con disabilità a scuola o di farlo uscire “prima” o entrare “dopo”  perché manca l’insegnante di sostegno o l’operatore.
Discriminazione indiretta verso studenti con disabilità

Una regola “uguale per tutti” che sembra neutra, ma di fatto li penalizza.

Esempi:

  • Una verifica viene data solo in formato scritto piccolo con minima interlinea, senza prevedere versioni ingrandite o digitali: chi ha problemi visivi o problemi di complrensione del testo (DSA) e lo studente non riesce a sostenerla.
  • Un insegnante nega l’uso di strumenti compensativi perchè “le verifiche sono uguali per tutti”
  • Tutte le lezioni di recupero vengono fatte in aule al terzo piano senza ascensore: gli studenti con disabilità motoria non possono accedervi.

Se vengono date meno ore di sostegno rispetto a quelle richieste nel GLO finale, cosa fare?

Chiariamo intanto che il GLO  propone le ore di sostegno, non le stabilisce.

La decisione effettiva spetta all’Ufficio Scolastico che considera anche i bisogni  documentati nella certificazione e nel profilo di funzionamento.
 
Inoltre ricordo che il Dirigente al momento di chiedere ore di sostegno all’Ufficio scolastico, fa il totale fra le varie richieste dei vari GLO di tutti gli studenti con disabilità, non fa una richiesta per singolo studente, poi quando l’ufficio scolastico assegna le ore è il dirigente che decide come e a quali studenti attribuire un tot numero di ore.
 
Quando ci sono meno ore la prima cosa da fare è  essere certi che sia questa l’assegnazione definitiva e non ci siano altri insegnati in arrivo.
 
Bisognerebbe poi sapere quante ore ha chiesto per lui il dirigente all’Ufficio Scolastico e quante ore sono state effettivamente assegnate. Si può chiedere copia della richiesta e dell’assegnazione come accesso agli atti.
 
In base a queste informazioni si vedrà come procedere.
 

Esempio:

studente secondaria I grado con art. 3 comma 3, il GLO chiede 18 ore (una cattedra completa) gliene vengono date 8.

8 ore di sostegno alla secondaria di primo grado significa molto meno della media nazionale ed è alquanto strano che vengano date così poche ore ad un alunno con gravità.

Potrebbe bastare una segnalazione al dirigente, che magari ha “conteggiato male” le ore fra i suoi studenti.

Oppure potrebbe essere necessario  rivolgersi al TAR.

Se veramente le ore richieste sono state ben motivate e sostenute da idonea documentazione clinica, un ricorso amministrativo al TAR, può avere buone probabilità di successo, ma non sarà una passeggiata.

 

 

Un divieto che fa discutere: utilizzo degli smartphone a scuola

Con la Circolare 3392 del 16-06-2025 da settembre scatta il divieto di usare il cellulare a scuola, non più solo per elementari e medie, ma anche per le scuole superiori lo ha chiarito in maniera perentoria il Ministero dell’Istruzione che obbliga gli istituti ad aggiornare regolamenti interni e Patto di corresponsabilità con le famiglie prevedendo anche delle sanzioni disciplinari per chi non rispetta le regole.

Un divieto che fa discutere

Se alle medie si può ritenere ragionevole che un ragazzo faccia a meno del telefono durante le ore scolastiche e quindi lo può lasciare a casa, alle superiori il discorso cambia.

Molti studenti lo usano non solo per svago, ma anche per necessità quotidiane: prendere i mezzi pubblici, avvisare i genitori in caso di imprevisti, orientarsi in città.

Proprio per questo la decisione del divieto ha spaccato in due l’opinione pubblica:

  • da una parte c’è chi si dichiara contrario, sottolineando che i cellulari possono essere strumenti didattici se usati in modo consapevole e guidato,
  • dall’altra chi invece approva pienamente, ritenendo che la presenza del telefono in classe distragga e ostacoli l’apprendimento
Comunque l’ordinanza c’è e bisogna rispettarla, saranno ora le singole scuole a stabilire come organizzarsi
  • far riporre i dispositivi negli zaini degli studenti
  • farli depositare in appositi contenenitori in classe o nell’armadietto della classe
  • altro
Il divieto non si applica per particolorari tipologie di studenti:
  • per studenti con esigenze specifiche di salute (es. diabete tipo 1)
  • per studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali)
  • per progetti didattici legati ad informatica e Telecomunicazioni,
Ora una domanda sorge spontanea, l’insegnante può sequestrare il telefono all’alunno se questi non volesse consegnarlo?
La risposta è chiaramente no.

Il docente non ha potere di polizia giudiziaria e non può sequestrare con la forza e nemmeno perquisire zaini oppure tasche, può però:

  • applicare delle sanzioni disciplinari
  • chiedere di riporre il cellulare
  • allontanare lo studente dall’aula
  • segnalare al dirigente
  • segnalare ai genitori

In concreto quindi niente sequestri improvvisati da parte degli insegnanti il telefono resta comunque un bene personale e la gestione deve passare per delle regole chiare e condivise stabilite nel regolamento dell’Istituto.


Una petizione è stata lanciata poche ore fa su change.org per la circolare che vieta i cellulari a scuola. 

Ovviamente non si intende sostenere che a scuola debba esserci un uso irresponsabile del cellulare; piuttosto, si sottolinea che vietarne completamente l’utilizzo è sbagliato, perché la scuola dovrebbe educare a un uso consapevole di questi strumenti.

La petizione, inoltre, mette in evidenza un aspetto molto importante: è ingiusto attribuire la responsabilità di un furto o di un danno al dispositivo nelle ore in cui questo è stato sottratto al controllo del legittimo proprietario. Infatti, poiché la circolare affida alle singole scuole la gestione di tali situazioni, alcune hanno deciso di far firmare agli studenti o alle famiglie documenti con cui si sollevano da qualsiasi responsabilità qualora lo smartphone subisse un danno o venisse smarrito.

Quando la scuola obbliga a tenere in custodia il cellulare di uno studente, anche solo per le ore di lezione si configura un vero e proprio obbligo legale di protezione, il principio fondamentale è questo: la scuola diventa responsabile del dispositivo, se il cellulare viene rubato o danneggiato, mentre è in sua custodia la legge presume che la responsabilità sia della scuola, che la colpa sia della scuola, e questo anche se ti ha fatto firmare una dichiarazione di non responsabilità, per evitare di risarcire il danno non basta dunque dire che c'è stato un furto, l'istituto scolastico a l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per proteggere quel bene e provando che l'evento era imprevedibile è inevitabile e quindi di aver adottato tutte le misure di sicurezza adeguate, quello che devi sapere è che i regolamenti scolastici che escludono totalmente la responsabilità della scuola, cioè la scuola non risponde in nessun caso, hanno un valore molto limitato, infatti nessuna clausola può proteggere la scuola se il danno è causato da una sua grave negligenza.

 

 

 

Dal silenzio alla bocciatura, Chiocca: “Perché la protesta agli esami di maturità penalizza doppiamente gli studenti con disabilità”

Fonte: Orizzonte Scuola

Evelina Chiocca, docente universitaria, specializzata per le attività di sostegno ed esperta nelle tematiche dell’inclusione scolastica, presidente dell’Osservatorio 182, in un articolo pubblicato sul sito della federazione, fa il punto su quanto emerso durante gli ultimi esami di Stato.

Alcuni studenti hanno scelto di non sostenere il colloquio orale, rimanendo in silenzio per protestare contro quello che definiscono il malfunzionamento del “sistema scuola“. Tuttavia, questa forma di protesta non è accessibile a tutti: rappresenta un privilegio riservato esclusivamente agli studenti che hanno già raggiunto il punteggio minimo di 60 punti attraverso le prove precedenti e il credito formativo.

Il colloquio, ultima prova dell’esame di maturità, non serve soltanto per l’attribuzione del voto finale, ma ha l’obiettivo di “accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente”, come stabilito dal decreto legislativo 62/2017. Gli studenti che hanno optato per il silenzio hanno potuto farlo solo dopo aver calcolato attentamente le proprie possibilità di successo. Chi si trovava con un punteggio di 58 o 59 punti non avrebbe potuto permettersi questa forma di protesta, rischiando di dover ripetere l’anno scolastico.

Le reazioni del Ministero e le disparità normative

Il Ministro Valditara ha annunciato misure “repressive” per contrastare future proteste simili, promettendo la bocciatura degli studenti che si presenteranno all’esame di Stato per fare “scena muta”. La risposta, secondo Chiocca, invece di interrogarsi sui motivi alla base di questi comportamenti, rischia di alimentare ulteriore dissenso e disagio tra gli studenti.

La questione si complica ulteriormente quando si considera la posizione degli studenti con disabilità. In base all’articolo 20 del decreto legislativo 62/2017, se uno studente con disabilità per il quale sia stato adottato un “percorso personalizzato con prove equipollenti” non sostiene una o più prove d’esame, riceve un Attestato di credito formativo anziché il diploma, indipendentemente dal punteggio già acquisito.

La normativa stabilisce chiaramente che “alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo”.

Una discriminazione silenziosa nel sistema scolastico

La disparità di trattamento emerge chiaramente nel confronto tra le conseguenze della protesta per studenti “normodotati” e studenti con disabilità. Mentre i primi, se dovessero seguire le minacce ministeriali, avrebbero comunque la possibilità di ripetere l’anno scolastico in caso di bocciatura, gli studenti con disabilità che non sostenessero il colloquio riceverebbero direttamente l’Attestato di credito formativo, con conseguente uscita definitiva dal sistema scuola.

Chiocca evidenzia come questa situazione configuri una vera e propria discriminazione nei confronti degli alunni con disabilità, che “a parità di condizioni, viene riservato un trattamento differente”. La docente sottolinea come nel dibattito pubblico su questa vicenda gli studenti con disabilità sembrino essere “trasparenti, se non invisibili”, nonostante rappresentino una componente significativa della popolazione scolastica.

È necessario che il diritto allo studio degli alunni con disabilità non rimanga “una mera suggestione scritta in qualche norma”, ma sia effettivamente garantito e tutelato in ogni passaggio del percorso formativo, comprese le situazioni di protesta studentesca.