Archivi categoria: Legge e diritti

Il sostegno è sullo studente con disabilità o sulla classe?

Ci sono alcune volte che le esigenze dello studente con disabilità al quale è stato riconosciuto un insegnante di sostegno vengono messe in secondo piano perchè viene detto:  “il sostegno è sulla classe non sullo specifico studente”.

Non è assolutamente vero che prima ci sono le esigenze della classe.

Linee Guida pag 56 allegate al  DL 153 del 2023 dicono:

«La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI.

Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola.

Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità.»

A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente?

Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “contratto” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.

Il buon senso dice che, quando il ragazzo si trova nello stesso istituto, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso.

Gli insegnanti formalmente non sono obbligati a rispettare il vecchio PDP, ma se non lo fanno si assumono la responsabilità della decisione di fronte al ragazzo e alla famiglia.

In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con  “bisogni speciali”.

Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutela fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).

In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.

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Risposta MIUR del dott. Guido Dell’Acqua sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione

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Va redatto ancora il PDF (Profilo Dinamico Funzionale)?

l PDF, che è stato abolito dal DLgs 66/17, andava aggiornato ad ogni cambio di ciclo, ma non dagli insegnanti di sostegno bensì “congiuntamente” da ASL e scuola.

Se viene redatto solo dagli insegnanti di sostegno non serve a nulla anche perché con il nuovo modello di PEI è il GLO che individua, anno per anno, le dimensioni su cui intervenire (ex aree del PDF), basandosi sul Profilo di Funzionamento, se esiste, oppure sulla Diagnosi Funzionale.

In base al DL 66 il PEI è subordinato al Profilo di Funzionamento (“tiene conto” dice l’art. 7 c. 2/b) che, se non c’è, in base al DI 182 viene sostituito da DF e DPF.

Sarebbe assurdo che un gruppo di lavoro composito e autorevole, come il GLO, dovesse tener contro di quello che dice un solo insegnante di sostegno.

Ricordiamo che il DLgs 66 ha abrogato tutta la normativa che istituiva il PDF, art. 12 c. 5 della L. 104/92 (completamente riscritto).

Il servizio di Neuropsichiatria infantile deve partecipare ai GLO?

Gli specialisti dell’ASL vanno sempre nominati e convocati agli incontri perché sono membri del GLO.

Non sono obbligati a partecipare ma devono garantire comunque il “necessario supporto”. L. 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

La non presenza dei clinici Asl ai GLO è giustificata dal fatto che ci sono tantissimi bambini/ragazzi con disabilità e pochi specialisti infantili in carico nei servizi Asl ed è quindi impossibile per i medici essere presenti a tutti i GLO.

Lo specialista privato partecipa appunto come privato, non fa le veci dell’ASL, a meno che non sia un privato convenzionato.