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I Centri di Formazione Professionale (CFP) seguono le stesse normative delle scuole statali (PEI – GLO – insegnante di sostegno)?

  • I CFP, Centri di Formazione Professionale,  sono regolati da norme regionali (scuole professionali NON Statali).
A livello nazionale abbiamo l’art. 17 della Legge 104  che fissa dei principi ma di fatto lascia ampia discrezionalità di intervento alle regioni.
 
Le norme che regolano l’inclusione nelle scuole (PEI, GLO ecc.) non si applicano ai CFP ma c’è da dire che in molti casi essi le seguono ugualmente, a volte non hanno il sostegno ma un educatore.
 

Mi è giunta voce che in alcuni casi lo studente con disabilità è seguito da tutti i professori, che diventano insegnanti di sostegno e se fatta bene, è una scuola molto inclusiva, si predilige il rapporto studente professori, che rispondono direttamente su WhatsApp, i professori fanno le mappe per gli alunni, favoriscono in ogni modo l’ apprendimento

La realtà di fatto è molto disomogenea, bisogna informarsi su quelle del proprio territorio interpellando:

  • la scuola scelta
  • persone che frequentano o hanno frequentato
  • gli uffici preposti della regione.
 
Alcuni CFP delle grandi città vengono chiamati CMFP, la "M" in più sta per "Metropolitano."

Programma differenziato alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)

Questo percorso non porta al diploma di scuola superiore ma a un attestato dei crediti formativi, il ragazzo in questo modo alla fine dei 5 anni avrà un attestato non spendibile nel mondo del lavoro e solo il diploma di terza media.

La programmazione differenziata non viene “assegnata” dal consiglio di classe ma  PROPOSTA alla famiglia, che può rifiutarla o accettarla, per accettarla deve firmare un documento. 

Il CdC prima di proporre un programma differenziato alla famiglia decide a maggioranza, non è richiesta nessuna unanimità.

Un solo insegnante non può costringere a passare alla programmazione differenziata, ma se si differenzia una sola materia si passa comunque ad un programma differenziato.

Se effettivamente le difficoltà di un alunno con disabilità sono concentrate in una sola materia o due, non si passerà alla differenziata: sarà sostenuto, recupererà, avrà dei debiti, nella peggiore delle ipotesi ripeterà un anno (come i compagni, del resto) ma andrà avanti negli studi e uscirà con un diploma.

La normativa di riferimento: ALLEGATO B –  Linee Guida al DM 153/23 a pag. 37, in particolare (ma non solo) dove si legge:
«La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione ».

Nel PEI il tipo di percorso che l’alunno segue è indicato nella sezione 8, dove ci sono i tre possibili percorsi A, B o C. Il differenziato è indicato con la lettera C.

Gli obiettivi differenziati, in sintesi, sono diversi in modo sostanziale alla classe, si applicano quando a causa della sua “condizione” lo studente non è in grado di fare il percorso didattico regolare  (non è più possibile esonerare  da una materia, gli obiettivi possono solo essere ridotti all’estremo).

Lo stesso MIUR consiglia di proporre questa programmazione solo in casi “eccezionali” e dove nel ragazzo  ci sia un deficit cognitivo, infatti dal sito del Ministero (le FAQ) leggiamo: cos’è la Programmazione Differenziata?  “Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo”. 

Personalizzare i metodi di valutazione, ossia individuare una modalità diversa che consenta allo studente di dimostrare quello che sa e sa fare, è fondamentale.

Se ne parla nelle stesse Linee Guida a pag. 28 allegate al DM 153/23.

Tornare dal programma Differenziato a quello regolare valido per il diploma

Si può fare ma sarà piuttosto difficile in quanto:

  • il consiglio di classe deve essere favorevole a farlo rientrare (a maggioranza) la decisione non spetta più alla famiglia 
  • se il consiglio di classe non è favorevole lo studente dovrà sostenere un esame integrativo per dimostrare che è al pari (o quasi) con il resto della classe.

DM 153 del 2023  art. 10-bis

 

Chi prepara il materiale necessario quando l’insegnante di sostegno non è presente?

Tutti gli insegnanti sono corresponsabili dell’intervento educativo verso l’alunno con disabilità: significa che tutti devono fare la loro parte, ma anche che l’insegnante di sostegno non esaurisce il proprio compito nelle ore in cui è fisicamente presente.

Come questo si concretizzi nella pratica va definito negli incontri di coordinamento.

È opportuno rileggere quello che dicono in merito le Linee Guida MIUR per l’integrazione del 2009 (pag. 18):
«È l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo di integrazione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »

L’argomento è ripreso anche nel nuovo PEI, sezione  “8.1 Interventi educativi, strategie, strumenti nelle diverse aree disciplinari”.

Nelle Linee guida allegate al DM 182/20 modificate dal DM153/23, a pag. 31, si dice che in questa parte del PEI «È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse. »

In sostanza, nessuno può dire a priori a chi spetti predisporre questo materiale: se ne discute e ci si organizza di conseguenza.

Quello che NON E’ ACCETTABILE è che l’alunno rimanga senza i supporti personalizzati che gli sono necessari.

Portare un alunno con 104 fuori dalla classe è legale?

La scuola italiana è inclusiva e le attività vanno previste dal team docente che le organizza in modo da non escludere nessuno, il tutto va inserito nel PEI e quindi approvato, non può diventare una normalità il gruppo di bambini che puntualmente vengono portati fuori dalla classe.

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Prot. n. 4274 del 04/08/2009 , a pag. 14 dicono “Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”.

Quindi se essere portato fuori è necessario al bambino/ragazzo può essere fatto ma solo per sporadici o particolari interventi, definiti del PEI e approvati dal GLO, quali ad esempio:

1 – se l’alunno ha necessità di decomprimere l’eccesso di stimolazione sensoriale e/o emotiva … VA portato fuori dalla classe in un ambiente con luci soffuse e silenzio preferibilmente

2- se l’alunno ha una crisi d’ansia VA portato fuori per allentarla e poter mettere in atto gli stimming e le ecolalie che gli servono per controllarla lontano dagli occhi dei compagni

3- se l’alunno ha necessità di consolidare dei concetti simulare un’interrogazione o una verifica va portato fuori per farlo col docente di sostegno

4- se l’alunno ha CP che mettono in evidenza un suo disagio va portato fuori per capire in un ambiente più calmo cosa li innesca nell’ambito classe .

Cosa fare se la famiglia decide di non far certificare il figlio e non accetta il PDP?

Se i genitori rifiutano qualsiasi personalizzazione formalizzata, come PEI o PDP, bisogna prenderne atto.

Quello che però può fare la scuola, anzi deve fare, è definire degli interventi di recupero in caso di valutazione negativa degli apprendimenti, come indicato dal DL 62/17 art. 3 c. 2:
« Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento».

Questo principio è richiamato anche nelle Linee Guida sulle nuove modalità di valutazione nella scuola Primaria, allegate alla OM 172/20, pag. 5.

In sostanza, se i problemi che segnalate sono stati correttamente esplicitati nella scheda di valutazione del primo quadrimestre, con giudizi descrittivi negativi (ossia: “In via di prima acquisizione”) potete progettare e attivare degli interventi di supporto che, essendo obbligatori per la scuola, non richiedono l’autorizzazione dei genitori, anche se di sicuro sarà opportuno informarli.