Qualora le ore di assistenza e/o di sostegno fossero poche, la famiglia può far entrare in classe un professionista pagato dalla famiglia stessa?
Nessuna norma lo vieta categoricamente e la legge che potrebbe permetterlo, anche se in modo non esplicito, è quella sull’autonomia scolastica: il DPR 275/1999.
È comunque necessario parlarne con il dirigente scolastico.
E l’ingresso in aula di un genitore?
Studente DSA respinto due volte, TAR annulla: scuola non ha applicato PDP. Risarcimento danno morale di 1.500 euro
Fonte: Orizzonte Scuola
La decisione dei giudici amministrativi dopo il ricorso di una famiglia contro la mancata ammissione del figlio liceale alla classe successiva. La scuola non aveva applicato le misure previste dal PDP e la legge 170/2010.
Tutto nasce dalla decisione del consiglio di classe di un istituto di istruzione superiore di non ammettere un alunno iscritto al secondo anno del liceo scientifico a indirizzo sportivo alla classe successiva. La bocciatura, decretata a margine delle prove di recupero estive per due materie specificità (Geostoria e Scienze Naturali) ha spinto i genitori del minore ad adire le vie legali, segnalando una marcata difformità tra quanto previsto dal PDP e le concrete modalità d’esame.
Il TAR per il Lazio, accogliendo inizialmente un’istanza cautelare, aveva ordinato la ripetizione delle prove con le adeguate misure dispensative e compensative; verifiche suppletive che sono state effettuate a novembre 2025, e che però hanno registrato nuovamente un esito negativo. La famiglia, senza arrendersi, ha impugnato pure questa seconda bocciatura insieme ai relativi verbali e alla decisione dello scrutinio suppletivo, chiamando in causa il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale e chiedendo l’ammissione alla classe terza oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Le motivazioni del giudice
Il collegio giudicante ha accolto le tesi della famiglia, evidenziando gravi inadempienze da parte della scuola. Come evidenziato dal TAR Lazio, Sez. IV Bis, con la sentenza n. 13961/2026, l’istituto ha somministrato quesiti complessi in forma di scrittura, ragionamento e analisi, ignorando la presenza di diagnosi e tutele codificate. I giudici hanno rimarcato come allo studente siano stati somministrati compiti contenenti fatti aritmetici, formule e testi di particolare complessità, in aperto contrasto con le disposizioni della Legge 170/2010 e le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA allegate al D.M. 5669/2011.
I giudici hanno accolto anche un’altra censura: il PDP non era stato aggiornato entro il primo trimestre dell’anno scolastico 2024/2025, come invece richiedono le Linee Guida del D.M. 5669/2011. L’autorità giudiziaria ha deciso di annullare ogni atto relativo alla mancata ammissione, permettendo al ragazzo di frequentare finalmente la classe terza.
Sul fronte risarcitorio, la magistratura ha respinto le pretese legate al danno patrimoniale futuro da ritardo nel mondo del lavoro per carenza di prove, riconoscendo però una somma a titolo di danno morale soggettivo per la sofferenza interiore e l’angoscia provate dal ragazzo. La sentenza specifica che “nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia”, quantificando l’importo risarcitorio in 1.500 euro oltre al saldo delle spese di lite.
Terapia Logopedica nei DSA
da un articolo di Rossella Grenci
Per molti anni la logopedia nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento è stata prevalentemente identificata con il recupero delle abilità strumentali di lettura, scrittura e, in alcuni casi, calcolo. Tale impostazione ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di trattamenti efficaci e basati sulle evidenze, ma oggi appare insufficiente per descrivere la complessità del funzionamento cognitivo delle persone con DSA e le nuove conoscenze offerte dalle neuroscienze, dalla psicologia cognitiva e dal nuovo approccio come neurodivergenza.
Le evidenze scientifiche mostrano infatti che la dislessia non può essere interpretata esclusivamente come una compromissione della decodifica fonologica. Essa rappresenta un diverso percorso di sviluppo neurocognitivo nel quale coesistono difficoltà specifiche e modalità di elaborazione delle informazioni che possono rivelarsi particolarmente efficaci in determinati contesti. La sfida della logopedia contemporanea consiste quindi nel coniugare il rigore della riabilitazione con una visione più ampia dello sviluppo della persona.
In questa prospettiva il logopedista non è soltanto il professionista che interviene sul sintomo, ma diventa uno specialista dei processi di apprendimento. Il suo compito consiste nell’analizzare come la persona apprende, quali strategie utilizza, quali processi risultano inefficienti e quali risorse possono essere valorizzate per costruire modalità di apprendimento sempre più autonome.
Ciò implica un cambiamento sostanziale degli obiettivi terapeutici. Il miglioramento della correttezza e della velocità di lettura rimane importante, ma rappresenta un obiettivo intermedio e non il fine ultimo dell’intervento. L’obiettivo principale diventa lo sviluppo della competenza nell’apprendere: aiutare la persona a comprendere il proprio funzionamento cognitivo, a scegliere strategie efficaci, a utilizzare consapevolmente gli strumenti compensativi, a organizzare lo studio e a sviluppare un senso di autoefficacia che favorisca il successo formativo.
Anche il concetto di potenziamento assume un significato diverso. Non si tratta di esercitare indefinitamente la funzione deficitaria nella speranza di normalizzarla, ma di costruire reti di competenze che consentano alla persona di affrontare efficacemente le richieste dell’ambiente. L’intervento si sposta quindi dalla prestazione isolata al funzionamento adattivo, cioè alla capacità di utilizzare le proprie competenze in situazioni reali.
Questo cambiamento è pienamente coerente con il modello biopsicosociale proposto dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), secondo il quale il funzionamento della persona dipende dall’interazione dinamica tra caratteristiche individuali e contesto. Di conseguenza, la logopedia non può essere confinata allo studio professionale, ma deve dialogare costantemente con la scuola, la famiglia e gli altri contesti di vita, contribuendo a ridurre le barriere all’apprendimento e a promuovere facilitatori ambientali.
Anche il paradigma della neurodiversità offre un contributo fondamentale a questa evoluzione. Riconoscere che la variabilità cognitiva rappresenta una caratteristica naturale della specie umana non significa negare la necessità della riabilitazione, ma ridefinirne il significato. L’obiettivo non è eliminare la differenza, bensì ridurre le limitazioni funzionali che essa può determinare, consentendo alla persona di esprimere pienamente il proprio potenziale.
Se un insegnante di sostegno è stato riconfermato in una scuola per la richiesta di continuità della famiglia, ma poi viene assegnato in altra classe, è corretto?
Se un insegnante ha avuto la nomina prima del 31 agosto, in base al decreto sulla continuità, va assegnato alle classi frequentate dagli alunni richiedenti.
Se il dirigente ritiene che, nonostante la richiesta della famiglia, la conferma di un docente di sostegno non sia opportuna, aveva la possibilità di dichiararlo formalmente a giugno quando doveva valutare «la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente». DM 27/26 art. 13 c. 1.
Se ha trasmesso la richiesta all’UST significa che ha approvato la richiesta dei genitori e, in base alle sue richieste, l’UST ha confermato quel docente «con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sul posto assegnato l’anno precedente».
Un dirigente che non assegna l’insegnante alla classe del richiedente, commette un atto scorretto, la famiglia deve chiedere spiegazioni.

