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Anno Scolastico 2025/2026

Per gli esami di fine ciclo della secondaria di primo grado è  in vigore l’Ordinanza Ministeriale 4155 del 07-02-2023 

MAPPE RIEPILOGATIVE 

➡️ Gli alunni con DSA, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usare tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
➡️ Gli alunni con Legge 104, svolgeranno le prove degli esami coerenti ai loro PEI, anche differenti se necessario, e questo non avrà ricadute sul diploma finale. Solo se lo studente non si presenterà agli esami non riceverà il diploma ma avrà un certificato delle competenze. 
➡️ Per gli alunni con BES (senza legge 104 e 170) è ancora in vigore (l’assurda) nota 5772 del 2019 che differenze 2 tipologie di studenti con BES:
  1. Per gli studenti con BES aventi PDP basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 
  2. Per gli studenti con BES aventi PDP NON  basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma NON potranno usufruire di NESSUNO degli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 

 

Esame di Stato prova orale per studenti con mutismo selettivo

Il “mutismo selettivo” si può manifestare in tanti modi e non possono esistere procedure standard.

Vanno individuate modalità di verifica (anche durante l’anno scolastico) che siano compatibili con il suo disturbo ma che gli consentano di dimostrare, in modo alternativo, quello che sa e sa fare.

Le tecnologie per la comunicazione, di tanti tipi, possono svolgere un ruolo importante ma funzionano davvero se vengono impiegate abitualmente, evitando possibilmente modalità finalizzate solo all’esame.

PER IL PRIMO CICLO 

La nota MIUR 5772 del 4 aprile 2019 dice che è possibile usare durante le prove (non solo quelle scritte) strumenti compensativi se previsti nel PDP e se funzionali al loro svolgimento.

 

Nota MIM 2025 sulle prove equipollenti

Con la recente nota, il Ministero dell’Istruzione torna purtroppo a utilizzare il termine “differenziato” come sinonimo di “diverso” o “alternativo”, riproponendo un’imprecisione già presente nel D.Lgs. 62/2017.

Nota MIM 23420 del 2025 -Prove-equipollenti

In questo modo viene vanificato lo sforzo compiuto dal D.I. 182/2020, che aveva cercato di portare maggiore coerenza nel lessico adottato, riservando il termine “percorso differenziato” esclusivamente ai percorsi che non conducono al rilascio del titolo di studio.

Inoltre, la nota perde l’occasione di chiarire alcuni aspetti ancora poco definiti, in particolare il ruolo della commissione d’esame nella predisposizione delle prove equipollenti. Non viene infatti esplicitato se sia possibile predisporle prima dell’esame, anziché attendere esclusivamente le prove predisposte a livello ministeriale.

A pagina 1, si legge che:

«La commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste».

A pagina 2, si precisa che tali prove devono comunque permettere di verificare che lo studente abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del diploma.

Infine, la nota afferma che le prove potranno contemplare anche una riformulazione delle consegne per renderle più accessibili al candidato, purché ciò non comprometta la possibilità di dimostrare le competenze acquisite.

Tuttavia, tale intervento sembra essere previsto soltanto in sede d’esame, il che potrebbe generare ulteriori incertezze operative tra i docenti, poiché l’espressione “potranno contemplare” lascia aperte diverse interpretazioni e non fornisce indicazioni chiare sulle tempistiche e modalità di intervento.

In sintesi, la nota introduce elementi ambigui e ripropone un uso impreciso del linguaggio tecnico, rischiando di creare confusione tra gli operatori scolastici proprio in un ambito in cui sarebbero auspicabili chiarezza e coerenza terminologica.

Le prove dell'esame di maturità ministeriali possono essere modificate ma devono rimanere equipollenti.

Il Consiglio di classe definisce la tipologia delle prove (documento del 15 maggio) ma gli adattamenti sono operati dalla commissione, eventualmente con il supporto di esperti indicati dal CdC (in pratica ins. di sostegno o operatori).
Dlgs 62/17 art. 20 c. 1-4.

Nessuna norma ha mai stabilito che le prove equipollenti dovessero essere ricavate adattando quelle ministeriali. E' una interpretazione rigida, diffusa purtroppo in alcune scuole, che non ha nessuna base giuridica.
Le prove equipollenti all'esame non sono una novità. Il DPR 323 del 1998 ne dava questa definizione: le prove equipollenti «possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.» Anche se il DPR 232 è stato abrogato, la nota 23420 dello scorso giugno ne richiamava i principi.

Se si parla di "contenuti culturali e professionali differenti" significa ovviamente che non si è obbligati a basarsi sulle prove ministeriali. E' possibile quando basta applicare degli adattamenti modesti, ma se è necessario preparare una prova da zero si deve per forza farlo prima, senza far aspettare inutilmente tutti gli altri candidati. 

 

E’ possibile usare il PC personale agli Esami di Stato di fine primo ciclo?

Per uno studente con DSA, l’uso del proprio PC personale durante l’Esame di Stato è fondamentale perché garantisce continuità didattica e l’utilizzo di strumenti compensativi già sperimentati ed efficaci. Cambiare strumenti in sede d’esame può compromettere le sue prestazioni. Il riferimento normativo principale è la Legge 170/2010, che riconosce il diritto all’utilizzo di strumenti compensativi personalizzati, e le successive Linee guida MIUR del 12 luglio 2011, che sottolineano l’importanza della familiarità con tali strumenti. 

Pertanto, negare l’uso del proprio PC significa ostacolare il diritto all’equità e all’inclusione.

Dunque per rispondere alla domanda iniziale, Sì, è possibile usare un PC personale ma negli ultimi anni è diventato sempre più difficile, le scuole non negano a priori il suo utilizzo, ma rifiutano che vengano usati  i computer personali e preferiscono che siano utilizzati quelli della scuola, non capendo che ogni PC diventa uno strumento del tutto personale dello  studente, che lo organizza come meglio gli si addice, addirittura ci sono diversi programmi che permettono di personalizzare l’interfaccia grafica, quindi lo studente usando uno strumento non suo si troverà comunque in difficoltà.

Non è il PC lo strumento compensativo, ma i programmi che sono al suo interno, non è che un computer qualsiasi possa sostituire all’improvviso uno strumento che il candidato ha usato per anni e personalizzato secondo il suo profilo di funzionamento.

Per analogia sarebbe come chiedere ad un ragazzo miope di indossare gli occhiali da vista di un altro,oppure a una persona che cammina con l'ausilio di "bastoni", dare quelli di un altro, senza guardare altezza dei soggetti e bisogni specifici, IMPENSABILE, però si chiede di farlo ai ragazzi con BES.

IMPORTANTE RICORDARE che PC e SOFTWARE sono considerati ausili sanitari, infatti la loro spesa per l'acquisto può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi, come spesa sanitaria, come occhiali apparecchi acustici e altro. 

Inoltre, ci sono studenti che utilizzano dei programmi specifici a pagamento (sintetizzatori vocali, elaboratori di testo, dizionari, programmi per scrivere la matematica, altro), alcuni con prezzi davvero importanti, oggi non funziona più come una volta che acquistavi il programma, c’era il CD d’istallazione e lo istallavi su tutti i PC che volevi (non vendono più neanche i portatili con il cassetto dei CD proprio perchè non si vendono più programmi su questo supporto), oggi vengono vendute le licenze di istallazione, ogni licenza può essere istallata solo su un PC, quindi che si fa? Si impone alla famiglia di acquistare una o più nuove licenze per poterle istallare sul PC della scuola per gli esami? Per correttezza le scuole che chiedono di usare il proprio computer dovrebbero farsi carico  dell’acquisto delle licenze per i loro dispositivi, visto che poi i programmi rimarrebbero all’interno dei PC, ma sappiamo benissimo che nessuna lo farebbe mai.

I motivi di questa resistenza da parte della scuola sull’uso del PC personale sono sostanzialmente due:
  1.  che all’interno ci siano dei file che il candidato possa consultare, cosa che dal mio punto di vista trovo assurda, perchè i candidati con PDP e PEI possono consultare mappe tabelle e formulari per legge, è un loro diritto, cosa cambia da averli in formato cartaceo o in formato digitale? In formato digitale sarebbe semplicemente molto più facile e veloce la consultazione. 
  2. che il candidato possa connettersi ad internet durante le prove, senza sapere che inibire ad un PC la connessione è abbastanza semplice, basta solo una minima conoscenza di tecnologia informatica di base (tutte le scuole superiori hanno insegnanti di informatica che dovrebbero essere in grado di dare il loro contributo su questo aspetto). Una volta istallati i programmi sul PC questi lavorano offline (giusto per puntualizzare).

Per quanto riguarda il Tablet la situazione è analoga, ma è un pochino più complicata, visto che la connessione a internet è assolutamente proibita, le app al suo interno devono tutte lavorare offline, cosa che non sempre è possibile, quali app scegliere quindi va decisa al momento che si decide di acquistare un Tablet per lo studio ed arrivare agli esami pronti. 

Per l’esame di Stato, non ci può essere la connessione ad internet, è espressamente vietato dalla normativa  Nota Mim 22479 del 30 maggio 2024

 

Anno Scolastico 2024/2025

Per gli esami di fine ciclo della secondaria di primo grado è  in vigore l’Ordinanza Ministeriale 4155 del 07-02-2023 

MAPPE RIEPILOGATIVE 

➡️ Gli alunni con DSA, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usare tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
➡️ Gli alunni con Legge 104, svolgeranno le prove degli esami coerenti ai loro PEI, anche differenti se necessario, e questo non avrà ricadute sul diploma finale. Solo se lo studente non si presenterà agli esami non riceverà il diploma ma avrà un certificato delle competenze. 

Per gli alunni con BES (senza legge 104 e 170) è ancora in vigore (l’assurda) nota 5772 del 2019 :

➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 
➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP NON  basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma NON potranno usufruire di NESSUNO degli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.