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Esami fine I ciclo (3 media) Se il programma è “differenziato” lo studente avrà diploma o attestato?

Per quanto riguarda l’esame di terza, scuola secondaria di primo grado, il riferimento normativo è il DL 62 del 2017 che all’art. 11 c. 6 dice: “la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato[..] predispone, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.”

E ancora il DM 741 del 2017 articolo 14 comma 3: Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale”.

Questo significa che qualsiasi programma faccia lo studente con disabilità alla fine dei 3 anni avrà comunque il disploma.

La normativa è del 2017 ma ancora molti insegnenti non lo sanno, e dicono che gli studente riceveraanno un attestato, fate attenzione.

L’attestato delle competenze gli studenti con disabilità lo avranno SOLO alle superiori e SOLO se avranno il programma C “differenziato”.

Come vengono assegnati i 5 punti Bonus alla Maturità

Nel contesto dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, è prevista la possibilità di attribuire fino a 5 punti bonus ai candidati, durante lo scrutinio finale. Tuttavia, l’assegnazione di questi punti aggiuntivi avviene solo a determinate condizioni, secondo quanto stabilito dalle direttive ministeriali.

Requisiti minimi per accedere ai 5 punti bonus

Per poter accedere ai punti bonus, il candidato deve rispettare due requisiti fondamentali che arrivano dal Ministero:

  1. Credito scolastico minimo: il candidato deve presentarsi all’esame con almeno 30 punti di credito scolastico (su un massimo di 40).
  2. Punteggio d’esame minimo: deve ottenere almeno 50 punti (su un massimo di 60) tra la prima prova, la seconda prova e il colloquio orale.

Solo al raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 80/100 (dato dalla somma di 30 + 50), il candidato potrà essere preso in considerazione per l’assegnazione dei 5 punti integrativi.


Altri criteri di assegnazione decisi dalla commissione

Una volta raggiunti gli 80 punti, non è detto che la commissione decida di dare dei punti bonus è a loro discrizione.

Prima dell”inizio delle prove la comisione d’esame stabilisce i criteri interni e li verbalizza ufficialmente, esempio si stabilisce che si diano dei punti quando:

  • Prima prova scritta (italiano): il punteggio è tra 18 e 20
  • Seconda prova scritta: il punteggio è  tra 18 e 20 
  • Colloquio orale: i punti verranno assegnati in base all’originalità, alla capacità di fare i collegamenti fra le varie discipline in modo fluido e alla completezza dell’esposizione.
Aspetto Note
Bonus ≠ Lode 5 punti bonus non contano per ottenere la lode. Per avere la lode, devi fare 100/100 senza usare i posti bonus, ovvero con crediti e prove massimi, e ottenere l’unanimità della commissione
Non automatici Anche se hai 30 crediti e 50 punti, non significa che automaticamente riceverai i bonus: serve il giudizio «meritevole» da parte della commissione.
PCTO e condotta Come parte dei crediti, la condotta e la partecipazione ai PCTO (senza cui non puoi accedere all’esame) sono fondamentali. I crediti massimi si ottengono anche con condotta da 9 o 10 .

 

La penna cancellabile sempre usata dallo studente, è ammmessa agli esami?

All’esame si devono rispettare delle procedure formali che nelle verifiche in corso d’anno possono essere ignorate e non sempre quello che è stato scritto nel PDP si può applicare.

Le prove d’esame sono documenti che vanno conservati e hanno valore legale, esattametne come non si può scrivere un contratto o un testamento con una penna cancellabile, non si può fare con un compito d’esame che potrebbe essere successivamente modificato  per favorire o sfavorire un candidato.

Molti diranno che queste cose non succedono, ma la regola vale lo stesso.

Se fosse l’esame di un concorso pubblico sarebbe fuori discussione.

Una soluzione al problema sarebbe far usare allo studente un PC così che possa correggere ogni volta che vuole, ma alla consegna il documento verrà stampato e non sarà più possibile una modifica.

Oppure si può far usare la penna cancellabile allo studente poi alla consegna fotocopiare la prova in modo da avere una copia non modificabile conforme all’originale, per eliminare ogni timore di manomissione.

Ma il dirigente e il deve accettare questa modalità.

Può un alunno con disabilità usare agli esami del primo ciclo la connessione ad internet per usufruire di Google Translate?

La possibilità di connettersi a internet è esclusa categoricamente all’esame di stato del 2° ciclo ma non esiste una norma analoga per il 1° ciclo per cui decide la commissione.

L’esame degli alunni con disabilità può essere personalizzato liberamente in base al PEI, anche rispetto alle modalità di somministrazione, e se un ragazzo ha sempre tradotto con Google Translate (che per alcuni alunni può costituire comunque un traguardo di tutto rispetto) è possibile per lui farlo anche all’esame.

Sempre che la commissione sia d’accordo.

Formazione Scuola-Lavoro FSL (ex PCTO ex alternanza scuola-lavoro): cos’è

DOPO L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL MINISTRO VALDITARA I PCTO SARANNO CHIAMATI FORMAZIONE SCUOLA – LAVORO (FSL)

La Formazione Scuola-Lavoro (FSL) è obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, rappresenta un requisito d’ammissione agli esami di maturità e sono oggetto di esame orale.

Questi progetti prevedono una parte di formazione teorica in aula e un periodo di esperienza pratica presso un’azienda o un ente, sia pubblico che privato, scelto per svolgere la fase pratica.

Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, consentendo loro di fare i primi passi nel settore lavorativo e di acquisire competenze e conoscenze utili per il futuro. 

Quanto durano e come si svolgono?

La Formazione Scuola-Lavoro (FSL) è regolata dagli articoli 33 e 43 della legge107/2015.

In particolare nell’articolo 33 si legge che essa ha una durata diversa per i licei rispetto agli istituti tecnici o professionali dato che questi ultimi sono più orientati all’entrata diretta nel mondo del lavoro.
Ecco quanto durano i le formazioni Scuola-Lavoro per le diverse tipologie di scuole:

  • per i licei: 90 ore
  • per gli istituti tecnici: 150 ore
  • per gli istituti professionali: 210 ore

Le ore sono complessive, da accumulare nel corso dell’ultimo triennio di scuola, e non prevedono nessuna forma di retribuzione o di rimborso spese.

La formazione Scuola-Lavoro è un’attività obbligatoria che deve essere svolta dagli studenti iscritti alla terza, quarta e quinta superiore.

Quando svolgere la Formazione Scuola-Lavoro (FSL)?

I progetti di formazione Scuola-Lavoro possono essere svolti sia durante l’anno scolastico, nell’orario di lezioni o nel pomeriggio, sia nei periodi di vacanza.

Le scuole sono incoraggiate a inserire nel calcolo delle ore dedicate all’alternanza scuola lavoro anche le eventuali esperienze lavorative svolte dallo studente all’estero.

Nella Carta dei diritti e dei doveri si legge inoltre, relativamente all’orario: La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.”

Dove fare la formazione Scuola-Lavoro

I progetti di alternanza possono essere svolti presso imprese, aziende, associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, ordini professionali e istituzioni.

Come funzionano le formazioni Scuola-Lavoro

Ogni progetto di alternanza scuola-lavoro prevede diverse fasi:

  1. Scelta del percorso di alternanza
  2. Incontro con le aziende
  3. Svolgimento dell’alternanza
  4. Valutazione finale delle competenze
Preparazione

Inizia poi un periodo di preparazione per affrontare l’alternanza scuola lavoro durante il quale lo studente viene informato sulle norme di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Le aziende

In questa fase lo studente entra in contatto diretto con la struttura ospitante conoscendo il tutor esterno (la persona che lavora nell’azienda e che si occuperà di assistere lo studente durante il periodo di alternanza) e visitando l’azienda, ente o istituzione scelta.

Prima di iniziare il progetto ogni ragazzo/a deve firmare il Patto formativo, un documento con cui si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche, di comportamento e le norme in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro.

Come si svolge

Questa è la fase in cui lo studente inizia il periodo di alternanza scuola lavoro seguendo anche un corso di formazione sui rischi specifici per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, previsto dall’istituzione scolastica.

Durante l’alternanza ogni ragazzo si tiene in contatto sia col tutor scolastico sia con quello della struttura ospitante e deve documentare le proprie attività sull’apposito libretto fornito dalla scuola.

Come ogni lavoratore, lo studente è tenuto a mantenere il massimo riserbo su dati e informazioni interni all’azienda.

Valutazione delle competenze

Una volta terminato il progetto, la scuola e la struttura ospitante valuteranno lo studente e gli forniranno un Certificato delle competenze che riconosce quali livelli di apprendimento ha raggiunto rispetto a quelli indicati nel Piano formativo.

Anche lo studente dovrà valutare la propria esperienza compilando un apposito modulo di valutazione.

Linee guida Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) con allegati

I corsi alla sicurezza

Il corso per la sicurezza è necessario se la formazione è svolto in una azienda che lo richiede.

Se svolto a scuola si suppone che si svolga negli spazi abitualmente frequentati, e se non serve per andare a scuola, non serve neanche per la formazione Scuola-Lavoro.


STUDENTI CON DISABILITA’

Non è prevista nessuna esenzione, ma l’alternanza va organizzata in base alle potenzialità dello studente, pensando soprattutto al suo progetto di vita.

Non c’è nessun rapporto tra la programmazione differenziata, che riguarda solo la scuola, e la possibilità in futuro di accedere ad una attività lavorativa.

L’alternanza può svolgere un ruolo importantissimo a questo riguardo, sviluppando l’autonomia e le competenze lavorative di base, come la capacità di osservare degli orari, di concentrarsi su un compito, di relazionarsi con i colleghi di lavoro ecc.

Ricordiamo che il DL 66/17 inserisce l’organizzazione della Formazione Scuola-Lavoro tra i contenuti indispensabili del PEI (sezione 8.3):

e) [il PEI] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione (art. 7 c. 2 lettera e).

La partecipazione va quindi assicurata, si tratta di progettare come.

Per quanto riguarda i tempi di stesura del PEI e della progettazione del FSL (ex PCTO) se ne parla nelle Linee Guida a pag. 43:

«La definizione dei vari aspetti del PCTO può richiedere tempi che non necessariamente coincidono con quelli previsti per il PEI; in particolare è possibile che nella prima redazione (entro ottobre) alcuni passaggi non siano ancora stati conclusi. In questi casi ci si può limitare a indicazioni generali, inserendo successivamente, in sede di revisione, gli elementi che via via vengono definiti.»

Corsi sulla sicurezza
Ci sono corsi che vengono svolti on line.
 
Può essere che lo studente sia in grado si seguire autonomamente delle lezioni online, ma va ovviamente verificato. 

E, se necessario, la scuola deve per forza intervenire con un percorso personalizzato.

Consiglio di leggere le Linee Guida del DI 182 Linee Guida del DI 182   (aggiornate dal DL 153/23) da pag. 42 a pag. 45.