Per quanto riguarda l’esame di terza, scuola secondaria di primo grado, il riferimento normativo è il DL 62 del 2017 che all’art. 11 c. 6 dice: “la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato[..] predispone, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.”
E ancora il DM 741 del 2017 articolo 14 comma 3: “Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale”, vedere anche comma 1-2.
Questo significa che qualsiasi programma faccia lo studente con disabilità alla fine dei 3 anni avrà comunque il disploma.
La normativa è del 2017 ma ancora molti insegnenti non lo sanno, e dicono che gli studentI riceveranno un attestato, fate attenzione.
L’attestato delle competenze gli studenti con disabilità lo avranno SOLO SE non si presentano agli esami, DM 741 del 2017 articolo 14 comma 5:
“5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazioneprofessionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.