Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO ex alternanza scuola-lavoro): cos’è

DOPO L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL MINISTRO VALDITARA I PCTO SARANNO CHIAMATI FORMAZIONE SCUOLA – LAVORO

La Formazione Scuola-Lavoro (FSL)è obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, rappresenta un requisito d’ammissione agli esami di maturità e sono oggetto di esame orale.

Questi progetti prevedono una parte di formazione teorica in aula e un periodo di esperienza pratica presso un’azienda o un ente, sia pubblico che privato, scelto per svolgere la fase pratica.

Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, consentendo loro di fare i primi passi nel settore lavorativo e di acquisire competenze e conoscenze utili per il futuro. 

Quanto durano e come si svolgono?

La Formazione Scuola-Lavoro (FSL) è regolata dagli articoli 33 e 43 della legge107/2015.

In particolare nell’articolo 33 si legge che essa ha una durata diversa per i licei rispetto agli istituti tecnici o professionali dato che questi ultimi sono più orientati all’entrata diretta nel mondo del lavoro.
Ecco quanto durano i le formazioni Scuola-Lavoro per le diverse tipologie di scuole:

  • per i licei: 90 ore
  • per gli istituti tecnici: 150 ore
  • per gli istituti professionali: 210 ore

Le ore sono complessive, da accumulare nel corso dell’ultimo triennio di scuola, e non prevedono nessuna forma di retribuzione o di rimborso spese.

La formazione Scuola-Lavoro è un’attività obbligatoria che deve essere svolta dagli studenti iscritti alla terza, quarta e quinta superiore.

Quando svolgere la Formazione Scuola-Lavoro (FSL)?

I progetti di formazione Scuola-Lavoro possono essere svolti sia durante l’anno scolastico, nell’orario di lezioni o nel pomeriggio, sia nei periodi di vacanza.

Le scuole sono incoraggiate a inserire nel calcolo delle ore dedicate all’alternanza scuola lavoro anche le eventuali esperienze lavorative svolte dallo studente all’estero.

Nella Carta dei diritti e dei doveri si legge inoltre, relativamente all’orario: La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.”

Dove fare la formazione Scuola-Lavoro

I progetti di alternanza possono essere svolti presso imprese, aziende, associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, ordini professionali e istituzioni.

Come funzionano le formazioni Scuola-Lavoro

Ogni progetto di alternanza scuola-lavoro prevede diverse fasi:

  1. Scelta del percorso di alternanza
  2. Incontro con le aziende
  3. Svolgimento dell’alternanza
  4. Valutazione finale delle competenze
Preparazione

Inizia poi un periodo di preparazione per affrontare l’alternanza scuola lavoro durante il quale lo studente viene informato sulle norme di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Le aziende

In questa fase lo studente entra in contatto diretto con la struttura ospitante conoscendo il tutor esterno (la persona che lavora nell’azienda e che si occuperà di assistere lo studente durante il periodo di alternanza) e visitando l’azienda, ente o istituzione scelta.

Prima di iniziare il progetto ogni ragazzo/a deve firmare il Patto formativo, un documento con cui si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche, di comportamento e le norme in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro.

Come si svolge

Questa è la fase in cui lo studente inizia il periodo di alternanza scuola lavoro seguendo anche un corso di formazione sui rischi specifici per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, previsto dall’istituzione scolastica.

Durante l’alternanza ogni ragazzo si tiene in contatto sia col tutor scolastico sia con quello della struttura ospitante e deve documentare le proprie attività sull’apposito libretto fornito dalla scuola.

Come ogni lavoratore, lo studente è tenuto a mantenere il massimo riserbo su dati e informazioni interni all’azienda.

Valutazione delle competenze

Una volta terminato il progetto, la scuola e la struttura ospitante valuteranno lo studente e gli forniranno un Certificato delle competenze che riconosce quali livelli di apprendimento ha raggiunto rispetto a quelli indicati nel Piano formativo.

Anche lo studente dovrà valutare la propria esperienza compilando un apposito modulo di valutazione.

Linee guida Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) con allegati

I corsi alla sicurezza

Il corso per la sicurezza è necessario se la formazione è svolto in una azienda che lo richiede.

Se svolto a scuola si suppone che si svolga negli spazi abitualmente frequentati, e se non non serve per andare a scuola, non serve neanche per la formazione Scuola-Lavoro.


STUDENTI CON DISABILITA’

Non è prevista nessuna esenzione, ma l’alternanza va organizzata in base alle potenzialità dello studente, pensando soprattutto al suo progetto di vita.

Non c’è nessun rapporto tra la programmazione differenziata, che riguarda solo la scuola, e la possibilità in futuro di accedere ad una attività lavorativa.

L’alternanza può svolgere un ruolo importantissimo a questo riguardo, sviluppando l’autonomia e le competenze lavorative di base, come la capacità di osservare degli orari, di concentrarsi su un compito, di relazionarsi con i colleghi di lavoro ecc.

Ricordiamo che il DL 66/17 inserisce l’organizzazione della Formazione Scuola-Lavoro tra i contenuti indispensabili del PEI (sezione 8.3):

e) [il PEI] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione (art. 7 c. 2 lettera e).

La partecipazione va quindi assicurata, si tratta di progettare come.

Corsi sulla sicurezza
Ci sono corsi che vengono svolti on line.
 
Può essere che lo studente sia in grado si seguire autonomamente delle lezioni online, ma va ovviamente verificato. 
E, se necessario, la scuola deve per forza intervenire con un percorso personalizzato.

Consiglio di leggere le Linee Guida del DI 182 Linee Guida del DI 182   (aggiornate dal DL 153/23) da pag. 42 a pag. 45.

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