Stop a supplenze fino a 10 giorni nella secondaria di I e II grado, il Dirigente avrà l’obbligo di copertura con l’organico interno.

Fonte: Orizzonte Scuola

Si tratta di una modifica al comma 85 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (la cosiddetta Legge Renzi), secondo cui il Dirigente può utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni

Posti comuni

Il testo della legge di Bilancio prevede che il Dirigente debba (quindi, non più può, ma deve), salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.

Posti di sostegno e scuola Primaria

Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Quindi, viene lasciata la possibilità di scelta.

I risparmi finiranno nel MOF

Gli eventuali risparmi di spesa derivanti potranno essere destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 15 per cento del Fondo stesso.

Conferma supplente di sostegno su richiesta della famiglia: ci sarà anche nel 2026/27 e 2027/28

Fonte Orizzonte Scuola

Conferma del docente supplente di sostegno su richiesta della famiglia: in sede referente, al Senato, è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 4 del DL di Riforma degli Esami di Stato e avvio anno scolastico 2025/26.

Il comma 1-bis approvato in Senato prevede che anche le procedure per la conferma delle supplenze – come già previsto per l’aggiornamento delle GPS previsto per la primavera 2026 – assegnate al docente di sostegno su richiesta delle famiglie sarà regolata, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con Ordinanza Ministeriale.

Cosa prevede la procedura

1. la famiglia formula al Dirigente Scolastico richiesta di continuità del docente di sostegno supplente dell’anno scolastico di riferimento

2. Il Dirigente Scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo

3. Il docente esprime il consenso e il Dirigente Scolastico compilato un’apposita funzione al SIDI

4. Il docente conferma la propria disponibilità alla nomina con priorità nella domanda per le max 150 preferenze

5. L’ufficio scolastico verifica la disponibilità del posto dopo le procedure di mobilità, assunzioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e la nominabilità del docente in base alle preferenze espresse

6. Se si incontra disponibilità del posto + preferenze espresse, il docente riceve la conferma con bollettino pubblicato entro il 31 agosto.

I docenti interessati alla procedura

  • Aver avuto un incarico su posto di sostegno al 30 giugno o al 31 agosto per l’a.s. 2025/26 (no supplenze brevi, neanche fino al termine delle lezioni + scrutini)
  • Se specializzati, non importa da quale graduatoria provenga l’incarico (GaE, GPS o interpello)
  • Se non specializzati, l’incarico deve provenire da GPS seconda fascia o da GPS incrociata. Gli incarichi da graduatoria di istituto non danno diritto alla conferma per i non specializzati.

45.000 i docenti confermati nel 2025/26

Sono stati 44.926 docenti i docenti che nell’anno scolastico 2025/26 hanno trovato conferma sullo stesso posto dello scorso anno scolastico, a volte con condizione oraria anche migliorativa (posto intero invece di spezzone). I dati sono stati comunicati dal Ministero ai sindacati.

Iter della norma

Il Decreto Scuola n. 127/2025 è stato approvato in Senato e passa adesso alla Camera. Dovrà essere trasformato in Legge entro il prossimo 8 novembre. Spetterà poi al Ministro dell’Istruzione e del Merito la pubblicazione della relativa Ordinanza, probabilmente in concomitanza dell’aggiornamento delle GPS 2026/28, atteso per la primavera 2026.

Va precisato che la riconferma della norma per la continuità didattica dell’insegnante di sostegno, di per sè, non è una novità. Il DL 71/2024 puntava a renderla strutturale attraverso una modifica del Regolamento delle supplenze. Poichè la revisione del Regolamento delle supplenze è stata rimandata, si è deciso di proseguire attraverso un’Ordinanza Ministeriale.

Mappe trattenute dall’insegnante dopo una verifica

Accade non di rado che, al termine di una verifica scritta, alcuni insegnanti trattengano la mappa concettuale utilizzata dallo studente con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con disabilità.

Le motivazioni più frequentemente addotte riguardano:
  1.  la necessità di dimostrare che lo studente abbia effettivamente utilizzato gli strumenti compensativi previsti dal PDP/PEI
  2. di verificare che il contenuto della mappa non riproduca testualmente quanto riportato nella prova, al fine di escludere eventuali forme di “copia”.
Entrambe queste prassi, tuttavia, non trovano fondamento legittimo.

In primo luogo, gli studenti hanno dalla loro parte la legge 170/10 e la legge 104/92, dove viene GARANTITO il diritto di usare gli strumenti compensativi, quindi allegare la mappa  alla verifica non ha senso (è scritto nel PDP/PEI che li userà, al contraio non farglieli usare costituisce un illecito. 

La mappa concettuale rappresenta una vera e propria estensione della memoria di lavoro dello studente. È quindi naturale che in essa compaiano termini o concetti simili a quelli utilizzati durante la prova, poiché la mappa funge da supporto cognitivo e non da testo da copiare. Penalizzare uno studente per la presenza di corrispondenze lessicali o, ancor peggio, per il semplice utilizzo dello strumento, significa disconoscere la funzione stessa dei compensativi e contraddire lo spirito della normativa sui BES.

È importante ricordare che gli strumenti compensativi non costituiscono un vantaggio, ma un mezzo per garantire equità. Il loro corretto utilizzo non deve mai essere oggetto di sospetto, bensì di rispetto e tutela.

Inoltre, trattenere la mappa concettuale dopo la verifica priva lo studente di un importante strumento di lavoro.

Le mappe, infatti, rientrano nel patrimonio personale di strategie e materiali che lo studente può e deve riutilizzare nel tempo. Impedirne il recupero significa costringerlo a ripetere un lavoro già svolto, riducendo l’efficacia del percorso di apprendimento e la possibilità di consolidare le proprie strategie di studio.

È possibile che un insegnante, di fronte a uno studente che presenta le proprie mappe realizzate al computer, osservi che queste possono essere semplicemente ristampate. Tale affermazione, seppur corretta in linea teorica, non tiene conto della reale situazione pratica. Nel corso di un intero anno scolastico, infatti, uno studente con DSA o disabilità  può produrre un numero considerevole di mappe e materiali compensativi.

La necessità di stampare ripetutamente tali documenti comporta un consumo significativo di cartucce d’inchiostro e carta, con un costo che, sommato nel tempo, diventa tutt’altro che trascurabile. Non è dunque sostenibile né equo chiedere alle famiglie di farsi carico di spese aggiuntive per esigenze che dovrebbero rientrare nel normale supporto didattico previsto dalla scuola.


In questo stralcio di video di un convegno del Prof. Guido Dell’Acqua (referente area BES del MIUR), vengono  esplicitati diversi punti:

  • Alcuni insegnanti non danno la possibilità di utilizzare strumenti (compensetivi e/o dispensativi) e questo costituisce attività illecita, anche di natura DISCRIMINATORIA;
  • La normativa dice che si può dare, per una verifica scritta, o del tempo in più, o degli esercizi in meno, se, facendo un esempio, ci sono 10 esercizi e l’insegnante dice allo studente di farne solo 7 e di sceglierli lui, “è una cosa terribile”,  è il docente che deve fare la riduzione e scegliere quali deve fare;
  • in alcuni casi (purtroppo FREQUENTI) in  cui tali strumenti non sono negati,  tuttavia, c’è il malcostume di alcuni docenti di ridurre il voto massimo per quegli alunni che hanno svolto la prova utilizzando strumenti compensativi e dispensativi : <<Ci sono dei Professori che riducono la verifica però dicono: “tu come voto massimo hai 7, perché hai gli strumenti quindi di più non posso darti”.   Questo è imbarazzante….>>.

<<E’ talmente illegale che tutto ciò prefigura anche l’ipotesi di condotta discriminatoria, ex Legge 67 del 2006>>.

L’alunno con DSA ha diritto a prendere il massimo dei voti, se la verifica è svolta bene.


 

Buon Compleanno Legge 170 del 2010

 

Quindici anni fa, in questa stessa giornata, veniva approvata la Legge 170 del 2010, che ha rappresentato una svolta fondamentale nel riconoscimento e nella tutela dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) — dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

Questa normativa ha segnato un momento storico per il mondo della scuola e per migliaia di studenti e famiglie, garantendo il diritto allo studio e promuovendo una maggiore inclusione e consapevolezza.

Oggi, a quindici anni di distanza, si celebra un traguardo che merita di essere ricordato con orgoglio, ma anche con senso di responsabilità. È infatti un’occasione per riflettere sul cammino ancora da compiere affinché ogni persona con DSA possa studiare, lavorare e vivere nelle migliori condizioni possibili, esprimendo appieno le proprie potenzialità e il proprio valore lungo tutto il percorso di vita.

Comunicazioni Genitori insegnanti (sostegno e curricolari) per gli studenti con disabilità

La comunicazione tra scuola e famiglia rappresenta un elemento fondamentale per il successo formativo di tutti gli alunni. Essa assume un ruolo ancora più rilevante nel caso degli studenti con disabilità, in particolare quando il ragazzo è non verbale, poiché la collaborazione e il confronto costante tra insegnanti e genitori diventano strumenti indispensabili per comprendere e sostenere al meglio i suoi bisogni educativi e relazionali.

Tuttavia, in alcuni casi, si riscontra una certa reticenza alla comunicazione da parte di alcuni insegnanti di sostegno: mancano momenti di confronto dedicati, non vengono forniti aggiornamenti sulle attività svolte in classe, sulle reazioni dell’alunno o sui percorsi educativi e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Un atteggiamento di chiusura di questo tipo rischia di compromettere la collaborazione scuola–famiglia, elemento essenziale per garantire coerenza educativa, trasparenza e un reale supporto al percorso di crescita dell’alunno. Una comunicazione aperta, regolare e rispettosa è invece la chiave per costruire un’alleanza educativa solida e realmente efficace.

Nelle Linee Guida allegate all DI 182 del 2020 (pag. 5) si fa riferimento preciso alla necessaria collaborazione:

“Nell’ottica di una stretta collaborazione scuola-famiglia è
fondamentale acquisire informazioni sulla vita dell’alunno. Non è infrequente, infatti, che i comportamenti osservati in famiglia differiscano da quelli agiti a scuola, a volte per la diversità dell’approccio adottato nella “presa in carico” dell’allievo. Per questo è sempre bene che scuola e famiglia “si parlino”, scambiando informazioni, punti di vista, modalità  di presa in carico, strategie di gestione dei comportamenti problematici, ma anche – se vi è il consenso da parte delle famiglie – notizie sulle terapie, ad esempio, e sull’approccio seguito dagli specialisti, in modo da poter coordinare gli interventi.
Fondandosi su tale spirito di collaborazione, nell’interesse primario dell’alunno/studente, sarà possibile condividere anche obiettivi educativi e didattici, ferma restando la competenza esclusiva dei docenti in tale ambito. Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento con altri allievi, non altrimenti giustificabile. .”

Da notare che non si parla esclusivamente dell’insegnante di sostegno ma di scuola, tutti gli insegnanti del consiglio di classe o del team docenti devono infatti condividere la responsabilità educativa e didattica nei confronti dell’alunno con disabilità.

L’inclusione scolastica è un processo collegiale che richiede partecipazione, coordinamento e corresponsabilità da parte di tutti gli insegnanti, affinché ogni intervento educativo sia coerente, mirato e integrato nel percorso formativo complessivo dello studente.

Modalità di comunicazione tra scuola e famiglia

Le modalità con cui deve avvenire la comunicazione e la collaborazione tra scuola e famiglia non sono stabilite; ciò che è certo, però, è che questa collaborazione deve esserci e deve essere costante, trasparente e finalizzata al benessere dell’alunno.

Gli insegnanti di sostegno adottano diverse modalità di comunicazione, in base alle proprie preferenze e alle esigenze del contesto educativo:

  • Comunicazioni telefoniche: alcuni insegnanti scelgono di condividere il proprio numero di telefono per agevolare uno scambio più rapido di informazioni. È tuttavia fondamentale che i genitori ne facciano un uso responsabile, evitando chiamate in orari inappropriati o per motivi di scarsa rilevanza.

  • Posta elettronica istituzionale: altri docenti preferiscono utilizzare esclusivamente la mail istituzionale, garantendo così una comunicazione tracciabile, ordinata e rispettosa dei tempi scolastici.

  • Confronti brevi a fine giornata: in particolare per gli alunni più piccoli, alcuni insegnanti trovano utile dedicare qualche minuto al termine delle lezioni per un confronto diretto con i genitori.

  • Giornale di bordo: in alcuni casi viene adottato un quaderno o diario di comunicazione, dove quotidianamente insegnanti e genitori possono annotare attività svolte, osservazioni e note utili al monitoraggio del percorso educativo.

Qualunque sia la modalità scelta, l’obiettivo resta quello di mantenere un dialogo costruttivo e continuo tra scuola e famiglia, indispensabile per favorire un percorso formativo coerente e condiviso.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES