Se un insegnante di sostegno è stato riconfermato in una scuola per la richiesta di continuità della famiglia, ma poi viene assegnato in altra classe, è corretto?

Se un insegnante ha avuto la nomina prima del 31 agosto, in base al decreto sulla continuità, va assegnato alle classi frequentate dagli alunni richiedenti.

Se il dirigente ritiene che, nonostante la richiesta della famiglia, la conferma di un docente di sostegno non sia opportuna, aveva la possibilità di dichiararlo formalmente a giugno quando doveva valutare «la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente». DM 27/26 art. 13 c. 1.

Se ha trasmesso la richiesta all’UST significa che ha approvato la richiesta dei genitori e, in base alle sue richieste, l’UST ha confermato quel docente «con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sul posto assegnato l’anno precedente».

Un dirigente che non assegna l’insegnante alla classe del richiedente, commette un atto scorretto, la famiglia deve chiedere spiegazioni.

“L’uscita anticipata per mancanza di sostegno è discriminazione”, la Cassazione dà ragione a una famiglia: “Il docente di sostegno non è un badante, non si può limitare il diritto alla piena frequenza”

Fonte: Orizzonte Scuola

La campanella delle 16 segna la fine della giornata per tutti i bambini della scuola dell’infanzia. Per lui, invece, la lezione terminava già un’ora e mezza prima.

Non per motivi di salute, non per volontà della famiglia, ma perché il personale assegnato alla sua classe non copriva l’intero orario. Una scelta organizzativa che, per la Corte di Cassazione, si è trasformata in una violazione dei diritti fondamentali del minore.

La prima sezione civile, con la sentenza numero 23363 del 16/07/2026 depositata il 16 luglio, ha accolto il ricorso presentato dai genitori del bambino e ha ribaltato quanto stabilito in precedenza dalla Corte d’appello di Venezia. La riduzione dell’orario scolastico di un alunno con disturbo dello spettro autistico, motivata esclusivamente dall’insufficienza delle ore di sostegno, costituisce una discriminazione.

La vicenda

L’anno scolastico 2019/2020 è al centro della disputa. Un bambino frequentante una scuola dell’infanzia paritaria, riconosciuto come disabile grave ai sensi della legge 104, veniva fatto uscire ogni giorno alle 14,30. I compagni di classe proseguivano regolarmente fino alle 16, partecipando alle ultime attività pomeridiane e ai momenti di gioco libero.

La scuola aveva giustificato l’orario ridotto con due argomenti. Il comportamento del bambino, senza un adeguato supporto, avrebbe potuto creare situazioni pericolose per lui e per gli altri. Inoltre, l’istituto collegava la durata della frequenza alle ore di sostegno e assistenza indicate nel piano educativo individualizzato, il documento che definisce gli interventi per l’alunno.

Il Tribunale di Treviso, nel 2023, aveva dato ragione alla famiglia. La condotta della scuola era stata giudicata discriminatoria, con una condanna al risarcimento di 10mila euro per danno non patrimoniale e l’ordine di non ripetere il comportamento. La Corte d’appello di Venezia, però, aveva capovolto la decisione. Secondo i giudici, la frequenza ridotta trovava fondamento nel Pei e nelle condizioni cliniche del bambino. I genitori, inoltre, avrebbero dovuto contestare la carenza di ore di sostegno davanti al giudice amministrativo, non a quello civile.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha bocciato la ricostruzione dei giudici d’Appello e ha stabilito principi destinati a fare giurisprudenza. Una deroga all’orario pieno può essere giustificata solo in presenza di eccezionali ragioni cliniche, certificate e disposte nell’interesse esclusivo del minore. La scuola non può decidere autonomamente di ridurre la frequenza per gestire comportamenti problematici né tantomeno per supplire a una carenza di personale. “È l’organizzazione che deve essere adattata all’alunno, non viceversa”, si legge nella sentenza 23363/2026.

La Corte dedica un passaggio centrale al ruolo dell’insegnante di sostegno. La sua funzione non è quella di badante o sorvegliante esclusivo dell’alunno con disabilità. Si tratta di un docente contitolare della classe, che partecipa alla progettazione educativa per l’intero gruppo. Se l’insegnante non è presente per tutto l’orario, questa circostanza non può trasformarsi automaticamente nell’impossibilità per il bambino di rimanere a scuola.

Ridurre la frequenza significa allontanare il bambino non solo dalle attività didattiche, ma anche da quelle esperienze di relazione e socializzazione che caratterizzano gli ultimi momenti della giornata scolastica. Il tempo trascorso a scuola, sottolineano i giudici, non è un semplice contenitore di ore. “Il tempo è anche occasione, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell’intera classe”. Soprattutto nella scuola dell’infanzia, condividere gli ultimi istanti con gli altri bambini assume un valore educativo e formativo che va oltre il semplice orario.

Un altro punto fondamentale riguarda il Pei. Il piano educativo individualizzato non può diventare uno strumento per comprimere il diritto all’istruzione e all’inclusione. Se le ore previste sono insufficienti, l’amministrazione è tenuta a intervenire per garantire le risorse necessarie. La mancata impugnazione del piano da parte dei genitori non trasforma automaticamente una carenza organizzativa in una scelta legittima.

La decisione vale anche per le scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e sono vincolate agli stessi obblighi di inclusione delle scuole statali. Con questa sentenza, la Cassazione richiama tutte le istituzioni scolastiche alla responsabilità di organizzarsi per garantire a ogni alunno il pieno diritto alla frequenza, senza che una mancanza di risorse possa diventare una giustificazione per escludere chi è più fragile.

Sentenza Numero 23363 del 16-07-2026

Studente viene bocciato, il TAR ordina alla scuola di mostrare le prove dei compagni: “La riservatezza cede di fronte al diritto di difesa”

Fonte:  Orizzonte Scuola 

L’accesso ai documenti scolastici non può essere negato per mere difficoltà tecniche di anonimizzazione, specie quando l’interesse difensivo dello studente è concreto e rigorosamente motivato.

Con la sentenza n. 108/2026, depositata lo scorso 22 maggio, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso di un ragazzo di quarta superiore, bocciato agli esami di recupero di italiano e latino, che chiedeva di visionare le prove sostenute dai compagni di classe nelle stesse discipline per dimostrare una disparità di trattamento.

Il giudice ha annullato il diniego del Liceo Scientifico Statale e ordinato l’esibizione della documentazione, con l’obbligo per la scuola di oscurare solo i riferimenti identificativi degli studenti.

Il caso

Tutto ha inizio al termine dell’anno scolastico 2024/2025, quando il Consiglio di Classe sospende il giudizio di ammissione per un alunno maggiorenne della quarta superiore a causa delle insufficienze in italiano e latino. A agosto 2025, il ragazzo sostiene gli esami di recupero, ma li supera con esito negativo in entrambe le materie. Il Consiglio di Classe delibera così la non ammissione alla classe successiva.

Il 3 settembre 2025, lo studente presenta al Liceo un’istanza di accesso procedimentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, richiedendo una lunga lista di documenti: i verbali del Consiglio di Classe, le griglie di valutazione, i registri della docente e, in particolare, la documentazione relativa agli esami di recupero sostenuti dagli altri studenti della stessa classe nelle discipline di italiano e latino.

La scuola risponde il 6 ottobre 2025, accordando l’accesso a gran parte dei documenti ma escludendo proprio quelli riguardanti gli elaborati dei compagni. Il ragazzo non si arrende. Il 6 novembre 2025 presenta una nuova richiesta di integrazione, specificando di voler ottenere verbali, prove scritte, griglie di valutazione e ogni altra documentazione relativa agli esami di recupero degli altri due studenti della classe.

La risposta dell’Istituto arriva il 3 dicembre 2025 con un secco diniego. Il Liceo motiva il rifiuto con quattro argomenti: l’impossibilità tecnica di garantire l’anonimato delle prove, data l’esiguità del numero di studenti coinvolti oltre al ricorrente; la natura non oggettiva delle prove a risposta aperta, che impedirebbe una comparazione utile; la tutela rafforzata della riservatezza dei minori, e la contestata assenza di pubblicità della prova orale, trattandosi di un accertamento interno e non di un esame vero e proprio.

Lo studente decide quindi di impugnare il diniego davanti al Tar Sicilia.

Le motivazioni del giudice

Il Collegio ha innanzitutto respinto le eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La scuola aveva sostenuto che la seconda richiesta di accesso fosse tardiva e che il ricorrente avesse perso interesse all’ostensione dei documenti, essendo ormai decorso il termine per impugnare il provvedimento di non ammissione.

Sul primo punto, il giudice ha chiarito che la nota del 3 dicembre 2025 non può considerarsi un mero atto confermativo del precedente diniego: “Quest’ultima non è motivata sul diniego degli atti e degli elaborati relativi alle prove di recupero, ma si limita unicamente a consentire l’accesso a tutti i documenti richiesti nella prima istanza di accesso del 3.9.2025”. Solo con l’atto impugnato, insomma, il Liceo ha esplicitato le ragioni del rifiuto.

Quanto alla presunta carenza di interesse, il Tar ha richiamato la consolidata giurisprudenza, citando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 9588 del 3 novembre 2022: “La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione”.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il ragazzo ha dimostrato di avere un interesse concreto e attuale all’accesso, legato alla necessità di difendersi in un eventuale giudizio contro la bocciatura. Le contestazioni sollevate – disparità di trattamento e verifica dell’uniformità dei criteri di valutazione – non possono prescindere da una comparazione degli elaborati. Il giudice ha inoltre rilevato che i documenti richiesti non rientrano tra le eccezioni previste dall’articolo 24 della legge 241/1990.

Un passaggio decisivo della sentenza riguarda la tutela della riservatezza dei controinteressati. Il Liceo li aveva trattati come minorenni, ma il Tar ha osservato che almeno uno dei due era già maggiorenne al momento delle prove di recupero, mentre l’altro lo è diventato nel periodo intercorso tra la richiesta di accesso e il diniego. Anche volendo considerarli “quasi maggiorenni”, il giudice ha stabilito che la prossimità alla maggiore età, unita alla natura degli elaborati (privi di dati sensibili), fa propendere per la prevalenza del diritto di difesa. Quanto alla difficoltà di anonimizzazione, il Collegio ha ribadito che non può costituire una ragione sufficiente per negare l’accesso.

Il Tar ha quindi annullato il diniego e ordinato al liceo di esibire e rilasciare copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

 

 

Analizzare un testo per uno studente con DSA

Fonte AID

Stamattina sono iniziati gli esami di maturità 2026.

Tra le tracce che i candidati hanno potuto scegliere c’è l’analisi del testo della poesia di Cesare Pavese “Passerà per Piazza di Spagna”.

Lo scopo della tipologia di traccia A “è quello di valutare la conoscenza della lingua italiana, esaminare la preparazione letteraria degli studenti e valutarne la capacità di comprensione e analisi di un testo”.

Ecco un breve video che simula come potrebbe apparire la poesia ad uno studente dislessico.

Un esame è sempre complicato per tutti, ma forse per gli studenti con un DSA lo è un po’ di più ed è per questo che hanno diritto agli strumenti compensativi.

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(Post dedicato a tutti quelli che pensano che gli strumenti compensativi sono facilitazioni inutili per studenti pigri…)

Formazione su DSA e ADHD: una petizione chiede corsi obbligatori per tutti i docenti

Una madre della provincia di Brescia ha lanciato una petizione online per chiedere una formazione obbligatoria su DSA e ADHD per tutti gli insegnanti italiani. L’iniziativa, pubblicata su Change.org, ha già raccolto quasi 15.000 adesioni in pochi giorni.

Secondo la promotrice, molti docenti non possiedono ancora competenze adeguate per supportare gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e deficit di attenzione e iperattività, creando difficoltà sia per gli alunni sia per le loro famiglie.

La richiesta nasce dall’esigenza di garantire una reale inclusione scolastica e un maggiore benessere didattico e psicologico agli studenti neurodivergenti. I dati evidenziano infatti una presenza sempre più significativa di studenti con DSA e ADHD nelle scuole italiane.

La petizione invita le istituzioni a investire nella formazione del personale docente, affinché ogni insegnante possa riconoscere e gestire queste situazioni con strumenti e metodologie adeguate, offrendo agli studenti il supporto di cui hanno bisogno.

Una madre della provincia di Brescia ha lanciato una petizione online per chiedere una formazione obbligatoria su DSA e ADHD per tutti gli insegnanti italiani. L’iniziativa, pubblicata su Change.org, ha già raccolto quasi 15.000 adesioni in pochi giorni.

Secondo la promotrice, molti docenti non possiedono ancora competenze adeguate per supportare gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e deficit di attenzione e iperattività, creando difficoltà sia per gli alunni sia per le loro famiglie.

La richiesta nasce dall’esigenza di garantire una reale inclusione scolastica e un maggiore benessere didattico e psicologico agli studenti neurodivergenti. I dati evidenziano infatti una presenza sempre più significativa di studenti con DSA e ADHD nelle scuole italiane.

La petizione invita le istituzioni a investire nella formazione del personale docente, affinché ogni insegnante possa riconoscere e gestire queste situazioni con strumenti e metodologie adeguate, offrendo agli studenti il supporto di cui hanno bisogno.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES