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Informativa per i genitori degli studenti con BES: consenso alla trasmissione dei dati

Ai genitori degli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali), generalmente durante il primo anno del ciclo scolastico, viene sottoposto un documento attraverso il quale è richiesto di esprimere il proprio consenso alla trasmissione dei dati personali e sanitari del proprio figlio.

Tuttavia, nella pratica, non sempre viene fornita una spiegazione chiara e dettagliata delle finalità di tale richiesta. Questo può generare dubbi o incertezze, soprattutto considerando la delicatezza delle informazioni coinvolte.

La documentazione si presenta solitamente sotto forma di più fogli, spesso articolati e con un linguaggio tecnico o amministrativo. È quindi fondamentale leggerli con attenzione in ogni loro parte. In particolare, occorre prestare grande attenzione alle sezioni che richiedono una scelta esplicita, generalmente indicate con caselle da selezionare (flag).

Queste parti rappresentano il cuore del documento, poiché consentono ai genitori di autorizzare o negare specifici trattamenti dei dati, come ad esempio la condivisione con altri enti, specialisti o istituzioni coinvolte nel percorso educativo dello studente.

Di seguito si propone un facsimile, utile per fornire un’idea generale di come tali documenti possano presentarsi. È importante ricordare, tuttavia, che ogni istituzione scolastica può adottare modelli differenti, sia nella forma che nei contenuti.

 

Quindi a cosa serve questo documento?

Servirà per quando lo studente cambierà ciclo o scuola, sarà il  passaggio di tutta la documentazione da una scuola all’altra, questo per fare in modo che la scuola che seguirà sappia tutto ciò che è stato fatto nella scuola precedente e perchè.

Con questo documento la famiglia ha la possibilità di decidere se autorizzare o meno la trasmissione automatica dei documenti riservati relativi alla disabilità (come certificazioni di DSA o di altro tipo , PDP , profilo di funzionamento, diagnosi funzionale PEI e altra documentazione correlata).

Nel caso in cui la famiglia scelga di non autorizzare tale trasmissione (“Non autorizziamo”), sarà sua cura fornire autonomamente al nuovo istituto tutta la documentazione necessaria.

Parallelamente, la scuola di provenienza provvederà a “storicizzare” i documenti in suo possesso, ossia ad archiviarli secondo modalità che ne impediscano la consultazione da parte di soggetti non autorizzati.

Qualora la famiglia abbia inizialmente autorizzato la trasmissione dei dati, mantiene comunque la facoltà di modificare tale decisione nel corso degli anni. Ad esempio, ciò può avvenire nel caso in cui lo studente abbia compiuto significativi progressi e non necessiti più del supporto dell’insegnante di sostegno, pur in presenza di documentazione sanitaria ancora valida.

In tali circostanze, è necessario che la famiglia comunichi alla scuola, con un adeguato anticipo, la volontà di non procedere alla trasmissione dei dati personali al nuovo istituto scolastico.

 

Le personalizzazioni che le Università hanno concordato di garantire agli studenti con DSA

Linee guida della Cnudd 2024 pag 19

“L’Università ha l’obbligo di prevedere, come stabilito all’art. 5 della legge n. 170/2010, strumenti compensativi e approcci individualizzati nell’erogazione delle misure a tutela del diritto allo studio che supportino lo sviluppo delle competenze richieste, attraverso pratiche didattiche inclusive, sia nell’ambito del percorso di apprendimento sia per lo svolgimento delle prove di valutazione….”. 

“….Fatte salve le indicazioni metodologiche legate alle singole discipline e ai Corsi di studio, per la didattica e per sostenere gli esami, verificato non sia pregiudizievole agli obiettivi dell’insegnamento, le/gli studenti con diagnosi di DSA potranno utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative che si elencano di seguito a titolo esemplificativo.
Le misure saranno coerenti con le esigenze dello studente, per rispettare la sua unicità e sostenere lo sviluppo dell’autonomia e dei processi di autoefficacia necessari in prospettiva professionale.

A pag 20 sempre delle linee guida
Strumenti compensativi:

• PC con correttore ortografico;
• testo d’esame in formato digitale;
• programmi di lettore vocale / penna con OCR e di lettore vocale;
• presenza di tutor con funzione di lettore/lettrice, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d’esame in formato digitale;
• calcolatrice;
• tabelle e formulari;
• mappe concettuali;
• testo della prova con caratteri ingranditi;
• suddivisione della materia d’esame in più prove parziali;
• possibilità di interrogare il/la candidato/a in luoghi e tempi concordati in maniera personalizzata.

Misure dispensative:

• tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova nel rispetto della privacy;
• per le prove scritte, riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa;
• possibilità di sostenere esami orali piuttosto che scritti o viceversa, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
• laddove l’esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
• valutazione dei contenuti piuttosto che della forma e dell’ortografia in relazione alla disciplina;
• in presenza di difficoltà nel calcolo, per quanto possibile, dare maggior rilievo al procedimento piuttosto che al risultato.

Indicazioni aggiuntive per le lingue straniere

Nella valutazione, ad eccezione di quegli esami in cui la prova scritta sia indispensabile per accertare la padronanza delle competenze professionali previste dallo specifico Corso di studi, è bene tenere conto di possibili errori di regolarizzazione e/o difficoltà nella memorizzazione e recupero di termini e forme verbali.
In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), potrà essere valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione potrà essere dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Potrà risultare conveniente l’utilizzo di un lessico ad alta frequenza10 o l’eventuale utilizzo di dizionario cartaceo o digitale monolingue off-line.
Per la prova d’ascolto prevedere registrazioni con velocità personalizzate (ad esempio: regolazione della velocità, numero di ripetizioni, lettore umano).

 

Esiste un modello prestabilito per redigere il PDP?

A differenza del Piano Educativo Individualizzato (PEI) destinato agli alunni con disabilità, non esiste un modello ministeriale obbligatorio per la redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

In occasione dell’emanazione della Legge 170/2010, il Ministero dell’Istruzione ha tuttavia predisposto alcuni modelli esemplificativi con l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella definizione della struttura del documento.

È importante sottolineare che tali modelli non sono vincolanti: ogni scuola è libera di adottare il formato che ritiene più adeguato.

L’unico requisito imprescindibile è che il PDP contenga tutti gli elementi previsti dalle Linee Guida allegate al Decreto Legislativo 5669/2011 (pag. 8), garantendo così completezza, coerenza e conformità alla normativa vigente:

➡️ Dati anagrafici
➡️ Tipologia del disturbo
➡️ Profilo di funzionamento
➡️ Strategie didattiche individualizzate e personalizzate
➡️Strumenti compensativi
➡️ Misure dispensative
➡️ Forme di verifica e valutazione personalizzata

 Modelli di PDP (elaborati dal Ministero non obbligatori)

Dalle Linee Guida per i DSA: cose essenziali

Dalle Linee guida allegate al DM 5669/2011

Le linee guida fanno parte del decreto attuativo della legge 170/10 e quindi hanno la stessa forza giuridica, precisano alcuni aspetti, ovviamente non possono spingersi a regolare ogni caso e ogni aspetto concreto che può capitare, ma offrono una punto di partenza dal quale partire per personalizzare la didattica, altra cosa  fondamentale è la certificazione diagnostica con i consigli/pareri specialistici dei clinici. 

Didattica personalizzata e individualizzata pag 6

Gli studenti apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di apprendimento dello studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Strumenti compensativi nominati nelle Linee Guida

utilizzabili per tutte le discipline sia in sede di verifiche intermedie sia in sede di esami di Stato

“Fra i più noti indichiamo” : (significa che potrebbero essere individuati altri a seconda del bisogno dello studente):

Computer (Linee Guida pag. 18) La legge 170 è stata varata del 2010 oggi le tecnologie sono cambiate al posto del PC può essere inserito il Tablet (ma le app in esso istallate  devono poter lavorare offline)
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto (Linee guida pag. 7)

Studiare con la sintesi vocale è cosa diversa che studiare mediante la lettura diretta del libro di 
testo; sarebbe pertanto utile che i docenti o l’eventuale referente per la dislessia acquisiscano 
competenze in materia e che i materiali didattici prodotti dai docenti siano in formato digitale. (Linee  guida pag. 18).
una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla (Linee guida pag. 18)
il registratore per registrare la lezione che consente allo studente di non scrivere gli appunti  (Linee Guida pag. 7 e 18) non ci sono problemi di privacy vedere qui
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori (pag. 7);
Strumenti per tutte le materie comprese quelle scientifiche:

  • mappe concettuali (linee Guida pag. 7)
  • mappe o di schemi nell’attività di produzione per la costruzione del testo (Linee Guida pag. 18)
  • tabelle (pag. 7 che possono essere di vario tipo, visto che non vengono specificate come devono essere, ad esempio grammaticali)
  • calcolatrice 
  • tabella pitagorica
  • formulario personalizzato
  • etc. (in questo etc ci sono altri strumenti, tipo le mappe procedurali che sono molto utili per il recupero della memoria sulla PROCEDURA di una qualsiasi attività). 
sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze (Linee Guida pag. 19).
 
utilizzo di libri  digitali al posto di quelli cartacei (Linee guida pag. 18)
utilizzo di vocabolari digitali al posto di quelli cartacei (Linee guida pag. 18)
 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

MA SOPRATTUTTO” L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA” (Linee Guida pag. 7).

Le misure dispensative

Le misure dispensative utilizzabili per tutte le discipline, sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

Dal DM 5669/11 art 4 comma 5: 5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

 

Dispensa dalla lettura a voce alta in classe: non è utile questa attività in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura (Linee guida pag. 7). 

Tale Dispensa evita  la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà (Linee Guida pag. 21).

Dispensa da  tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata (Linee Guida pag. 18)
usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo (Linee guida pag. 7)
Dispensa dalla valutazione della correttezza della scrittura (Linee Guida pag. 19)
Compensazione orale di una verifica scritta deficitaria: gli alunni con disgrafia e disortografia sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti. (Linee Guida pag. 19) altre info.

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Per la didattica per le Lingue Straniere

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La legge 170/10 prevede forme adeguade di verifica e valutazione art. 5 comma 4

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è
espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite (Linee Guida pag. 28).

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Per i ragazzi con DSA meglio un professionale?

È necessario che vengano superate le visioni semplicistiche dettate da pregiudizi datati per cui i ragazzi con DSA sarebbero destinati a percorsi formativi di basso livello (= cioè quando un insegnante afferma che quel ragazzo a causa di sui DSA non può affrontare un liceo ma solo una scuola preofessionale) (Linee guida pag 29)

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SCUOLA PRIMARIA

Per alunni con disturbi della lettura (anche se ancora non certificati dislessici) è bene leggere attentamente i suggerimenti dati dal ministero  (pag. 12-16)

“….Si dovrebbe poi evitare di presentare al bambino una medesima lettera espressa graficamente in più caratteri (stampato minuscolo, stampato maiuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo), ma è opportuno soffermarsi su una soltanto di queste modalità fino a che l’alunno non abbia acquisito una sicura e stabile rappresentazione mentale della forma di quella lettera…”.

Per alunni con disturbi del calcolo (anche se ancora non certificati discalculici) è bene leggere attentamente i suggerimenti dati dal ministero (pag. 17-18)

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Compiti dei Docenti

Dalle Linee guida pag 28

È necessario che i docenti acquisiscano chiare e complete conoscenze in merito agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, con riferimento alla disciplina di loro competenza, al fine di effettuare scelte consapevoli ed appropriate.

Inoltre, gli insegnanti devono essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie e realizzare una integrazione tra queste e le metodologie didattiche per l’apprendimento, dato che le ricerche dimostrano che ambienti didattici supportati dall’uso delle nuove tecnologie risultano maggiormente efficaci.

 devono porre attenzione alle ricadute psicologiche delle scelte educative e didattiche,ricordando che nell’apprendimento un ruolo di grande rilievo è rappresentato dagli aspetti emotivi,motivazionali e relazionali. 

attuano strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo

• adottano misure dispensative

•attuano modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti

• ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative  possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione
e le ricadute psicologiche negative (Linee Guida pag. 21).

il DM 5669/11 art 4 comma 4 attribuisce al docente il compito importante  di istruire lo studende nel costruirsi i suoi strumenti compensativi (le mappe) e di incentivare l’uso di tutti gli strumenti a lui necessari.

4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle  competenze per un efficiente utilizzo degli 
stessi

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Compiti del Dirigente Scolastico

promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse (Linee Guida pag. 23) 

• attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche (Linee Guida pag. 23) 

•  vigila che il PDP sia rispettato.

• potranno farsi promotori di iniziative rivolte alle famiglie di alunni e studenti con DSA, promuovendo e organizzando, presso le istituzioni scolastiche – anche con l’ausilio dell’Amministrazione centrale e degli UU.SS.RR. – seminari e brevi corsi informativi

• se non c’è la figura del referente dei DSA, ha anche i suoi compiti

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Compiti del Referente di Istituto

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Compiti della famiglia pag. 25

• provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra – di libera scelta o della scuola – a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010;

• consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;

condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo (PDP)
che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle
risorse disponibili;

• sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;

• verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;

• verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;

• incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;

• considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.