Scuola e disabilità, la prima raccomandazione dell’Autorità Garante: “Nessuna barriera burocratica alla terapia in classe” – L’Autorità interviene per garantire la continuità terapeutica degli alunni con disabilità: l’ingresso dei professionisti sanitari deve essere autorizzato solo dal dirigente scolastico, senza necessità del consenso degli altri genitori

Fonte:  Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Roma, 24 ottobre 2025 – L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha emesso la sua prima raccomandazione ufficiale, un intervento che segna un passo importante nella tutela concreta dei diritti degli alunni con disabilità.

La raccomandazione riguarda l’accesso a scuola dei professionisti sanitari incaricati di seguire gli studenti con disabilità, affinché possano continuare le terapie anche durante l’orario scolastico.

L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione relativa alla mancata autorizzazione, da parte di una scuola, all’ingresso in classe di un medico della ASL che doveva seguire un alunno con disturbo dello spettro autistico.

In quel caso, la scuola aveva subordinato l’accesso del professionista al consenso di tutti i genitori della classe, bloccando così la prosecuzione del piano terapeutico. 

Dalle verifiche condotte è emerso che situazioni simili non sono isolate: in diversi istituti viene infatti richiesto il consenso delle famiglie o documentazioni aggiuntive da parte dei terapisti, con il rischio di ostacolare la continuità terapeutica e di creare
barriere burocratiche per chi ha diritto a un percorso personalizzato.

Con la Raccomandazione n. 1/2025, l’Autorità chiarisce che l’ingresso in classe dei professionisti sanitari deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa comunicazione alle famiglie e nel pieno rispetto della privacy degli altri studenti.

Non è necessario – né legittimo – subordinare l’accesso al consenso di terzi, poiché il diritto alla salute e allo studio degli alunni con disabilità è prioritario e va sempre garantito.

«La nostra raccomandazione rende effettivo il diritto all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità» dichiara il Presidente dell’Autorità Garante, Maurizio Borgo.

«Finalmente, passiamo dalle parole ai fatti».

L’Autorità invita gli Uffici Scolastici Regionali a diffondere la raccomandazione a tutte le scuole, pubbliche e paritarie, per assicurare uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale e promuovere una cultura dell’inclusione fondata sul
rispetto e sulla collaborazione

Vedi Circolare

Stop a supplenze fino a 10 giorni nella secondaria di I e II grado, il Dirigente avrà l’obbligo di copertura con l’organico interno.

Fonte: Orizzonte Scuola

Si tratta di una modifica al comma 85 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (la cosiddetta Legge Renzi), secondo cui il Dirigente può utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni

Posti comuni

Il testo della legge di Bilancio prevede che il Dirigente debba (quindi, non più può, ma deve), salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.

Posti di sostegno e scuola Primaria

Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Quindi, viene lasciata la possibilità di scelta.

I risparmi finiranno nel MOF

Gli eventuali risparmi di spesa derivanti potranno essere destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 15 per cento del Fondo stesso.

Conferma supplente di sostegno su richiesta della famiglia: ci sarà anche nel 2026/27 e 2027/28

Fonte Orizzonte Scuola

Conferma del docente supplente di sostegno su richiesta della famiglia: in sede referente, al Senato, è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 4 del DL di Riforma degli Esami di Stato e avvio anno scolastico 2025/26.

Il comma 1-bis approvato in Senato prevede che anche le procedure per la conferma delle supplenze – come già previsto per l’aggiornamento delle GPS previsto per la primavera 2026 – assegnate al docente di sostegno su richiesta delle famiglie sarà regolata, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con Ordinanza Ministeriale.

Cosa prevede la procedura

1. la famiglia formula al Dirigente Scolastico richiesta di continuità del docente di sostegno supplente dell’anno scolastico di riferimento

2. Il Dirigente Scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo

3. Il docente esprime il consenso e il Dirigente Scolastico compilato un’apposita funzione al SIDI

4. Il docente conferma la propria disponibilità alla nomina con priorità nella domanda per le max 150 preferenze

5. L’ufficio scolastico verifica la disponibilità del posto dopo le procedure di mobilità, assunzioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e la nominabilità del docente in base alle preferenze espresse

6. Se si incontra disponibilità del posto + preferenze espresse, il docente riceve la conferma con bollettino pubblicato entro il 31 agosto.

I docenti interessati alla procedura

  • Aver avuto un incarico su posto di sostegno al 30 giugno o al 31 agosto per l’a.s. 2025/26 (no supplenze brevi, neanche fino al termine delle lezioni + scrutini)
  • Se specializzati, non importa da quale graduatoria provenga l’incarico (GaE, GPS o interpello)
  • Se non specializzati, l’incarico deve provenire da GPS seconda fascia o da GPS incrociata. Gli incarichi da graduatoria di istituto non danno diritto alla conferma per i non specializzati.

45.000 i docenti confermati nel 2025/26

Sono stati 44.926 docenti i docenti che nell’anno scolastico 2025/26 hanno trovato conferma sullo stesso posto dello scorso anno scolastico, a volte con condizione oraria anche migliorativa (posto intero invece di spezzone). I dati sono stati comunicati dal Ministero ai sindacati.

Iter della norma

Il Decreto Scuola n. 127/2025 è stato approvato in Senato e passa adesso alla Camera. Dovrà essere trasformato in Legge entro il prossimo 8 novembre. Spetterà poi al Ministro dell’Istruzione e del Merito la pubblicazione della relativa Ordinanza, probabilmente in concomitanza dell’aggiornamento delle GPS 2026/28, atteso per la primavera 2026.

Va precisato che la riconferma della norma per la continuità didattica dell’insegnante di sostegno, di per sè, non è una novità. Il DL 71/2024 puntava a renderla strutturale attraverso una modifica del Regolamento delle supplenze. Poichè la revisione del Regolamento delle supplenze è stata rimandata, si è deciso di proseguire attraverso un’Ordinanza Ministeriale.

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