Se un insegnante di sostegno è stato riconfermato in una scuola per la richiesta di continuità della famiglia, ma poi viene assegnato in altra classe, è corretto?

Se un insegnante ha avuto la nomina prima del 31 agosto, in base al decreto sulla continuità, va assegnato alle classi frequentate dagli alunni richiedenti.

Se il dirigente ritiene che, nonostante la richiesta della famiglia, la conferma di un docente di sostegno non sia opportuna, aveva la possibilità di dichiararlo formalmente a giugno quando doveva valutare «la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente». DM 27/26 art. 13 c. 1.

Se ha trasmesso la richiesta all’UST significa che ha approvato la richiesta dei genitori e, in base alle sue richieste, l’UST ha confermato quel docente «con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sul posto assegnato l’anno precedente».

Un dirigente che non assegna l’insegnante alla classe del richiedente, commette un atto scorretto, la famiglia deve chiedere spiegazioni.

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