Fonte: Orizzonte Scuola
La campanella delle 16 segna la fine della giornata per tutti i bambini della scuola dell’infanzia. Per lui, invece, la lezione terminava già un’ora e mezza prima.
Non per motivi di salute, non per volontà della famiglia, ma perché il personale assegnato alla sua classe non copriva l’intero orario. Una scelta organizzativa che, per la Corte di Cassazione, si è trasformata in una violazione dei diritti fondamentali del minore.
La prima sezione civile, con la sentenza numero 23363 del 16/07/2026 depositata il 16 luglio, ha accolto il ricorso presentato dai genitori del bambino e ha ribaltato quanto stabilito in precedenza dalla Corte d’appello di Venezia. La riduzione dell’orario scolastico di un alunno con disturbo dello spettro autistico, motivata esclusivamente dall’insufficienza delle ore di sostegno, costituisce una discriminazione.
La vicenda
L’anno scolastico 2019/2020 è al centro della disputa. Un bambino frequentante una scuola dell’infanzia paritaria, riconosciuto come disabile grave ai sensi della legge 104, veniva fatto uscire ogni giorno alle 14,30. I compagni di classe proseguivano regolarmente fino alle 16, partecipando alle ultime attività pomeridiane e ai momenti di gioco libero.
La scuola aveva giustificato l’orario ridotto con due argomenti. Il comportamento del bambino, senza un adeguato supporto, avrebbe potuto creare situazioni pericolose per lui e per gli altri. Inoltre, l’istituto collegava la durata della frequenza alle ore di sostegno e assistenza indicate nel piano educativo individualizzato, il documento che definisce gli interventi per l’alunno.
Il Tribunale di Treviso, nel 2023, aveva dato ragione alla famiglia. La condotta della scuola era stata giudicata discriminatoria, con una condanna al risarcimento di 10mila euro per danno non patrimoniale e l’ordine di non ripetere il comportamento. La Corte d’appello di Venezia, però, aveva capovolto la decisione. Secondo i giudici, la frequenza ridotta trovava fondamento nel Pei e nelle condizioni cliniche del bambino. I genitori, inoltre, avrebbero dovuto contestare la carenza di ore di sostegno davanti al giudice amministrativo, non a quello civile.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha bocciato la ricostruzione dei giudici d’Appello e ha stabilito principi destinati a fare giurisprudenza. Una deroga all’orario pieno può essere giustificata solo in presenza di eccezionali ragioni cliniche, certificate e disposte nell’interesse esclusivo del minore. La scuola non può decidere autonomamente di ridurre la frequenza per gestire comportamenti problematici né tantomeno per supplire a una carenza di personale. “È l’organizzazione che deve essere adattata all’alunno, non viceversa”, si legge nella sentenza 23363/2026.
La Corte dedica un passaggio centrale al ruolo dell’insegnante di sostegno. La sua funzione non è quella di badante o sorvegliante esclusivo dell’alunno con disabilità. Si tratta di un docente contitolare della classe, che partecipa alla progettazione educativa per l’intero gruppo. Se l’insegnante non è presente per tutto l’orario, questa circostanza non può trasformarsi automaticamente nell’impossibilità per il bambino di rimanere a scuola.
Ridurre la frequenza significa allontanare il bambino non solo dalle attività didattiche, ma anche da quelle esperienze di relazione e socializzazione che caratterizzano gli ultimi momenti della giornata scolastica. Il tempo trascorso a scuola, sottolineano i giudici, non è un semplice contenitore di ore. “Il tempo è anche occasione, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell’intera classe”. Soprattutto nella scuola dell’infanzia, condividere gli ultimi istanti con gli altri bambini assume un valore educativo e formativo che va oltre il semplice orario.
Un altro punto fondamentale riguarda il Pei. Il piano educativo individualizzato non può diventare uno strumento per comprimere il diritto all’istruzione e all’inclusione. Se le ore previste sono insufficienti, l’amministrazione è tenuta a intervenire per garantire le risorse necessarie. La mancata impugnazione del piano da parte dei genitori non trasforma automaticamente una carenza organizzativa in una scelta legittima.
La decisione vale anche per le scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e sono vincolate agli stessi obblighi di inclusione delle scuole statali. Con questa sentenza, la Cassazione richiama tutte le istituzioni scolastiche alla responsabilità di organizzarsi per garantire a ogni alunno il pieno diritto alla frequenza, senza che una mancanza di risorse possa diventare una giustificazione per escludere chi è più fragile.