Qual è la normativa di riferimento sull’istruzione domiciliare?

La normativa purtroppo è ambigua e incompleta.

Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare (MIM)

Linee di indirizzo nazionali sull’istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019 (vedere pag. 9)

«In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola 
primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è 
indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d’istruzione, di cura e di riabilitazione 
del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, 
un’efficace didattica a distanza. » Pag. 11

D.M. 461 del 6 giugno 2019


Secondo il Dlgs 66/17 art. 16 si attiva per gli alunniper i quali sia accertata l’impossibilità* della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate* (vale per tutti gli alunni, non solo quelli con disabilità . Legge 104/92). 

*Non è detto che i disturbi che impediscono allo studente di frequentare la scuola siano così gravi da far scattare in automatico l'istruzione domiciliare. 
Ma ricordiamo il DPR 275 del 1999 sull'autonomia scolastica che dice che, per conseguire il successo formativo, le istituzioni scolastiche possono attivare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune (art. 2 c. 2).

TUTTAVIA…

Nel 2019 il DL 96/19  ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare,

il  comma 1:
«1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.»

In precedenza era prevista solo per esiti di ricoveri ospedalieri, adesso vale per qualsiasi situazione in cui, per motivi sanitari, è accertata l'impossibilità della frequenza.

Il comma 2-bis e il comma 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno:

2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Ricapitolando…

Per il comma 1 l’istruzione domiciliare si può organizzare anche con collegamenti a distanza (uso delle nuove tecnologie già in possesso di tutte le scuole) anche perchè non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (comma 2-ter).

Per il comma 2-bis la situazione è più complessa 

La questione degli insegnanti di sostegno è lasciata in sospeso (orario, obbligo, organizzazione…) e rinviata a un successivo decreto ministeriale che doveva uscire entro 120 giorni ma che dopo 6 anni non si è ancora visto. 


Si ricorda che possono essere usate anche le tecnologie per mantenere i contatti a distanza tra lo studente e la sua classe.

Quel documento è del 2019 e l’anno dopo (con il COVID) tutte le scuole d’Italia, volenti o nolenti, si sono dovuti attrezzare per usare “didattica a distanza”. Eventuali resistenze sull’uso di questi mezzi oggi per motivi di privacy o altro, non sono assolutamente giustificate, ma purtroppo restano diffuse.


La DAD che si faceva durante la pandemia non è più proponibile ma nessuno vieta alla scuola di collegare l’alunno assente a distanza se ritenuto utile, il DPR 275/99 art. 4 comma 2  sull’autonomnia scolastica dice chiaramente che per raggiungere il successo formativo la scuola può attivare tutte le forme di flessibilità che ritiene opportune.

Quindi non si chiamerà PIU’ DAD ma DIDATTICA DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare si può attivare peer tutti gli studenti che ne hanno bisogno pere motivi di salute.

Se lo studente in questione  è uno studente con disabilità c’è anche l’insegnante di sostegno che può e deve essere impiegato.

E’ opportuno formalizzare il tutto in un progetto di istruzione domiciliare soprattutto se questa modalità si prolunga nel tempo e coinvolge le procedure di valutazione.

Si applicano in questo caso le linee di indirizzo del 2019, coinvolgendo la scuola polo regionale per l’istruzione ospedaliera e domiciliare.


L’insegnante di sostegno è obbligato a recarsi a domicilio? Per quante ore? Come viene organizzato il suo orario?

In base alle attuali norme contrattuali, non è obbligato.

La sede di lavoro dell’insegnante è la sua scuola di titolarità e non può essere costretto a recarsi altrove senza considerare distanze, eventuali difficoltà di trasporto o altro.

È uno degli aspetti che avrebbe dovuto chiarire il decreto ministeriale previsto dall’art. 16 c- 2-bis del DL 66/17, ma, come già detto, il decreto attuativo ancora non è stato emanato.

Se accetta, l’incarico va formalizzato, e le ore svolte a domicilio vanno considerate nel normale orario di servizio.

In base ai bisogni e alle esigenze didattiche si deciderà quante ore dedicare all’istruzione domiciliare, quante ad eventuali attività didattiche a distanza o altro. 

Se questa organizzazione è prevista per tutto l’anno deve certamente essere esplicitata e condivisa nel PEI.


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