Il PDP è un documento dinamico, che può essere modificato in qualsiasi momento dell’anno, qual’ora se ne ravvisino le necessità.
I riferimenti normativi:
Legge 170/10 art. 5 comma 4 dice che “Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione”.
Il significato di “adeguato” viene esplicitato meglio nel decreto attuativo DM 5669/11.
Nella Legge 170 c’è però un comma molto chiaro sull’obbligo del monitoraggio art. 5 comma 3 “3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.”
Ciò significa che, se le misure adottate non danno i loro “frutti”, devono essere cambiate.
Come dicevo il DM 5669 (che è ugualmente vincolante per le scuole) è più preciso, art. 6 c. 2:
«2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.»
Queste disposizioni vanno ulteriormente esplicitate nel PDP definendo chiaramente in particolare il significato di “condizioni ottimali” e di “modalità di strutturazione delle prove” ma anche il richiamo “all’attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria” che incide ovviamente sui criteri di valutazione.
Però attenzione, negli anni terminali con gli esami, 3 media e quinto superiore, lo si può fare entro il termine massimo del 31 marzo (per ragioni organizzative), lo dice circolare BES Nr. 8 del 2013 pag 3.