Può entrare nella classe un terapista nominato dalla famiglia per vedere come lo studente con disabilità si comporta in classe, per poi suggerire delle strategie?

Il Garante dei diritti delle persone con Disabilità dice che, se serve un terapista in classe per monitorare uno studente e suggerire strategie da applicare o per qualsiasi altro motivo,  non serve chiedere il consenso agli altri genitori, serve solo il consenso del Dirigente scolastico, vedere circolare 1 del 2025 del Garante dei diritti delle persone con Disabilità.

Da segnalare in particolare questo periodo:
«si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.»

Non è ammissibile che venga dato ad altri genitori il potere di impedire un intervento di osservazione che non coinvolge assolutamente il loro figlio ma che degli specialisti hanno ritenuto fondamentale per la cura e la riabilitazione di un altro bambino/ragazzo.

I genitori dello studente in questione presenteranno una richiesta scritta indicando il nome dello specialista, la sua qualifica, e gli scopi del suo intervento.

È importante specificare chiaramente che lo specialista si occuperà solo di quel bambino e sugli altri non farà nessun intervento, né di osservazione né altro.

Non raccoglierà né registrerà neppure il loro nome e ovviamente non ci sarà nessun riferimento a loro in eventuali sue relazioni.

Il dirigente non è obbligato ad accogliere la richiesta e ammettere quindi lo specialista in classe, ma il rifiuto deve essere formulato per iscritto e adeguatamente motivato.

Qualora il Dirigente rifiuti l’intervento dello specialista, lo fa perché ritiene che la scuola sia in grado, in autonomia, di approntare strategie efficaci per quel ragazzo, ne consegue che la scuola:

  • non può chiamare i genitori a scuola ogni volta che si presenta un comportamento problema
  • non può chiedere un orario scolastico inferiore
  • ecc…
Lo specialista ovviamente è scelto dai genitori.

Nella raccomandazione del Garante viene sostanzialmente detto che le scuole non possono condizionare l’ingresso dei terapisti a scuola al consenso degli altri altri genitori.

Non si entra nel merito delle attività da loro svolte né delle procedure di richiesta e svolgimento.

L’autorizzazione del dirigente rimane indispensabile e certamente è auspicato il consenso degli insegnanti e la progettazione condivisa di questi interventi.

Anche il GLO va di sicuro coinvolto. Sarebbe assurdo che gli specialisti che entrano regolarmente in classe non partecipassero agli incontri del GLO.

Lascia un commento