PER LE VERICHE SCRITTE
Scrivere nelle verifiche note del tipo: “lo studente ha svolto la verifica usando gli strumenti previsti nel suo PDP/PEI” o diciture analoghe è una scorrettezza.
È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente (esempio: le verifiche corrette vengono riportate poi in classe per farle vedere ai diretti interressati, ma i compagni una “sbirciatina” possono darla).
Ma a parte la questione della privacy, è ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutati equamente e non rappresentano una facilitazione; se l’alunno con BES ha raggiunto gli obiettivi richiesti, si è guadagnato il suo voto e non è giusto sminuire i suoi risultati.
PER LE PAGELLE
La scheda di valutazione è un atto amministrativo, che può essere necessario esibire all’esterno, non una comunicazione personale della scuola alla famiglia, e non può assolutamente contenere informazioni sulla salute (dati sensili) se non nei casi esplicitamente autorizzati dalla normativa.
Esiste una norma esplicita che dice che nessuna indicazione va posta nei diplomi d’esame DL 62/17 :
per il primo ciclo art. 11 comma 15
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del
primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita’ di svolgimento e della
differenziazione delle prove.
per il secondo ciclo art. 20 comma 2
2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o piu’ prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita’ di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello
svolgimento di prove differenziate.
Per la valutazione periodica e annuale (ex pagelle) non ci sono norme specifiche ma dovrebbe essere implicito che quello che non si può fare in un diploma non si possa fare neppure nella scheda.
L’eccezione a questo avveniva SOLO nel secondo ciclo con gli studenti con disabiltà che seguivano una programmazione non equipollente (differenziata), OM 90 del 2001 che all’art. 15 c. 6 diceva che «Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali» ma detta ordinanza è stata è stata abrogata e sostituita dal DI 182/20 e le nuove norme non dicono più nulla in merito.
Leggere anche l’articolo di Orizzonte Scuola