I genitori/tutori hanno diritto ad avere copia della bozza del PDP e poi del PDP approvato

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato)  è un patto educativo di corresponsabilità che contiene impegni per entrambe le parti sul piano pedagogico.

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Il Decreto Legislativo 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016, riguarda la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa. 

In qualità di ente appartenente alla Pubblica Amministrazione, la scuola ha l’obbligo di garantire ai cittadini l’accesso a tutti i documenti amministrativi che li riguardano. L’istituzione scolastica non può negare tale accesso, ma deve unicamente verificare che il richiedente sia legittimato a ottenere la documentazione richiesta, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e tutela dei dati personali.

Tuttavia il PDP allo stato di “bozza” (senza le firme) non è ancora un  “atto amministrativo” per cui non si applicano le norme sul diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

La questione è  piuttosto controversa ma le (Linee guida allegate al DM 5669/11 dicono che è “fondamentale il RACCORDO con la famiglia  (pag. 8).

Cosa significa "RACCORDO"?

Significa che la scuola deve confrontarsi con la famiglia, la quale conosce meglio di chiunque altro il figlio e può dare indicazioni fondamentali, per redigere uno strumento funzionale, quali il percorso formativo fatto fino a quel momento, i punti di forza e punti di debolezza, se è seguito da professionista e altro...

Quindi non è corretto (moltissime scuole lo fanno) chiedere alla famiglia di firmare un documento senza aver dato la possibilità di collaborare a redigerlo e senza neanche dare la possibilità di leggerlo attentamente.

Chiedete al dirigente, o a chiunque altro, se firmerebbe mai un documento del quale non né conosce il contenuto.

La scuola può motivare il rifiuto all’accesso con la tutela della privacy?

Assolutamente NO

I titolari del diritto alla riservatezza sono i minori stessi. Tuttavia, poiché essi non possiedono piena capacità giuridica (o la possiedono in forma limitata a seconda dell’età), la tutela di tale diritto e le decisioni relative a eventuali deroghe o autorizzazioni spettano a chi esercita la responsabilità genitoriale (in passato definita potestà genitoriale).

Inoltre, è bene ricordare che le informazioni sulla salute riportate nel PDP sono già note ai genitori dell’alunno, poiché sono loro stessi ad averle consegnate alla scuola.
Non solo: i genitori proprio perchè sono gli unici titolari dei dati sensibili relativi al propro figlio, sono loro ad autorizzare formalmente la scuola a detenerne una copia, e non viceversa.

Motivare il rifiuto su queste motivazioni è scorretto e pretestuoso.

Quindi se insistono a non darVi la bozza, potete dire che va bene anche una copia con i dati sensibili oscurati, quello che interessa è il contenuto del documento, gli altri dati già li conoscete.

Detto questo però può rimane il fatto che la scuola si ostini a non concedere una copia della bozza e come già detto la normativa non la obblica a farlo, cosa fare?

Prendetevi tutto il tempo di leggere il PDP, certamente non davanti all’ingresso come accade in certe scuole, magari prendete appunti o  fotografate le parti più importanti, ricordo che i detentori di quei dati siete voi, non possono impedirvelo, se serve fateli vedere allo specialisista che segue vostro figlio prima di firmare, se ci sono cose di cui vi accorgete subito la non conformità con la diagnosi o con la legge, chiedete subito la modifica. 

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PDP dopo la firma

Cosa ben diversa è avere copia del PDP firmato, questo documento a questo punto E’ DIVENTATO un ATTO AMMINISTRATIVO , la scuola è obbligata a fornirla.

La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e l’immediata consegna dei documenti DPR 184-2006 art 5 comma 1.

 

COSA FARE SE ANCHE IN QUESTO CASO LA SCUOLA SI RIFIUTASSE DI FORNIRE COPIA DEL PDP FIRMATO?

Se la scuola non volesse comunque darlo, si può fare una Istanza di richiesta di accesso agli atti ,  in base alle norme sulla trasparenza, tramite PEC o raccomandata AR. 

La scuola a questo punto  non può rifiutarsi. 

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) quelli vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione

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LA SCUOLA SI RIFIUTA DI FORNIRE PDP, VERIFICHE, VERBALI,  ECC.. ANCHE DOPO REGOLARE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

La scuola ha 30 giorni di tempo per consegnare i documenti richiesti.  Se, trascorso tale periodo, non si riceve nulla si denuncia per omissione in atti d’ufficio,  mandando copia della denuncia al DS, qui il modello da utilizzare e i recapiti.

Rivolgersi anche ad un avvocato ed eventualmente alle forze dell’ordine.

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Dal sito del Garante della Privacy

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