Obbligo di condividere gli atti d’ufficio

La scuola è un ente pubblico tenuto alla trasparenza amministrativa e deve rilasciare ai cittadini gli atti richiesti Art. 22 L. 241/90 e DPR 184-2006.
La norma è stata rafforzata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che introduce i principi del cosiddetto FOIA – Freedom of Information Act per cui il cittadino può visionare praticamente tutti gli atti amministrativi.

La privacy tutela i cittadini, non l’amministrazione.

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia interesse all’accesso, ma trattandosi dei propri figli non ci sono dubbi…….

La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e immediata consegna dei documenti DPR 184/06 art 5 comma 1, ma purtroppo quasi sempre le scuole rifiutano questa forma e allora bisogna fare una richiesta di accesso agli atti tramite PEC o raccomandata AR, a quel punto la scuola è obbligata a fornire una copia del PDP
Lettera per richiesta di accesso agli atti
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Obbligo di condividere gli atti d’ufficio Art 328 codice penale

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (fotocopie) vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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Sentenza TAR Lazio n. 6849 del 19 giugno 2018 contro una scuola che non voleva dare copia delle verifiche ad una famiglia.

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Inoltre:

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Se dopo 30 giorni dalla PEC o dalla raccomandata AR di accesso agli atti la scuola ancora non risponde cosa fare?

Si può presentare ricorso alla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Compilare il modulo per il ricorso che trovate in  questa pagina. 

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