La scheda di valutazione è un atto amministrativo, non una comunicazione personale della scuola alla famiglia, e non può assolutamente contenere informazioni sulla salute (dati sensili) se non nei casi esplicitamente autorizzati dalla normativa.
Neppure nel diploma dell’esame di stato va inserita un’annotazione del genere (DL 62/17 art. 11 c. 15), tanto meno nelle pagelle.
Si può fare solo nel secondo ciclo in caso di disabilità e PEI con programmazione non equipollente.