Differenza fra Certificazione e diagnosi

 La nota 2563 del 22 novembre 2013 fa chiarezza fra la differenza fra certificazione e diagnosi.

Nella pagina 2 fra le note troviamo scritto:

Per “certificazione si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 – le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Pertanto, le strutture pubbliche ( e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

Quando il bambino/ragazzo ha bisogno di usufruire della legge 104 il medico deve redigere una DIAGNOSI FUNZIONALE, o il CIS (Lazio , Emilia Romagna) o quando la riforma sulla disabilità sara attiva in tutta ITALIA il Profilo di Funzionamento, in questo documento sono acclusi tutti i test sottoposti al bambino con relativo risultato, il quale viene poi valutato dalla commissione sanitaria (INPS).

 

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