Gli insegnanti non possono “fare come vogliono”, ma non sono nemmeno obbligati a recepire meccanicamente tutto ciò che è scritto nella certificazione sanitaria.
I cosidedetti “suggerimenti” inseriti nella certificazione dai medici specialisti riguardo agli strumenti più idonei da utilizzare per quel determinato studente, non sono “suggerimenti”, sono PARERI TECNICI che è ben altro.
Sono pareri per cui un NPI, per dire, ha studiato 10 -11 anni e anche di più per arrivare a quella specializzazione.
È vero che non sono vincolanti (purtroppo, per ora), ma non si può certo considerarli semplici “suggerimenti”, sono indicazioni più che autorevoli. Ignoreremmo forse i “consigli” di un cardiologo?
E’ questa mentalità da brontosauri che va cambiata.
Cosa significa nella pratica?
In linea generale, le indicazioni contenute nella certificazione diagnostica devono essere considerate nella predisposizione del PDP, poiché riflettono le necessità specifiche dello/a studente/ssa.
I docenti dispongono di un margine di autonomia nella stesura del piano, ma non possono ignorare le indicazioni cliniche: eventuali modifiche, adattamenti o rifiuti devono essere adeguatamente motivati.
Gli strumenti suggeriti dal clinico rappresentano indicazioni autorevoli e vanno valutati con attenzione, pur non essendo obbligatorio applicarli alla lettera.
Il loro utilizzo dovrebbe essere seguito integralmente solo quando risultano insostituibili.
Qualora esistano alternative equivalenti in termini di efficacia, la scuola può adottare gli strumenti ritenuti più idonei, purché la scelta sia motivata e verificata.
Qual è il ruolo degli insegnanti?
- Gli insegnanti devono conoscere, valutare e selezionare strumenti compensativi e dispensativi adatti a ciascun caso, partendo dalla diagnosi, ma anche in base alla realtà della classe, ai risultati, e alle osservazioni oggettive.
- Devono inserire nel PDP tutti gli strumenti ritenuti necessari, spiegando come e perché sono stati scelti.
- Se non inseriscono quanto indicato nella diagnosi, devono motivare la scelta e monitorare i risultati. In caso di insuccesso, sono tenuti a rivedere le scelte (art. 5, comma 3 L. 170/2010)..
Un PDP non conforme alle reali esigenze dello studente può essere considerato inadempiente e soggetto a contestazione, anche legale. Il Tar, si è espresso più volte in merito, riconoscendo inadempienze palesi alla scuola, obbligandola al risarcimento del danno sia materiale che biologico.
Misure compensative dispensative slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del 2018, dove sono messe in evidenza strumenti – difficoltà da compensare – vantaggi nell’uso dello strumento, (qua il power point intero).
NORMATIVE:
- Legge 170/2010, art. 5, comma 2:
Le istituzioni scolastiche garantiscono agli studenti con DSA l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative…
- Legge 170/2010, art. 5, comma 3:
Le misure devono essere sottoposte a monitoraggio per valutarne l’efficacia… (cioè il PDP se non funziona va rivisto e modificato)
DM 5669/2011 (decreto atttuativo l. 170/10), art. 5:
Gli interventi devono essere esplicitati nel PDP, condivisi con la famiglia e con l’équipe sanitaria (il RACCORDO raccomandato anche nelle linee guida)
Linee guida allegate al Dlgs 5669/11 pag 8
“Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il RACCORDO con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici”.
Linee guida allegate al DM 5669 del 2011 pag 7
“La legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’OBBLIGO di garantire «l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere»”.