Nuova procedura di accertamento della condizione di disabilità

TUTTE LE PROVINCE CHE VIA VIA SI SONO AGGIUNTE ALLA NUOVA PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’


Sostegno scolastico: cosa cambia con la riforma della disabilità?

In rete ci sono moltissimi video che parlano di novità negative, allo stato attuale sono tutti allarmismi inutili. Nulla di quanto viene affermato trova riscontro nella normativa vigente. Rimane infatti competenza del GLO richiedere le ore di sostegno scolastico, e spetta agli Uffici Scolastici determinarne l’assegnazione DI 182/20.


Articolo Pubblicato il 16 giugno 2024 (sotto i vari aggiornamenti che ne sono seguiti)

E’  uscita la legge 62/2024, che modifica la legge 104, che fa cambiare le modalità della domanda per richiedere la condizione di disabilità, oltre ad altre cose che troverete più in basso, entrerà in vigore il 30 giugno 2024, DLgs 62 del 3 maggio 2024

Il sopracitato decreto riscrive completamente l’art. 3 della L. 104/92 ridefinendo la condizione di disabilità secondo i principi della Convenzione ONU 2007.

Il nuovo iter è stato studiato per rendere la richiesta del cittadino più semplice e veloce.

Nell’anno 2025 la nuova norma per il riconoscimento della condizione di disabilità partirà SOLO in 9 province italiane, per poi estendersi nel 2026 in tutta Italia.

Le 9 Province sono:

  • Brescia
  • Trieste
  • Forlì-cesena
  • Firenze
  • Perugia
  • Frosinone
  • Salerno
  • Catanzaro
  • Sassari

La nuova norma prevede l’invio diretto all’INPS della richiesta da parte del medico di base attraverso un certificato medico introduttivo (a pagamento secondo il tariffario del dottore), con tale certificato la pratica non dovrà quindi più essere completata con l’invio della domanda amministrativa da parte del cittadino o degli enti preposti abilitati, ovvero i patronati.

Il decreto è, inoltre, un insieme di disposizioni che mettono al centro le persone in condizioni di disabilità, quindi una tutele maggiore dei loro diritti, senza discriminazione e soprattutto senza differenza con gli altri:

1️⃣ Una nuova definizione di disabilità – Cambiano i termini: “condizione di disabilità”, sarà questo il termine utilizzato per riferirsi a tutti coloro che sono affetti da un’invalidità a fini lavorativi, da invalidità civile, oppure da handicap

– Fornisce indicazioni per poter applicare effettivamente il principio dell’accomodamento ragionevole* e per approvare e attuare un progetto di vita

2️⃣ La valutazione di base e il progetto di vita individuale. Si introduce la “valutazione di base”, che consiste in una una procedura multidisciplinare che l’INPS gestirà in modo esclusivo attraverso un’unica visita collegiale, basandosi sugli standard internazionali ICD e ICF. L’obiettivo è l’accertamento della disabilità e dell’invalidità civile, definendo anche le necessità di inclusione scolastica per i minori.

Inoltre, si sancisce il diritto a un “progetto di vita individuale”, strumento che tiene conto dei desideri e delle aspettative della persona per garantirne l’autonomia, i diritti civili e l’inclusione sociale in condizioni di parità.

3️⃣ -L’accomodamento ragionevole. In linea con la Convenzione ONU, si introduce il concetto di “accomodamento ragionevole” (art. 5-bis L. 104/1992): questo consiste in una misura di sussidio che prevede adattamenti necessari e appropriati per garantire l’esercizio dei diritti fondamentali quando e se le norme generali non siano sufficienti. Si deve procedere con queste modifiche, tuttavia, senza imporre oneri sproporzionati ai soggetti pubblici o privati coinvolti.

4️⃣ – Progetto di vita individuale. La persona con disabilità è posta al centro con il progetto di vita: l’interessato ne è il titolare, ne richiede l’attivazione e concorre direttamente alla definizione dei contenuti. Si tratta di un processo dinamico a cui è possibile apportare modifiche, integrazioni sulla base delle scelte e prospettive dell’individuo. Lo scopo, infatti, è quello di migliorarne la salute e la partecipazione attiva nei diversi contesti sociali.

5️⃣ – Libertà di scelta sul luogo di abitazione e sulla continuità dei sostegni. Alla persona con disabilità viene garantito la libertà di scelta riguardo al luogo in cui vivere. Devono essere individuate soluzioni abitative adatte e deve essere assicurata la continuità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali presso il domicilio.

6️⃣ – Unità di valutazione multidimensionale e valutazione multidimensionale. L’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) ha il compito di predisporre il progetto di vita: si tratta di una squadra multidisciplinare che include la persona con disabilità (o i suoi rappresentanti), operatori sociali, professionisti sanitari coordinatori e referenti scolastici. La procedura adotta un approccio bio-psico-sociale (basato su ICF e ICD) e si articola in quattro fasi per definire i sostegni necessari.

7️⃣ – Fondo per l’implementazione dei progetti di vita. Viene istituito un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di finanziare gli interventi e le prestazioni non coperte dai servizi territoriali ordinari. La dotazione prevista ammonta a 25 milioni di euro annui, a partire dal 2025.

8️⃣ – Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e del SIUSS. I dati del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e del SIUSS vengono integrati semplificando le varie procedure burocratiche. Grazie alla condivisione digitale delle informazioni, le commissioni mediche possono ricostruire il quadro clinico e assistenziale del richiedente in modo trasparente e veloce, riducendo l’onere per il cittadino di dover presentare documentazione cartacea.

9️⃣ – Cambiano i tempi: dovrebbe essere più breve la procedura per poter ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità:

– entro 9️⃣0️⃣ giorni la procedura dovrà essere conclusa e potrà esserci una sola proroga di 6️⃣0️⃣giorni giorni e al massimo una ulteriore di altri 6️⃣0️⃣giorni giorni, nei casi in cui sarà necessaria un’integrazione documentale specifica

– per i malati oncologici, il termine per l’apertura e la chiusura della procedura sarà di un massimo di 1️⃣5️⃣ giorni a decorrere dalla data di invio del certificato medico

– per i minori il termine per è di 3️⃣0️⃣ giorni

Ci aguriamo che i termini e soprattutto i principi contenuti in questo decreto vengano concretamente applicati e osservati da tutti.


Nelle altre province escluse dalla sperimentazione tutto rimane invariato:
  • certificato telematico dal medico di base (a pagamento)
  • completamento della pratica attraverso patronati o sito INPS (per chi volesse fare autonomamente)
  • attesa di ricezione della lettera da parte di INPS con richiesta di presentare documentazione sanitaria e/o appuntamento.

COS’È   L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE?

Il principio dell’accomodamento ragionevole è alla base del recente DL 62/24 sulla disabilità in generale.

Accomodamento ragionevole significa in sostanza che se una norma (vale anche per il regolamento di una scuola anche se paritaria) non garantisce alle persone con disabilita’ il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta’ fondamentali può essere adattata o ignorata se questo non impone un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

Esempio: permettere di far entrare a scuola un bambino alle 10 per 2 giorni a settimana per delle terapie, non  rappresenta di sicuro un onere sproporzionato o eccessivo per la scuola ma tutela il diritto fondamentale all’istruzione.


Aggiornamento del 20/02/2025:

Slitta al 2027 entrata in vigore della Riforma della Disabilità

Dal 30 settembre in altre 11 province inizierà la sperimentazione:

– Alessandria
– Lecce
– Genova
– Isernia
– Macerata
– Matera
– Palermo
– Teramo
– Vicenza
– Provincia autonoma di Trento
– Aosta


Aggiornamento 15 luglio 2025

Riforma della disabilità. Decreto interministeriale 10 aprile 2025, n. 94 , recante i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai
disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi
multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di
sperimentazione. Istruzioni operative

Messaggio INPS 2216 del 10-07-2025

Aggiornamento 19 settembre 2025

Dal 30 settembre 2025 parte la seconda fase della sperimentazione della Riforma della disabilità (d.lgs. 62/2024).

Il nuovo sistema sarà esteso ad undici province.

Novità principale: l’iter si avvia con il solo certificato medico introduttivo telematico, senza necessità di domanda amministrativa. Le pratiche con i vecchi certificati vanno concluse entro il 29 settembre 2025.


Aggiornamento 11 febbraio 2026

Dal 1 marzo 2026 si aggiungono alla sperimentazione altre 40 province:

Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia.


Aggiornamento 02 marzo 2026

Sostegno scolastico: cosa cambia con la riforma della disabilità

Per ottenere il sostegno scolastico in Italia è necessario il riconoscimento della Legge 104 da parte dell’INPS, accompagnato da una documentazione sanitaria (diagnosi funzionale, CIS solo in un paio di regione o Profilo  di Funzionamento) in cui un Neuropsichiatra Infantile (NPI) attesti il bisogno di sostegno da parte dello studente.

In alcune regioni, come Lombardia e Veneto, negli anni è stata spesso sufficiente la sola certificazione sanitaria, informalmente definita “104 scolastica”, senza il completamento dell’iter INPS.

La cosiddetta riforma della disabilità, già attiva in alcune province, entrerà progressivamente in vigore  a partire da settembre (in altre 40 province) e sarà estesa a livello nazionale dal 1 gennaio 2027.

Con l’attuazione completa della riforma, il riconoscimento formale della Legge 104 tramite INPS diventerà passaggio imprescindibile per l’assegnazione del sostegno.

Alla luce di questo scenario normativo, è corretto e opportuno che le famiglie che abbiano la “104 scolastica” inizino per tempo le pratiche per avviare la richiesta di attivazione della legge 104 presso l’INPS, così da evitare ritardi nell’attivazione delle misure di supporto scolastico.


Aggiornamento 10/04/2026

Legge 104 /92 art 3 comma 2-3. Viene introdotta una visione multidimensionale della disabilità, basata sul profilo di funzionamento e vengono cambiati i termini per definire i livelli di supporto (sostegno alla persona), che sostanzialmente individua 4 livelli:

  1. lieve
  2. medio
  3. intensivo elevato
  4. intensivo molto elevato
Sono categorie pensate per organizzare i servizi sanitari e assistenziali.

Il problema è che, nella sperimentazione, questi livelli stanno entrando anche nella scuola e vengono usati per decidere quante ore di sostegno dare ai nostri figli e figlie.

Ma attenzione: il sostegno scolastico non è una terapia, né un atto medico, è una misura educativa e didattica, un aiuto per permettere di partecipare alla vita di classe, imparare, comunicare, stare con gli altri.

La legge è chiara: le ore di sostegno si decidono nel GLO, guardando come funziona l’alunno nella scuola, non solo la diagnosi. È lì che la famiglia, i docenti e gli specialisti mettono nero su bianco di cosa c’è bisogno, dopo di è l’Ufficio Scolastico che decide quante ore effettivamente dare.

Se si usano quei livelli (lieve/medio/intensivo) per ridurre le ore rispetto a quanto emerge dal PEI, succede una cosa spiacevole: i bambini scompaiono dietro un’etichetta.

La disabilità si diagnostica, il sostegno si progetta. È un vestito su misura, cucito sui bisogni di quella persona.

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