Archivi categoria: Legge e diritti

Come devono essere i voti per gli alunni con disabilità

Uno studente con “obiettivi minimi” può avere come voto massimo solo la sufficienza?

Nel nuovo modello di PEI l’espressione “obiettivi minimi” NON ESISTE.

In alcune scuole c’è la regola che se un alunno con disabilità ha una prova personalizzata e ridotta, secondo il suo PEI, il relativo voto non può partire da 10 in quanto è una prova secondo alcuni docenti “semplificata”, cosa del tutto ERRATA, la normativa dice che i voti debbano essere espressi in decimi, quindi partire da 10, inoltre non deve essere valutato solo il prodotto finale, MA anche il percorso di apprendimento avuto dal ragazzo stesso.

Ogni alunno HA IL DIRITTO  di poter ricevere 10, ivi compresi i ragazzi con disabilità che dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi richiesti dal loro PEI.

Gli obiettivi disciplinari vanno indicati, materia per materia, nella sezione 8.2 del PEI e, nel caso il percorso porti a un titolo di studio valido, è specificato che possono essere gli stessi della classe oppure personalizzati con verifiche equipollenti.

Nel secondo caso (nel primo non ce n’è bisogno perché si confermano quelli della classe) vanno definiti anche i “criteri di valutazione”, ossia le prestazioni attese per poter considerare raggiunti questi obiettivi sia a un livello essenziale (corrispondente alla sufficienza, voto 6) ma anche ai livelli superiori (voto 7, 8 ecc.).

Ovviamente anche lo studente con disabilità può raggiungere tutti questi livelli di apprendimento, compresi più elevati, se ci riesce.

L’equivoco spesso nasce dall’uso improprio dell’espressione “obiettivi minimi” che indica la prestazione corrispondente alla sufficienza, rientrando quindi tra i criteri di valutazione, ma viene confusa con gli obiettivi di insegnamento, che sono un’altra cosa. Se si riuscisse a cancellare dal nostro vocabolario questa espressione ne guadagneremmo molto in termini di chiarezza ed equità.

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ Nota 4274 del 4 agosto 2009 pag. 18

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori!
Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!
 

Ultimi aggiornamenti sugli esami orali di maturità per i candidati con DSA a.s. 2018-2019

COLLOQUIO ESAME DI STATO 2019 CANDIDATI CON D.S.A.

In data 27 maggio u.s. Titti Gaeta e Mariangela Negrini per l’Associazione “D.S.A. – Dislessia, un limite da superare”, Paola Casagrande e Giuliana Grosso per l’Associazione “Orto del Sapere” e Mariana Briganti per l’Associazione “S.O.S. Alta Val di Cecina” sono state ricevute a Roma, presso la sede del MIUR, dal D.T. Ettore Acerra, Coordinatore nazionale Servizio Ispettivo – Coordinatore Struttura tecnica Esami di Stato, per acquisire chiarimenti riguardo la modalità di colloquio per l’esame di Maturità per i candidati con D.S.A..

In merito a ciò, in una conversazione informale, è stato rappresentato il disorientamento di famiglie e scuole, ognuna con un’ interpretazione diversa, a partire dal sorteggio delle buste alla conduzione del colloquio stesso.

Con l’autorizzazione dell’Ispettore E. Acerra, , il quale ci ha confermato che per i candidati con D.S.A. “NON” si utilizzerà la modalità del sorteggio delle buste,
si riporta di seguito quanto riferito a voce e a mezzo posta elettronica:

il colloquio dei candidati con DSA sarà improntato alla coerenza con il PDP, come peraltro già chiaramente indicato sia nel D.Lgs 62/2017 che nell’OM 205/2019 (art. 21 comma 2)
– anche la scelta del materiale da proporre al candidato per l’incipit del colloquio, scelta di competenza della Commissione d’esame, sarà effettuata con criteri di personalizzazione; si ricorda comunque che tale analisi rappresenta solo l’incipit di una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del PECUP dello studente (cfr art. 19, comma 2 OM 205/2019)
– il candidato, in sede di esame, illustra le esperienze di PCTO (ex ASL) svolte nel percorso di studi; in tale fase può presentare una relazione e/o un elaborato anche multimediale concernente tali esperienze
– sono in corso in tutti i territori e saranno completati in tempi rapidi gli incontri di formazione con i dirigenti e i docenti inseriti nell’elenco dei presidenti, al fine di fornire indicazioni omogenee che garantiscano una uniformità di comportamento di tutte le commissioni.

Nella giornata di oggi, 31 maggio, il D.T. E. Acerra ci ha riferito che martedì 4 giugno p.v. si terrà la Conferenza Nazionale di tutti i Dirigenti Tecnici del MIUR dove verrà ulteriormente ribadita e discussa la procedura dettagliata di svolgimento degli esami.

Per i candidati con D.S.A. è fondamentale la “personalizzazione”. Pertanto, noi aggiungiamo che solo se la relazione, inserita nell’allegato riservato del documento del 15 maggio, sarà ben dettagliata e calibrata ad hoc sulle esigenze ad ampio raggio dell’alunno con D.S.A., si potrà realmente tutelarlo sulla base delle sue caratteristiche e fargli concludere, con il risultato dovuto, un percorso di studio che, come è ben noto, per i nostri ragazzi è più faticoso.

Ringraziamo il D.T. Ettore Acerra per averci ricevute, per averci ascoltate con grande disponibilità e informate con chiarezza.

Auguriamo a tutti gli alunni un sereno e brillante esame di Maturità e auguriamo buon lavoro ai Docenti e alle Commissioni d’esame.

Ass. “D.S.A-Dislessia, un limite da superare”
Pres.Titti Gaeta

Ass. “Orto del Sapere”
Pres. Paola Casagrande

Ass. “S.O.S. Alta Val di Cecina”
Pres. Mariana Briganti

I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità family-friendly

Molte volte i genitori chiedono se avendo un figlio con i DSA spetta loro delle forme di lavoro flessibili, per poter seguire i ragazzi nello studio quotidiano a casa.

Legge 170 del 2010  art 6 comma 1e 2 pag 3,

La legge dice che i genitori degli alunni con DSA del primo grado di istruzione (scuola elementare e media) hanno diritto a poter beneficiare nel lavoro di forme di flessibilità oraria per garantire ai figli un’assistenza extrascolastica.

Ma dice anche che per sapere se spetta la flessibilità o no, il genitore deve controllare il contratto collettivo di lavoro nazionale (CCNL) con il quale è stato assunto, e vedere se è prevista.

Consiglio di sentire il proprio sindacato.

 

Pagamento dell’imposta di bollo sull’istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90

A volte le scuole per le copie dei PDP, del PEI e delle verifiche e di qualsiasi altro documento amministrativo chiedono il pagamento di una marca da bollo per ogni foglio, ebbene questa tassa non è dovuto, le copie devono essere date in carta semplice, a meno che non si voglia una copia conforme all’originale.

Ma si deve pagare comunque il costo delle fotocopia che può andare dai 0,25 ai 0,50 centesimi a foglio dipende dalle scuole. 

Circolare Ministeriale 16 marzo 1994

La legge 104 spetta ai ragazzi con disturbi di apprendimento?

Molti genitori di ragazzi dislessici si fanno frequentemente alcune domande: “Ma la legge 104 spetta ai dislessici?”, “C’è differenza tra 104 e indennità di frequenza?”

Cerchiamo di fare chiarezza:

Legge 104: che cos’è

La legge 104/92 è la legge che tutela le persone con handicap e i loro diritti. Può usufruire dei benefici della legge 104 chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104 art. 3 comma 1)

Quindi un minore per ottenere i benefici legati alla legge 104, devono essere presenti 3 fattori contemporaneamente:

  1. una minorazione fisica (ad esempio, un danno cerebrale), psichica (ad esempio, un ritardo mentale) o sensoriale (ad esempio, un grave deficit di vista o udito);
  2. una difficoltà di apprendimento o di relazione causata dalla minorazione di cui sopra;
  3. una situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e relazioni.
Il riconoscimento dell’handicap può essere riconosciuto come non grave oppure grave.

L’handicap si definisce grave quando la minorazione (o le minorazioni) hanno ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un’assistenza continua e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (legge 104 art. 3 comma 3)

I benefici della legge 104 sono diversi a seconda che l’handicap sia considerato grave o non grave.

Indennità di frequenza: è necessario il riconoscimento legge 104?

Per richiedere l’indennità di frequenza non è necessario il riconoscimento della legge 104.

L’indennità di frequenza è stata introdotta con la legge 289 nel 1990, questa è un beneficio economico riservato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.

Un soggetto può ottenere entrambi i riconoscimenti, poiché l’uno non esclude l’altro, i casi possono essere:
  • si può avere il riconoscimento 104 e non usufruire di indennità di frequenza;
  • non avere il riconoscimento 104 ma usufruire di indennità di frequenza.

Da qualche anno si possono presentare insieme le richieste di indennità di frequenza e di riconoscimento 104. E anche la visita si svolge in contemporanea.

 Riconoscimento legge 104: ecco come si richiede

Per inoltrare la richiesta per il riconoscimento 104 si seguono gli stessi passaggi necessari per richiederel’indennità di frequenza.

Per questo si può presentare una domanda unica chiedendo sia l’indennità di frequenza sia il riconoscimento 104.

La commissione sarà la stessa di quando si richiede l’indennità di frequenza, in più è presente in commissione la figura di un membro esperto, ad esempio, il neuropsichiatra infantile, nel caso di un DSA e dall’assistente sociale.

Legge 104: perché si richiede

I genitori fanno richiesta della legge 104 soprattutto per ottenere i seguenti benefici:

  • Insegnante di sostegno
  • Permessi lavorativi retribuiti, che consistono in 2 ore al giorno fino ai tre anni di vita del bambino, 3 giorni lavorativi al mese in seguito; congedi parentali fino al 12° anno di vita.

L’insegnante di sostegno può essere richiesto anche nel caso il proprio figlio abbia ottenuto un riconoscimento di handicap non grave.

I permessi retribuiti ti spettano solo se tuo figlio ha un handicap grave (riconosciuto come tale dalla commissione).

DSA: legge 104

Ottenere il riconoscimento 104 per un DSA è difficile.

L’INPS non ha prodotto linee guida sui DSA e ogni commissione si regola a proprio modo.

Quindi, stando alle statistiche, è molto raro la possibilità che un DSA venga considerato portatore di una difficoltà di apprendimento conseguente a una minorazione fisica o psichica o sensoriale, ed è quasi impossibile ottenere il riconoscimento di handicap in stato di gravità.

Ne consegue che per i genitori di bambini e ragazzi con DSA non è quasi mai possibile fruire dei permessi 104 concessi a chi ha figli portatori di handicap in stato di gravità.

L’altro importante beneficio fruibile grazie al riconoscimento 104 è la presenza dell’insegnante di sostegno a scuola: le probabilità di ottenere tale agevolazione sono ridotte, ma non nulle.

Il riconoscimento 104 porta benefici a chi ha un DSA?

Poiché ad una persona con DSA difficilmente viene riconosciuto l’handicap grave, l’unica agevolazione che può ottenere è l’assegnazione dell’insegnante di sostegno.

Se un genitore ottiene il riconoscimento dell’handicap per il proprio figlio DSA, ora si deve chiedere se fosse opportuno richiedere l’assegnazione di insegnante di sostegno. IL genitore non è obbligato a comunicarlo alla scuola, nè tantomeno a richiedere l’attribuzione di ore di sostegno scolastico.