Con il nuovo modello di PEI ci sarà per gli alunni delle scuole superiore la possibilità di avere un percorso con obiettivi ridotti e prove equipollenti (prima dette prove erano previste solo per gli Esami di stato). A parte le prove in braille, e prove audio, cosa si intende esattamente, facendo degli esempi, per prove equipollenti?
In realtà da tempo si potevano sostenere prove equipollenti anche nella valutazione intermedia, ma di solito venivano chiamate in questo modo solo all’esame di stato.
Equipollente significa dello stesso valore.
Sono delle verifiche personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi o le competenze previste per tutti.
Rientrano di fatto nelle modalità di verifica (V. Linee Guida PEI pag. 36).
Possono essere omessi contenuti considerati non essenziali, può essere consentita la consultazione di prontuari o glossari, si possono allungare i tempi o ridurre quantitativamente il numero di esercizi o domande…
Se una verifica di matematica prevede la soluzione di 6 problemi, in una prova equipollente possono essere ridotti di numero ma conservando un analogo livello di difficoltà.
Gli esami di Stato degli alunni con disabilità, regolati oggi dal DL 62/17 e dalle ordinanze annuali.
Il DL 62/17 non contiene nessuna definizione di prove equipollenti ma dice solo che decidere se la tipologia delle prove ha valore equipollente spetta al consiglio di classe (art. 20 c. 1) mentre spetta alla commissione decidere sulle specifiche prove.