Cosa si intende per prove Equipollenti

Equipollente significa dello stesso valore.
  • Una interrogazione orale è di sicuro equipollente di una scritta, anche se la forma è diversa, se gli argomenti richiesti sono sostanzialmente gli stessi.
  • Allo stesso modo la verifica può essere a domande chiuse anziché aperte.
  • Anche il numero delle domande o degli esercizi può essere ridotto, pur conservando l’equipollenza, se si seleziona un campione di domande significativo.

In pratica sono delle verifiche personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi o le competenze previste per tutti.

In caso di disabilità, gli obiettivi da raggiungere non sono necessariamente identici a quelli della classe anche se la programmazione personalizzata porta ad un diploma valido ed è nel PEI che si decide quali adattamenti sono possibili.

L’equipollenza delle verifiche sarà poi valutata in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe, ma le differenze non dovrebbero essere mai sostanziali.

Possono essere omessi contenuti considerati non essenziali, può essere consentita la consultazione di prontuari o glossari, si possono allungare i tempi o ridurre quantitativamente il numero di esercizi o domande…

Se una verifica di matematica prevede la soluzione di 6 problemi, in una prova equipollente possono essere ridotti di numero ma conservando un analogo livello di difficoltà.

Dalle Linee Guida PEI Allegato al Dlgs 153/23 pag. 37-38, si legge.

“B – Con l’opzione “B” si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni
ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l’autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che
possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi
per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe. “

Sempre dalle linee guida a pag. 29 troviamo scritto:

” A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni
funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare
tempi aggiuntivi;
− l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a
completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito
della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità,
comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra
una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di
svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà
nell’applicazione di procedure.”


Gli esami di Stato degli alunni con disabilità sono regolati dal DL 62/17 e dalle ordinanze annuali.


Il DL 62/17 non contiene nessuna definizione di prove equipollenti ma dice solo che decidere se la tipologia delle prove ha valore equipollente spetta al consiglio di classe (art. 20 c. 1) mentre spetta alla commissione decidere sulle specifiche prove.


Articolo dell’avv. Salvatore Nocera: Per evitare problemi, serve una definizione normativa di “prove equipollenti


Articolo dell’ispettore Max Bruschi: A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

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