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Per chi deve fare il rinnovo della L.104/92 per cambio di scuola c’è una circolare che semplifica la pratica

asilo-disabiliPer quei genitori che stanno “cercando” di fare il rinnovo della L. 104 del proprio figlio per l’iscrizione dello stesso alla nuova scuola, cosa che sto facendo io per il mio (passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)  e che trovano ostacoli, in quanto gli enti preposti a svolgere questo servizio (le varie ASL) sono oberate di lavoro e non riescono a fornire diagnosi funzionali in tempi utili, ho trovato questo articolo di cui ne estrapolo  una parte………..spero possa essere utile!

“Nell’agosto dello scorso anno è stata approvata una importante norma (la Legge-114-2014) che, fra l’altro, aveva l’intento di semplificare le procedure di accertamento e di revisione delle minorazioni civili.

Una novità particolarmente rilevante riguarda proprio le visite di revisione. Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/92) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione.A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Viene inoltre definita una vota per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla convocazione (non all’ASL né al Cittadino). 

Criteri operativi per le visite di rivedibilità

A qualche mese di distanza INPS ha fissato i criteri operativi con propria circolare n. 10 del 23 gennaio 2015. In realtà INPS forza a suo favore l’applicazione del disposto legislativo.

La circolare infatti dispone che INPS non solo convoca a visita l’invalido (o sordo o cieco) in possesso di verbale che prevede una revisione, ma effettua anche materialmente e direttamente la visita.

In tal modo INPS “estromette” totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate. Da ciò derivano vantaggi e svantaggi per il Cittadino: da un lato i tempi dovrebbero essere abbreviati non essendoci più il “passaggio” di verbali da ASL a INPS. Dall’altro però il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi.

Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all’INPS.”

Fonte: www.handylex.org

Ricorso bocciatura

La fine della scuola coincide nella gioia di molti ragazzi che vengono premiati con la promozione e la disperazione e il rammarico di quelli che non ce l’hanno fatta…….

E’ bene precisare che, i ragazzi con DSA come qualsiasi altro ragazzo come i ragazzi con legge 104 (handicap) possono essere bocciati, le leggi gatantiscono loro un metodo di studio personalizzato, ma se non raggiungono almeno gli obbiettivi minimi è meglio fermarli per un anno per dar loro la possibilità di completare al meglio la loro formazione.

Stesso discorso nel caso di debiti, in questo caso, assicuratevi che  non venga dato TUTTO il programma,  questo dovrà essere ridotto pur mirando al raggiungimento degli obiettivi minimi,  gli argomenti saranno comunicati prima,come fosse un’interrogazione programmata, quindi come da PDP

QUINDI TUTI POSSONO ESSERE BOCCIATI O “RIMANDATI”

La bocciatura è sempre giusta?  Ci si può opporre?  Come ?

A  volte però il sistema scolastico non è perfetto, alcune carenze, disattenzioni e addirittura prese di posizioni di alcuni insegnanti, influenzano negativamente la vita scolastica dei loro studenti.

I fattori negativi messi in atto dalla scuola possono essere numerosi, nel caso di ragazzi con disurbo di apprendimento, un esempio può essere il non fare il Piano Didattico personalizzato (PDP) e il non applicarlo.

Nel caso si pensi che la scuola non si sia impegnata abbastanza nell’aiutare la formazione del ragazzo, si può fare ricorso.

Il ricorso va fatto direttamente al Dirigente Scolastico a norma del DPR 275/1999, art. 14, comma 7.

La scuola deve poi pronunciarsi entro 30 giorni dal reclamo.

I TEMPI PER FARE RICORSO (PRIMO CASO)

Sono 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati. 

Nel caso la scuola non accettasse il ricorso, ci si deve presentare al provveditorato della propria città e fare ricorso,  il ragazzo dovrà presentarsi personalmente accompagnato dei genitori, qua verranno spiegati i motivi per i quali si ritiene illecita la decisione della scuola.

L’ufficio stesso, si metterà direttamente in contatto con la scuola e potrà entrare in possesso dei verbali redatti, raccogliendo prove oggettive che potranno aiutare lo studente nel ricorso.

Lo stesso Dirigente Scolastico Regionale, una volta finita la fase istruttoria, potrà prendere una decisione definitiva, consultando
l’opinione dell’Organo di Garanzia Provinciale che in questo caso è vincolante. Tale organo è costituito da due studenti indicati dalla consulta provinciale, da tre insegnanti e da un genitore segnalati dal Consiglio Scolastico della provincia, ed è guidato da una persona di comprovate “qualità morali e civili”.

I TEMPI PER FARE RICORSO (SECONDO CASO)

Non devono trascorrere più di 30 giorni dall’avvenuta notifica di bocciatura. La risposta piò arrivare anche in 90 giorni. non ci sono spese da affrontare da parte della famiglia,  la non risposta equivale e verdetto negativo, se non ci si ritiene soddisfatti del risulatato si può far ricorso al T.A.R.

SE SI RITIENE CHE LA MANCANZA DA PARTE DELLA SCUOLA SIA MOLTO GRAVE (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) CI SI PUO’ RIVOLGERE DIRETTAMENTE AL T.A.R (Tribunale Regionale Amministrativo)

In questo caso bisogna rivolgersi ad un avvocato, che nominerà la famiglia “parte lesa”, e agirà nel modo che riterrà più opportuno.

Per questo tipo di azione la famiglia dovrà sostenere spese importanti e, visto i tempi burocratici, si rischia di dover iniziare l’anno scolastico nella stessa classe del ragazzo.

TEMPI PER FAR RICORSO AL T.A.R.

Bisogna far ricorso entro 60 giorni dalla notifica della bocciatura, e il  verdetto del tribunale amministrativo regionale ci sarà dopo almeno altri 60 giorni.

CONSIGLIO

Cercate di controllare il lavoro scolastico di vostro figlio e l’operato dei sui insegnanti in modo da intervenire per tempo ad ogni “inconveniente”, ma se foste costretti a fare ricorso, abbiate la premura di cambiare scuola, onde evitare ripercussioni sul ragazzo.

Un’interessante circolare dell’ 11 giugno dell’U.s.r. per l’Umbria riepiloga la procedura corretta da adottare in caso di contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato.

 

Nota MIUR contenzioso scrutini ed  esami

Lingua straniera: dispensa o esonero?

AlunnoLa normativa attuale (L. 170/2010 e D.L. 5669/2011 e Linee guida ad esso allegate) prevede per lo studente dislessico (qualora lo specialista certifichi la gravità del disturbo) la possibilità di essere DISPENSATO dalle prove scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato e perfino di essere ESONERATO dallo studio della materia.

I due termini sono spesso usati come sinonimi ma ATTENZIONE sono molto diversi, quindi attenzione al loro uso.

DISPENSA

Lo studente DISPENSATO dalle prove scritte, dovrà svolgere la disciplina solo oralmente, questo per evitare che le differenze fra la lingua  scritta e l’orale possano creare troppa confusione nel ragazzo con DSA, dalle Linee Guida (allegate al decreto attuativo della legge 170 5669/11) pag. 20:

“…in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla VALUTAZIONE nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe”

Ovviamente la dispensa dallo scritto vale solo per le verifiche (ai fini della valutazione) e per gli esami , questa infatti non esclude la possibilità per lo studente di usare la scrittura durante le normali attività didattiche, studio in classe e a casa, compiti ed altro.

Non è invece possibille fare il contrario cioè dispensare dall’orale e fare solo lo scritto.

ESONERO

Cosa ben diversa si ha quando si chiede l’ESONERO dalla materia, allo studente con DSA esonerato dalla lingua straniera, non sarà richiesta nessuna prestazione per quella disciplina, quindi niente verifiche (scritte o orali),  compiti a casa e niente prova agli esami, DM 741/17 art. 14 comma 10:
«10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma».

Per “prove differenziate coerenti con il percorso svolto” si intende ovviamente un esame organizzato in modo diverso, senza le prove delle lingue esonerate, non prove diverse di inglese o dell’altra lingua altrimenti non ci sarebbe esonero.

Ora però bisogna distinguere fra i corsi di studio;

Alla  secondaria di I grado (scuola media)

La dispensa è regolata dal DM 5669 del 2011 art. 6 comma 5

Quindi i requisiti per averla devono essere 3:
  1. richiesta dello specialista nella certificazione di DSA
  2. richiesta dalla parte della famiglia o dello studente se maggiorenne
  3. richiesta approvata da parte del consiglio dei docenti

L’esonero porterà al diploma e nello stesso non verrà fatta menzione della differenziazione dell’esame finale.

DL 62 del 2017 art. 11 comma da 9 a 15 pag 11-12

Per avere l’esonero il Dlgs 741 del 2017 art 14 comma 10 dice che deve essere lo specialista clinico che ha redatto la certificazione a richierlo sulla certificazione stessa “10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dali’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.”

Ma il  DL 62 del 2017 dice che basta anche che sia la famiglia a richiederlo “13. In casi di particolare gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.”

ATTENZIONE GENITORI se ci sarà l'esonero dalla I lingua straniera (inglese) nella scuola secondaria di primo grado, anche se il ragazzo avrà un regolare diploma di fine I° ciclo, alla scuola secondaria di II° grado non avendo avuto le basi si ritroverà molto indietro rispetto ai compagni e sarà molto più difficile colmare il divario e arrivare alla sufficienza, con un nuovo esonerò si accetterà un proogramma diferenziato, che non porterà al diploma.  Se l'esonero, invece, riguarderà la seconda lingua straniera e lo studente pensa di  scegliere una scuola superiore che nel suo corso di studio non abbia la seconda lingua, allora la  cosa è da valutare...

Alla  secondaria di II grado (scuole superiori)

La dispensa dallo scritto delle lingue straniere è prevista dal DL 5669 del 2011, art. 6 c. 5.

La dispensa è regolata dal DM 5669 del 2011 art. 6 comma 5

Quindi i requisiti per averla devono essere 3:
  1. richiesta dello specialista nella certificazione di DSA
  2. richiesta dalla parte della famiglia o dello studente se maggiorenne
  3. richiesta approvata da parte del consiglio dei docenti

ATTENZIONE Per particolari corsi di studi tipo il liceo linguistico, lo specialista può proporla ma la decisione spetta al consiglio di classe che può negarla quando il corso di studi richiede competenze particolari nella lingua straniera che necessariamente devono comprendere anche la produzione scritta.

La dispensa dallo scritto porterà al diploma regolare.

L’esonero porterà  ripercussioni molto pesanti sullo studente, il quale non conseguirà il Diploma di scuola superiore ma solo un’attestato dei crediti formativi e non potrà accedere all’università, questo perchè di fatto farà un percorso “diffenziato”.


 

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR (domande finali)

Qua il filmato per intero e le slide

Lingue straniere slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del  2018, (qua il power point intero).


ATTENZIONE:

L’esonero dalle lingue straniere è possibile solo se il PDP è stato redatto per i  DSA, in tutti gli altri casi di BES  (Bisogni educativi Speciali) che non rientrano nella legge 170 del 2010, non è possibile,

La normativa di riferimento attualmente è la nota ministeriale 5772 del 2019  che, a pag. 2, dice:
«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata».

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Quali sono gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e che si possono inserire nel PDP

 

L’elenco riportato di seguito rappresenta alcuni strumenti che si possono utilizzare. Non può essere considerato un elenco esaustivo, poiché gli strumenti compensativi, paradossalmente, possono essere quasi infiniti: se ne indicassimo cento, finiremmo per escludere tutti gli altri.

Per queso motivo la normativa preferisce indicare una definizione e mette le parole “ECC.” Oppure “ESEMPIO”.

I SISTEMI COMPENSATIVI  E DISPENSATIVI (spiegati punto per punto)

Tutti possono essere inseriti nel PDP, o solo alcuni,  a seconda del livello di gravità del disturbo e dal bisogno dello studente:

Per le verifiche E’ opportuno far scrivere nel PDP SOLO UNA VERIFICA (orale o scritta) con un massimo di 3-4 a settimana.
Verifiche Scritte e orali DEVONO essere programmate, cioè l’alunno deve essere informato con qualche giorno di anticipo (4-5-6) sulla data della verifica e sugli argomenti, quindi NIENTE verifiche a sorpresa o di punizione, va anche specificato COME l’insegnante deve comunicare una verifica programmata allo studente:

– vanno scritte dallo studente nel diario?  C’è bisogno del controllo del docente che tutto sia scritto bene?
– vanno scritte dal docente nel registro elettronico nella parte  visibile solo allo studente?
– Se alla data prevista per la verifica (interrogazione) lo studente è assente, come procedere alla verifica? Va riprogrammata? O ci sarà il primo giorno del ritorno in classe dello studente e che ci sarà quella data disciplina?)
Verifiche scritte strutturate Devono essere strutturate secondo il profilo di finzionamento dello studente leggere

(Possono essere fatte a risposta multipla, vero/falso e miste ed hanno lo stesso valore di quelle a domande esclusivamente aperte.) 

Verifiche scritte fatte con il PC Per gli studenti che utilizzano dispositivi elettronici in classe, tipo PC o Tablet, le verifiche devono essere in formato digitale (PDF), così da permettere allo studente l’uso del sintetizzatore vocale per la lettura e del correttore ortografico per la scrittura.
Verifiche scritte cartacee Se si utilizzano fotocopie, queste devono essere nitide (a volte vengono dati dei veri “orrori”) e se ci fossero testi bucati gli spazi devono essere fatti in modo da consentire ad un ragazzo con scarso senso dello spazio e dell’ordine e con una grafia “incerta” (caratteristica dei DSA) di poterci scrivere, quindi nel caso è bene modificarle aggiungendo più spazio.

Se sono predisposte dall’insegnante queste devono essere strutturate leggere

Compensazione orale delle verifiche scritte Le verifiche scritte deficitarie possono avere una compensazione orale (linee guida) per il voto non deve essere fatta la media matematica leggere
Valutazione verifiche Verifiche orali:  NON DEVE ESSERE VALUTATO il modo in cui il ragazzo espone l’argomento (balbettio, pause fra una parola e l’altra, lentezza, ecc..)  ma bensì cosa nel complesso viene detto.

Veriiche scritte:  si deve valutare cosa viene scritto e non la forma in cui viene scritto (non gli errori ortografici)

Per garantire pari opportunità a tutti gli studenti E’ possibile prevedere verifiche con più tempo a disposizione oppure con una riduzione dei contenuti richiesti. La riduzione non comporta una semplificazione del valore della prova, che rimane di eguale significato e importanza rispetto a quella proposta al resto della classe. In questo modo, la valutazione non subirà alcuna riduzione del voto, poiché l’obiettivo è misurare le competenze acquisite e non penalizzare lo studente per le modalità di svolgimento.
Lingue straniere

clicca per ingrandire

Valgono tutti gli accorgimenti scritti in precedenza con in più:

  • Valorizzare la capacità di farsi comprendere in orale e in forma scritta anche se in modo non del tutto corretto (Linee guida pag 20) 
  • ESONERODISPENSA dallo scritto, i due termini usati spesso come sinonimi sono in realtà molto diversi e portano effetti molto diversi fra loro (alle scuole superiori l’esonero non porta al diploma ma a un attestato dei crediti formativi) leggere
Mappe Concettuali Gli studenti devono poter usare mappe concettuali, mappe procedurali , tabelle grammaticali e formulari durante le verifiche (orali e scritte) e secondo la normativa, non devono essere penalizzati con un voto inferiore per il loro utilizzo perché non sono dei facilitatori  (DM 5669 del 2011). 
Strumenti tecnologici (consiglio il PC) Sintetizzatore vocale (es. LeggiXme o simili), permette ai ragazzi di ascoltare e quindi “leggere un testo con le orecchie”  compensando difficoltà di compreensione del testo e velocità di lettura.
  EDITOR DI TESTO CON CORRETTORE ORTOGRAFICO,  (Open Office o Libre Office sono gratuiti), in modo che possano ascoltare e vedere ciò che hanno scritto e correggere al bisogno.
  Libri di testo scolastici digitali che si possono scaricare dai codici di copertina dei libri cartacei o ordinare da LibroAID se si è soci AID. 
  Vocabolari digitali di tutte le lingue (offline)
  Registratore, per poter registrare le lezioni in classe, senza così essere costretti a prendere appunti, operazione molto difficile x un DSA. leggere non esiste una violazione alla privacy
  Programmi OCR,  serve per digitalizzare le immagini o fotografie di testi, utilissimo per libri per i quali non si ha la copia diigitale o per fotocopieo altri usi (qui spiegazioni per l’utilizzo).
  Uso di programmi o App per scrivere la matematica (non risolutori di esercizi) SOLO per scrivere.
  Uso di PC personale (Tablet)  da utilizzare a scuola e agli esami di fine ciclo leggere
Smartphone Uso dello smartphone per essere utilizzato come strumento compensativo:

  • fotografare lavagna o appunti dai quaderni dei compagni
  • registrare le lezioni
  • altro
Calcolatrice Spesso necessaria anche per chi non è discalculico, perchè la dislessia è una mancata decodifica dei simboli scritti, e i numeri sono simboli, che possono essere scritti male, riportati male, invertiti (es. 15 -51 oppure 3/4- 4/3) ecc…

Per la primaria il programma LeggiXme, ha oltre alle varie cose, una calcolatrice parlante. 

Alle superiori è necessaria scientifica da individuare fra quelle che il MIM concede agli esami, esce una lista tutti gli anni.

Dispense

Dispensa dall’imparare a memoria (tutte le discipline)

è comune nei ragazzi con DSA dei “deficit” di memoria più o meno severi (vedere certificazione), quindi per loro è particolarmente gravoso, se non impossibile, imparare a memoria qualcosa, che sia una poesia una definizione , una formula, una coniugazione di un verbo (ecco perchè si utilizzano mappe, tabelle e formulari, vedere Linee guida).
Dispensa dalla completezza dei compiti a casa è comune nei ragazzi con DSA la lentezza esecutiva, quindi necessitano di un riduzione dei compitti a casa, come va fatta questa riduzione va decisa dall’insegnante e scritta nel PDP non lasciata alla libera interpretazione del ragazzo, della famiglia, o di chi lo segue.
Dispensa dalla lettura in classe a voce alta questo per non turbare il ragazzo, per il suo disturbo di lettura e porlo davanti allo scherno della classe.
Dispensa dalla copiatura alla lavagna come compensativo fotografare la lavagna
Dispensa dal prendere appunti come compensativo dispense date all’insegnante o fotografare il quaderno con gli appunti di un compagno con una grafia comprensibile
Dispensa dallo scrivere i compiti sul diario È frequente che i ragazzi con DSA commettano errori nella scrittura dei compiti sul diario: spesso sbagliano la data, il numero delle pagine o quello degli esercizi da svolgere, altro. Questo comporta notevoli difficoltà anche per i genitori, che si ritrovano a dover passare molto tempo al telefono con i compagni di classe per riuscire a recuperare i compiti corretti da eseguire.

Si compensa con i compiti scritti sul registro elettronico.

Dispensa dallo scrivere in corsivo Quindi scrivere in stampato (maiuscolo e/o minuscolo), questa è una dispensa che potrebbe essere omessa, in quanto ogni studente dovrebbe avere la possibilità di scegliere il modo di scrivere più congeniale, ma in alcune scuole è meglio metterlo nero su bianco.

Qui i codici che alcune volte vengono  utilizzati nei PDP per gli strumenti compensativi e le misure Dispensative.

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MAPPA INTERATTIVA DI ALCUNI STRUMENTI TECNOLOGICI

Per ogni funzione ci sono più scelte, a seconda delle necessità individuali, la maggior parte sono gratis ma ce n’è qualcuno anche a pagamento:

A mio parere questi programmi sono essenziali, poi in questa pagina ne trovate molti altri, per matematica, tecnologia, diari, e molto altro.

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Far usare gli strumenti compensativi NON significa facilitare lo studente, infatti “sono misure che non violano l’imparzialità, ma al contrario mettono il dislessico sullo stesso piano dei suoi compagni” .

Alcuni insegnanti (molti purtroppo) tendono a vedere gli strumenti compensativi e dispensativi come FACILITATORI.

MA E’ UNA VISIONE DEL TUTTO ERRATA infatti gli strumenti “semplicemente”sostituiscono  la prestazione richiesta resa deficitaria dal disturbo, esattamente come gli occhiali sostituiscono la capacità visiva di un miope.

Linee guida pag. 7

“Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo”.

Sempre le linee guida a pag 7 dicono che sono gli insegnanti che dovrebbero insegnare agli alunni l’utilizzo degli strumenti:

“L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA”.

Con il giusto aiuto il bambino/ragazzo può superare le sue difficoltà specifiche, potenziando al massimo le sue capacità.

Ognuno deve trovare il “SUO” metodo di studio (con l’utilizzo di tutti gli strumenti possibili) che lo aiuteranno ad affrontare l’apprendimento nel modo più sereno possibile dandogli la possibilità di studiare esattamente come tutti gli altri ragazzi ma soprattutto lo renderanno autonomo nella gestione dello studio.

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AVVISO

Le indicazioni cliniche sulle misure compensative e dispensative riportate dall’equipe nel servizio di neuropsichiatria nella  certificazione sono un suggerimento operativo da parte di esperti   il consiglio di classe non è obbligato ad accettarli, soprattutto se ci sono altri strumenti che possono essere sostituiti a quelli suggeriti dall’equipe e che gli insegnanti ritengono più proficui, certo è che se un clinico suggerisce uno strumento e la scuola non lo accetta, se ne prende tutta la responsabilità.

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Normative di riferimento

La legge 170 del 08/10/2010  tutela gli studenti con DSA, l’art. 5  dice che al bambino/ragazzo con certificazione di DSA vengono  “garantiti:

  • a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti
  • b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
    della qualità dei concetti da apprendere

e all’art. 3 sempre della legge 170/10

“3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne
l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi”

in virtù del sopracitato articolo il PDP è sempre revisionabile, se non produce i suoi “frutti”.

Dalle Linee guida per i DSA allegate al Decreto attuativo della legge 170/10 D,lgs 5669/11 a pag 3 dicono: “…la legge 170/2010, rivolta ad alunni che necessitano, oltre ai prioritari interventi di didattica individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti e
misure che derogano da alcune prestazioni richieste dalla scuola. Per consentire, pertanto, agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, devono essere riarticolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola……

Le Linee guida………...indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA“. 

A pag. 6 sempe delle Linee Guida si legge:

“Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di apprendimento dello studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici”.

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Misure compensative dispensative slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del  2018, dove sono messe in evidenza strumenti – difficoltà da compensare – vantaggi nell’uso dello strumento, (qua il power point intero).