Cosa significa programmazione didattica per “obiettivi minimi”?

Il termine obiettivo minimo non è mai stato riportato in alcuna norma ufficiale.

Ciò significa che, pur non essendone vietato l’uso, questa espressione non gode di un riconoscimento formale né di una definizione condivisa.

Proprio per questo motivo genera spesso equivoci: può essere interpretata come un livello di apprendimento “basilare”, come un traguardo semplificato, come una soglia di accettabilità o, ancora, come un obiettivo ridotto per particolari situazioni. La mancanza di una formulazione chiara apre la strada a fraintendimenti che rischiano di creare disallineamenti tra docenti, studenti e famiglie.

Per evitare ambiguità, sarebbe opportuno abbandonare l’espressione obiettivo minimo o, almeno, utilizzarla solo dopo averne esplicitato con precisione il significato.

Una scelta terminologica più corretta, coerente con l’impianto normativo e con le indicazioni didattiche attuali, è parlare di nuclei fondanti: quegli elementi essenziali, irrinunciabili, che costituiscono il cuore della disciplina e che orientano sia la progettazione didattica sia la valutazione.

Riferirsi ai nuclei fondanti consente di mantenere chiarezza, coerenza e trasparenza, evitando interpretazioni divergenti e ponendo al centro ciò che davvero conta nell’apprendimento degli studenti.

Arrivare agli obiettivi minimi significa, in parole semplici, raggiungere la sufficienza, cioè il voto 6. Questo principio vale per tutte le tipologie di studenti: per essere ammesso alla classe successiva, infatti, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza in tutte le discipline.

CONCLUSIONE: il programma per “obiettivi minimi” NON esiste o meglio esiste per TUTTI, quindi non ha senso dire che un ragazzo con disabilità ” ha un programma per obiettivi minimi”.

In alcune scuole circola l’idea che, quando un alunno con disabilità svolge una prova personalizzata o ridotta – come previsto nel suo PEI – il voto non possa partire da 10, perché considerata da alcuni docenti una prova “semplificata”.
Si tratta di un’interpretazione totalmente errata.

La normativa stabilisce chiaramente che i voti devono essere espressi in decimi, quindi tutti gli studenti partono da 10, indipendentemente dal fatto che la prova sia personalizzata, adattata o costruita sulla base del PEI. Inoltre, la valutazione non deve limitarsi al prodotto finale, ma deve considerare anche il percorso di apprendimento, l’impegno, i progressi e la coerenza con gli obiettivi previsti.

Ogni alunno ha il diritto di poter conseguire 10, compresi gli studenti con disabilità, se dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi stabiliti nel loro PEI. La personalizzazione non riduce il valore del loro lavoro: rende la valutazione più equa, più corretta e davvero rispettosa del principio di inclusione.

Oggi con l’applicazione del “nuovo PEI” Dlgs 182 del 2020 e del Dlgs 153 del 2023 che lo ha modificato, la dicitura corretta è Obiettivi personalizzati.
 
Gli  OBIETTIVI PERSONALIZZATI, sono obiettivi “tarati” su quel determinato studente con “particolari” caratteristiche (Legge 104/92).
 
Per gli studenti con disabilità è possibile ridurre gli obiettivi della classe fino ai contenuti ritenuti essenziali (della disciplina) rimanendo tuttavia dentro la programmazione della classe.
 
Per gli studenti con disabilità anche i criteri di valutazione possono essere personalizzati e in questo caso vanno definiti nel PEI (sez. 8.2) materia per materia.
 

Nel primo ciclo

Tutte le personalizzazioni portano al diploma.

Nel secondo ciclo

Meglio parlare di equipollenza delle prove, perchè la non equipollenza non porta al diploma.

La situazione degli studenti con DSA è diversa perchè la programmazione didattica deve essere la stessa della classe.

Questi studenti sostengono le verifiche e le prove degli esami uguali ai loro compagni, ma  strutturate secondo i loro bisogni e specificati nel PDP e dispensati dalle prestazioni “non essenziali”, (tempi aggiuntivi e uso di strumenti compensativi ed entro certi limiti è possibile personalizzare i criteri di valutazione, ad esempio assegnando maggior peso ai contenuti e meno alla forma) Legge 170 del 2010 che, all’art. 5 comma 2/b dice che le scuole garantiscono
«l’introduzione di strumenti compensativi nonche’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da apprendere».

 

Di seguito sono riportate alcune Normative per gli studenti con disabilità

La valutazione va rapportata al PEI 

Per il primo ciclo  Dlgs 62  del 2017 art. 11 c. 1

“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e’ riferita al
comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base dei
documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 10.”

Per il secondo ciclo DPR 122 del 2009 art. 9 c. 1

“1. La valutazione degli alunni con disabilita’ certificata nelle
forme e con le modalita’ previste dalle disposizioni in vigore e’
riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte
sulla base del piano educativo individualizzato previsto
dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, ed e’ espressa con voto in decimi
secondo le modalita’ e condizioni indicate nei precedenti articoli”

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ Nota 4274 del 4 agosto 2009 pag. 18

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!

Nel caso specifico si parla di ragazzo con DSA, ma vale lo stesso principio (e a maggior ragione) per i ragazzi  con disabilità.

Chiarimenti su obbiettivi minimi ed esami di maturità

Vedere anche questo articolo: Un ragazzo che usa strumenti compensativi può prendere voti alti?

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