Negli ultimi anni, alcuni insegnanti ritengono necessario approvare le mappe concettuali qualche giorno prima delle verifiche.
Facciamo chiarezza. Non esiste alcuna legge, linea guida, decreto o nota ministeriale che preveda l’obbligo per lo studente di far “approvare” le mappe prima della verifica e soprattutto l’uso nelle verifiche non è subordinata all’approvazione da parte dei docenti.
La normativa garantisce il diritto all’uso nelle verifiche intermedie e negli esami finali di fine ciclo (Legge 170/2010 + Dlgs 5669/11 + Linee Guida allegate 2011).
Da dove nasce allora questa prassi?
Da un’interpretazione didattica, non normativa: alcuni docenti chiedono di visionare le mappe per assicurarsi che non siano riassunti o “scorciatoie”.
È una collaborazione possibile, ma non può diventare un vincolo né una condizione per farle usare.
ATTENZIONE:Le mappe non devono essere riassunti camuffati da mappe (per uno studente con DSA sarebbero cotroproducenti, un’eccessiva quantità di parole nella mappa non facilita il recupero delle informazioni, ma può addirittura ostacolarlo.)
Si sconsiglia l'uso di programmi, siti o altro che utilizzano l'intelligenza artificiale e che fanno le mappe in automatico (sono geeneralemtne troppo "ricche").
La richiesta preventiva delle mappe rappresenta non poche difficoltà per gli studenti.
Le mappe, infatti, sono strumenti di studio personali, in continua evoluzione, che ogni studente adatta al proprio metodo di apprendimento. Può capitare che uno ragazzo senta il bisogno di modificarle anche il giorno prima di una verifica, per renderle più efficaci o chiare, ma con l’approvazione in anticipo questa modifica non è più possibile.
se dopo aver realizzato la propria mappa il docente non la approva e non c’è tempo per crearne un’altra e sottoporla nuovamente all’approvazione, cosa accade? Si lascia l’alunno senza il suo strumento di supporto, privandolo di un aiuto fondamentale per affrontare la prova con serenità e pari opportunità? Si ricorda che la normativa garantisce l’uso di strumenti compensativi, un regolamento scolastico o la volontà di un docente non può andare contro una legge dello Stato.
Le mappe sono uno strumento compensativo personale, pensato per aiutare l’alunno ad accedere ai contenuti in autonomia, rappresentano il ragionamento personale dello studente, la sua rielaborazione e il modo in cui ha interiorizzato i contenuti. Pretendere di correggerla prima della prova significa interferire con un processo cognitivo individuale.
Se la mappa, per qualsiasi motivo, dovesse contenere errori, sarà lo studente a risponderne, come accade per tutti gli altri studenti quando affrontano una verifica non avendo capito pienamente l’argomento, fa parte del processo di apprendimento e di crescita assumersi la responsabilità del proprio lavoro e dei propri strumenti di studio.
Come fare in questi casi?
Prima di tutto bisogna creare mappe composte da poche parole, sostituendo i concetti con disegni o simboli. Vanno benissimo anche immagini che non hanno un legame diretto con l’argomento: ciò che conta è che siano in grado di far riaffiorare il concetto quando le si guarda, anche se magari risultano incomprensibili al docente.
Premesso questo è fondamentale che il genitore affronti la questione in modo costruttivo e collaborativo con l’insegnante.
Durante il colloquio, è consigliabile portare con sé una copia della certificazione diagnostica, così da poter mostrare in modo chiaro e documentato le difficoltà riconosciute da uno specialista.
L’ideale sarebbe concordare con l’insegnante le modalità di realizzazione delle mappe e inserire queste indicazioni direttamente nel PDP (o nel PEI).
In questo modo non sarebbe necessaria un’approvazione formale ogni volta e lo studente potrebbe utilizzare liberamente uno strumento davvero utile e flessibile per il proprio apprendimento.
Mappe con solo le parole chiave
Frequentemente gli insegnanti chiedono che le mappe contengano solo le parole chiave (4 parole in croce per un capitolo di magari di 40 pagine), ma nei casi in cui la memoria di lavoro sia carente , nei casi in cui c’è una problematica di linguaggio (nelle verifiche orali), o altre difficoltà comprovate da certificazione, nonostante lo studio, lo studente non riuscirà mai ha dimostrare quello che sa e sa fare con mappe così stringate, proprio per questo motivo, le mappe dovrebbero essere costruite dallo studente stesso, modellandole sul proprio profilo di funzionamento e sulle proprie strategie di apprendimento, così da diventare strumenti realmente efficaci e personalizzati.
Vediamo cosa dice la legge riguardo agli strumenti compensativi (mappe):
Legge 170/10 art 5 comma 1 e comma 2:
“1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi
universitari”.
“2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, garantiscono:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l‘introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere…”
La legge utilizza espressioni precise come “hanno diritto” e “le istituzioni garantiscono”: questo significa che gli strumenti compensativi e le misure dispensative devono essere sempre assicurati agli studenti che ne hanno diritto.
Pertanto, se un insegnante impedisce l’uso delle mappe o di altri strumenti durante una verifica, viola un diritto riconosciuto dalla legge e non rispetta l’obbligo delle istituzioni di garantirne l’applicazione.
Inoltre:
Il DM 5669 del 12 luglio 2011 all’art. 4 comma 4:
«Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi. »
Anche in questo caso, la normativa utilizza un’espressione molto precisa: “le istituzioni scolastiche ASSICURANO l’impiego degli opportuni strumenti compensativi”.
Ma non si limita a questo: aggiunge che le scuole devono “curare particolarmente l’acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi”.
Questo significa che, se un insegnante ritiene che le mappe o gli strumenti utilizzati dallo studente non siano adeguati o corretti,
ha il dovere di guidare l’alunno nel migliorarne la costruzione e l’efficacia, tenendo sempre conto del suo profilo di funzionamento (dello studente, non del docente). Non può semplicemente vietarne l’uso.
Più la situazione dello studente è complessa o “severa”, più avrà bisogno di strumenti precisi e ben strutturati; ma questi strumenti vanno insegnati, spiegati e resi realmente utilizzabili.
ATTENZIONE: È importante sottolineare che saper costruire e utilizzare mappe funzionali non è una competenza che si acquisisce in tempi brevi (linee Guida pag. 7), nell’attesa che lo studente impari a farle (trovando una via di accomodamento regionevole fra come gli servono e come il docente le vorrebbe), non si può lasciare lo studente senza strumenti durante le verifiche, quindi si dovrà decidere come procedere nell’attesa che questa competenza venga appresa e scrivere questa strategia nel PDP e non abbandonarlo “balia della sua caratteristica” (=lasciarlo senza strumento).
Sarebbe come togliere gli occhiali a un miope.
SI RICORDA CHE:
Dalle Linee Guida per i DSA del 2011 allegate al DM 5669/11 (DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/10)
- a pag. 18 raccomandano l’uso di mappe: «Si raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni»
- a pag 7: «sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo», ciò significa che le mappe non sono facilitatori
Non si aspetta il momento della verifica e negare l’uso di uno strumento previsto dalla legge e dal PDP.
Negare l’uso di uno strumento previsto nel PDP è un’inadempienza, che potrà poi essere contestata dalla famiglia, con richiesta di annullamento del voto.
Sempre dalla linee guida allegate al DM 5669/11 a pag 21 si legge:
«non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare gli strumenti compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano l’alunno e lo studente in questione in uno stato di immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola, e non per assenza di “buona volontà”, ma per una problematica che lo trascende oggettivamente: il disturbo specifico di apprendimento.
Analogamente, dispensare l’alunno o lo studente con DSA da alcune prestazioni, oltre a non avere rilevanza sul piano dell’apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – evita la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà.»
Negare l’ausilio di strumenti compensativi e di forme di verifica convenientemente programmate, concordate ed adeguate, non solo si configura come un’ inosservanza al PDP e alla normativa nazionale sui disturbi specifici dell’apprendimento, ma rappresenta un vero e proprio caso di discriminazione indiretta previsto e sanzionato dalla legge Legge 67/06 art 2 comma 3:
“Si ha una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”
[il termine disabilità riferito alle difficoltà di apprendimento ha uno scopo etico di protezione sociale: è utile quando viene utilizzato per rivendicare un diritto a Pari Opportunità nell'Istruzione. Quella della disabilità è, infatti, una relazione sociale, non una condizione soggettiva della persona (dal sito del MIUR panel di aggiornamento e di revisione della Consensus Conference pag 22)].