Le mappe sono considerate strumenti compensativi e le Linee Guida per i DSA del 2011 ne raccomandano l’uso:
«Si raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni» (pag. 18). L’uso degli strumenti compensativi è consentito anche all’esame di stato, tanto più nelle prove intermedie.
Nessuna norma prevede che le mappe debbano essere approvate dal docente. Secondo le Linee Guida citate gli strumenti compensativi «sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo» (pag. 7).
La scuola ha vari modi per verificare che le mappe non rappresentino una facilitazione, perché ad esempio troppo ricche di contenuti da ricopiare, ma può intervenire anche insegnando sistemi più efficaci per usare le mappe (v. DM 5669 art. 4 c. 4) oppure tenendone conto nella valutazione.
Questi aspetti andrebbero definiti nel PDP.
Se nel PDP non è previsto che le mappe debbano essere approvate preventivamente, il docente può vietarne l’uso nelle verifiche, motivando adeguatamente la decisione, solo se ritiene che la mappa specifica che vuole usare l’alunno rappresenti un’eccesiva facilitazione.
Non può vietarle a priori, senza entrare nel merito.
Non è vero che all’esame si possono consultare solo le mappe usate durante l’anno.
Si possono usare le mappe (intese come generico strumento compensativo) se previste nel PDP.
Spetta eventualmente alla commissione contestare eventuali mappe ritenute eccessivamente facilitanti.