Libertà d’insegnamento

Esiste il diritto costituzionale della libertà didattica DPR 275 del 8 marzo 1999 (libertà d’insegnamento) art. 4

Ma questo articolo dice anche che questa libertà deve essere usata  per aiutare il processo formativo dell’alunno, rispettando le sue diversità e senza ledere il suo diritto  di apprendimento,

<<Art. 4. Autonomia didattica.
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.>>

La libertà d’insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica” diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto allo studio.” Non è libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, “la piena formazione della personalità” dei discenti.

Tanto è vero che l’USR della regione Emilia Romagna, ha ritenuto opportuno fare una nota a carattere permanente Nota permanente n. 23692018 dell’USR dell’Emilia Romagna sulla libertà d’insegnamento (pag 9)

Inoltre sempre dal 275 del 8 marzo 1999 comma 2 si legge:

“2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: …….”


La libertà di insegnamento dei docenti: limiti giuridici

L’affermazione contenuta nell’art. 33 della Costituzione “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” è da intendersi come specificazione dell’ art. 21 della Costituzione, che al comma 1 recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”.

Pertanto quanto riportato all’art. 33 della Costituzione non è un diritto specifico dei docenti, ma di tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, altri enti) che intendono “insegnare arte e scienza”; a riprova in ambito scolastico l’istruzione privata (legge n. 62/2000), e l’istruzione genitoriale (art. 111 del dlgs n. 297/1994).

Naturalmente, come ogni diritto, non può ritenersi totalmente esente da limiti; la sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 1974 recita: “La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. […] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione)”.

E’ lo stesso comma 2 dell’art. 33 della Costituzione, che pone i primi “paletti” alla libertà di insegnamento dei docenti: “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.” Ne risulta evidente che ogni docente è soggetto alle “norme generali sull’istruzione”.

Parallelamente l’art. 34 della Costituzione mette giustamente al centro del sistema di istruzione non il docente, ma il discente. In tale quadro costituzionale, esiste il diritto all’istruzione/formazione dei discenti, rispetto al quale è subordinato il diritto della libertà di insegnamento dei docenti, che non può prescindere dall’obbligo di operare con la finalità prioritaria del Bene dei discenti.

Infatti, i docenti, quando svolgono la funzione dell’insegnamento, non hanno come prioritario diritto/dovere di riferimento la libertà di insegnamento, ma il dovere di offrire il migliore insegnamento possibile per rendere effettivi il diritto all’istruzione, e la crescita etico-morale-intellettuale-culturale-civica dei discenti.

In merito sono illuminanti gli artt. 1 e 2 del dlgs n. 297/1994:

Art. 1 – Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2 – Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio 1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.”

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