Didattica semplificata per gli studenti con DSA?

Parlare di didattica semplificata non è esatto quando ci si riferisce agli studenti con DSA ma andrebbe usato il termine “didattica individualizzata e personalizzata”

Sulla didattica la normativa è chiara, i ragazzi con DSA possono essere dispensati dalle prestazioni “non essenziali”, Legge 170 del 2010 che, all’art. 5 comma 2/b dice che le scuole garantiscono
«l’introduzione di strumenti compensativi nonche’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da apprendere».

Comunque deve essere ben chiaro che, anche se gli obiettivi possono essere “articolati” devono rimanere «all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo» DM 5669 del 2011 (decreto applicativo della L. 170) art. 4 comma 2, questo perchè gli studenti con DSA non hanno deficit cognitivi, e quindi devono raggiungere gli stessi obiettivi della classe anche se possono raggiungerli in modo diverso (didattica individualizzata e personalizzata).

Solo gli insegnanti possono decidere se una misura dispensativa rispetta o no queste indicazioni perché solo loro possono dire, considerando anche quello che il ragazzo dovrà imparare successivamente, se una prestazione può essere considerata davvero “non essenziale”.

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