Lingua straniera: dispensa o esonero?

AlunnoLa normativa attuale (L. 170/2010 e D.L. 5669/2011 e Linee guida ad esso allegate) prevede per lo studente dislessico (qualora lo specialista certifichi la gravità del disturbo) la possibilità di essere DISPENSATO dalle prove scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato e perfino di essere ESONERATO dallo studio della materia.

I due termini sono spesso usati come sinonimi ma ATTENZIONE sono molto diversi, quindi attenzione al loro uso.

DISPENSA

Lo studente DISPENSATO dalle prove scritte, dovrà svolgere la disciplina solo oralmente, questo per evitare che le differenze fra la lingua  scritta e l’orale possano creare troppa confusione nel ragazzo con DSA, quindi se durante tutto l’anno scolastico sono previste ad esempio 4 verifiche scritte e 4 verifiche orali, lo studente DSA “dispensato” sarà sottoposto a 8 verifiche orali, in modo da avere lo stesso numero di voti dei compagni per essere valutato.

Ovviamente la dispensa dallo scritto vale solo per le verifiche (ai fini della valutazione) e per gli esami , questa infatti non esclude la possibilità per lo studente di usare la scrittura durante le normali attività didattiche, studio in classe e a casa, compiti ed altro.

Non è invece possibillee fare il contrario cioè dispensare dall’orale e fare solo lo scritto.

ESONERO

Cosa ben diversa si ha quando si chiede l’ESONERO dalla materia, allo studente con DSA esonerato dalla lingua straniera, non sarà richiesta nessuna prestazione per quella disciplina, quindi niente verifiche (scritte o orali),  compiti a casa e niente prova agli esami.

Ora però bisogna distinguere fra i corsi di studio;

Alla  secondaria di I grado (scuola media)

La dispensa è regolata dal DM 5669 del 2011 art. 6 comma 5

L’esonero porterà al diploma e nello stesso non verrà fatta menzione della differenziazione dell’esame finale.

DL 62 del 2017 art. 11 comma da 9 a 15 pag 11-12

ATTENZIONE GENITORI se ci sarà l'esonero dalla I lingua straniera (inglese) nella scuola secondaria di primo grado, anche se il ragazzo avrà un regolare diploma di fine I° ciclo, alla scuola secondaria di II° grado non avendo avuto le basi si ritroverà molto indietro rispetto ai compagni e sarà molto più difficile colmare il divario e arrivare alla sufficienza, con un nuovo esonerò si accetterà un proogramma diferenziato, che non porterà al diploma.  Se l'esonero, invece, riguarderà la seconda lingua straniera e lo studente pensa di  scegliere una scuola superiore che nel suo corso di studio non abbia la seconda lingua, allora la  cosa è da valutare...

Alla  secondaria di II grado (scuole superiori)

La dispensa dallo scritto delle lingue straniere è prevista dal DL 5669 del 2011, art. 6 c. 5 ma come dice il DM 5659 del 2011 art 6 comma.

ATTENZIONE Per particolari corsi di studi tipo il liceo linguistico, lo specialista può proporla ma la decisione spetta al consiglio di classe che può negarla quando il corso di studi richiede competenze particolari nella lingua straniera che necessariamente devono comprendere anche la produzione scritta.

L’esonero porterà  ripercussioni molto pesanti sullo studente, il quale non conseguirà il Diploma di scuola superiore ma solo un’attestato dei crediti formativi e non potrà accedere all’università.


L‘esonero dovrebbe prescriverlo l’equipe che ha redatto la certificazione.

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR (domande finali)

Qua il filmato per intero e le slide

Lingue straniere slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del  2018, (qua il power point intero).


ATTENZIONE:

L’esonero dalle lingue straniere è possibile solo se il PDP è stato redatto per i  DSA, in tutti gli altri casi di BES  (Bisogni educativi Speciali) che non rientrano nella legge 170 del 2010, non è possibile,

La normativa di riferimento attualmente è la nota ministeriale 5772 del 2019  che, a pag. 2, dice:
«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata».

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