Archivi categoria: Legge e diritti

Quanti devono essere i GLO in un anno?

In base al DL 66-2017 integrato e corretto dal DL 96-2019 art 7 comma 2, dalle Linee Guida ALLEGATO-B al DM 182 del 2020 pag. 11, e dal DM 182-20 art. 4 c. 1-2-3

i GLO obbligatori sono 3:
iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo

SCOPO DEL GLO FINALE

L’incontro finale del GLO ha due scopi, tra loro indipendenti:
1- verificare il PEI, ossia discutere se gli interventi previsti hanno funzionato producendo gli esiti attesi e se le risorse assegnate sono state utilizzate correttamente.
2- quantificare le risorse per l’anno successivo. (Per gli anni di fine corso  il GLO finale è anche chiamato GLO ponte, la vecchia scuola chiede le ore di sostegno per la nuova scuola e predispone le strategie da usare i primi mesi di scuola in attesa che i nuovi insegnanti facciano il nuovo PEI). 

Se si è in quinta superiore il GLO va convocato solo per il primo punto.

Il GLO finale non deve essere richiesto dai genitori (come alcune scuole affermano), ma è obbligatorio (DI 182/20 art. 4 c. 3) e va convocato d’ufficio dal dirigente.

Lo ricorda anche la Nota Ministeriale 14085 del 1 giugno 2023 – Indicazioni per Redazione PEI

Cosa si intende per prove Equipollenti

Equipollente significa dello stesso valore.
  • Una interrogazione orale è di sicuro equipollente di una scritta, anche se la forma è diversa, se gli argomenti richiesti sono sostanzialmente gli stessi.
  • Allo stesso modo la verifica può essere a domande chiuse anziché aperte.
  • Anche il numero delle domande o degli esercizi può essere ridotto, pur conservando l’equipollenza, se si seleziona un campione di domande significativo.

In pratica sono delle verifiche personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi o le competenze previste per tutti.

In caso di disabilità, gli obiettivi da raggiungere non sono necessariamente identici a quelli della classe anche se la programmazione personalizzata porta ad un diploma valido ed è nel PEI che si decide quali adattamenti sono possibili.

L’equipollenza delle verifiche sarà poi valutata in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe, ma le differenze non dovrebbero essere mai sostanziali.

Possono essere omessi contenuti considerati non essenziali, può essere consentita la consultazione di prontuari o glossari, si possono allungare i tempi o ridurre quantitativamente il numero di esercizi o domande…

Se una verifica di matematica prevede la soluzione di 6 problemi, in una prova equipollente possono essere ridotti di numero ma conservando un analogo livello di difficoltà.

Dalle Linee Guida PEI Allegato al DM 153/23 pag. 37-38, si legge.

“B – Con l’opzione “B” si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni
ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l’autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che
possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi
per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe. “

Sempre dalle linee guida a pag. 29 troviamo scritto:

” A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni
funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare
tempi aggiuntivi;
− l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a
completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito
della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità,
comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra
una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di
svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà
nell’applicazione di procedure.”


Gli esami di Stato degli alunni con disabilità sono regolati dal DL 62/17 e dalle ordinanze annuali.


Il DL 62/17 non contiene nessuna definizione di prove equipollenti ma dice solo che decidere se la tipologia delle prove ha valore equipollente spetta al consiglio di classe (art. 20 c. 1) mentre spetta alla commissione decidere sulle specifiche prove.

Leggi Per ragazzi con Certificazioni ai sensi della Legge 170

 
dsa
Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
 
Prima della legge 170 del 2010 c’erano:

linea-matitine-lunghe

Risposta MIUR del prof. Guido Dell’Acqua sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione

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DL 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

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CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO GLI ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO GLI ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Per gli esami di maturità il Miur pubblicherà  (di solito nel mese di maggio) una ordinanza ministeriale in cui spiegherà come si procederà durante le prove. Le trovate qua

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Come contattare il prof. GUIDO DELL’ACQUA uno dei responsabili area BES del MIUR
Il convegno del Prof. Dell’Acqua (tenuto a Parma il 20 aprile 2016) spezzettato punto per punto
La valutazione didattica dei ragazzi con DSA e DSA e didattica inclusiva (slide prof. Guido Dell’Acqua)
Tutto quello che bisogna sapere sul PDP (Piano Didattico Personalizzato) con alcuni chiarimenti dati dal prof. Guido Dell’Acqua

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Leggi Regionali sui DSA ( dal sito AID)

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Leggi Per ragazzi con Certificazioni ai sensi della Legge 104

h

  1. ALLEGATO_ B_ Linee Guida
  2. ALLEGATO_A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO_A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO_A3_PEI_SEC_1_GRADO
  5. ALLEGATO_A4_PEI_SEC_2_GRADO
  6. ALLEGATO C_Scheda Supporti al funzionamento
  7. ALLEGATO_C_1_Tabella_Fabbisogni

DL 153 del 2023  (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”)

Le prinicipali modifiche al DL 182 del 2020 avute con il DL 153 del 2023


  • D.M.182 del 29-12-2020 con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90.
  • vari allegati al decreto 182:
  1. ALLEGATO-B_LINEE-GUIDA
  2. ALLEGATO-A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO-A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO-A3_PEI_SEC-1¯-GRADO
  5. ALLEGATO-A4_PEI_SEC_2-GRADO
  6. ALLEGATO-C_Scheda-Debito-di-funzionamento
  7. ALLEGATO-C_1_Tabella-Fabbisogni



  • DL 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Anche se pubblicate come testo autonomo, senza nessun collegamento a provvedimenti normativi, queste Linee Guida hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, un valido e autorevole punto di riferimento interpretativo, e come tale sono da ritenersi ancora valide anche dopo i provvedimenti più recenti.




ALTRO

FAQ sui diritti dei ragazzi con legge 104


Decreto del 2 agosto 2007   (Quali patologie non sono soggette a revisione dell’invalidità).

Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

IL  <<NUOVO>> PEI  IN  BREVE

PEI è l’acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è uno strumento di didattica inclusiva che consente al consiglio di classe di delineare un piano personalizzato per gli studenti con disabilità, fissando le attività e gli obiettivi da perseguire durante l’anno scolastico.

Il Decreto Interministeriale  153/23 che è andato a modificare il DI182/20 (inizialmente annullato nel 2021 e poi ripristinato con la Sentenza n° 3196/22), aggiorna quanto definito dal D.L. 66/2017, in merito alle modalità di redazione del PEI (piano educativo individualizzato. 

Il PEI viene redatto ogni anno dal momento dell’ingresso di un alunno con certificazione di disabilità nel ciclo scolastico (a partire dalla scuola dell’infanzia), o a partire dal momento in cui un allievo riceve una certificazione, la scuola è vincolata alla redazione del PEI. 

Cosa contiene il PEI

  • i dati anagrafici e familiari dello studente
  • la diagnosi funzionale/profilo di funzionamento 
  • se fa una terapia con somministrazione di farmaci
  • se la terapia fosse in orario scolastico deve essere indicato la persona che deve somministrarli 
  • se la terapia per essere eseguita  costringesse lo studente a entrare a scuola più tardi o. a uscire prima, o se è in mezzo alla mattinata, devono essere indicati i giorni e gli orari 
  • eventuali altri accorgimenti medici
  • se ha bisogno di assistenza igienica e chi deve fornirla 
  • gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento da raggiungere 
  • le strategie che si intende utilizzare per raggiungere gli obiettivi, specificando per tutte le discipline 
  • deve essere specificato come saranno somministrate le verifiche e con quali strumenti (compensativi e dispensativi) (le modalità di verifica sono ora inserite nella programmazione disciplinare, ex punto 8.3 diventato 8.2, e vanno quindi specificate materia per materia) 
  • fanno parte degli obiettivi anche l’inclusione e la socializzazione
  • il modo in cui lo studente sarà valutato
  • eventuali  necessità particolari  dello studente per le uscite o gite didattiche (sez. 9)
IN CASO DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CONTIENE ANCHE:

  • necessità per i PCTO
  • Percorso didattico: scuola secondaria di I grado percorsi A, B, scuola secondaria di II grado percorsi A, B, C (Differenza fra i vari percorsi)
Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
 finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è approvato dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido. 

CHI FA PARTE DEL GLO

I membri del GLO sono nominato da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto  D.M.182 del 29-12-2020  art 3 c 8


Ne fanno parte di diritto: Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno), i genitori, lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore, il clinico del servizio di  neuropsichiatria infantile che lo seguono D.M.153/23  art 3 c 1-2-3-4

Il dirigente può nominare membro del GLO anche altre figure D.M.153/23 art 3 c 5-6-7


Il GLO è convocato dal Dirigente (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare  D.M.153/23 art. 4 c. 7:


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti D.M.153/23 art. 4 c 4


Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali 

  • PEI discusso presumibilmente è la bozza
  • PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato D.M.153/23 art. 4 c 9

Possono essere INVITATI a partecipare al GLO anche specialisti indicati dalla famiglia, ma il loro intervento è solo informativo e non decisionale D.M.153/23 art. 3 c 6


LE  FIRME DEL PEI

E’ prevista la firma di tutti i membri del GLO nel PEI iniziale e in quello di verifica FINALE (Linee Guida DM 153/23 pag. 11.)

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Nei modelli nazionali dei PEI c’è infatti lo spazio per la firme accanto a ciascun nome, sia nella intestazione iniziale che nella sezione della verifica finale.


Per sapere tutto quello che c’è da sapere sul PEI leggere:

i vari allegati al decreto

  1. ALLEGATO_ B_ Linee Guida
  2. ALLEGATO_A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO_A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO_A3_PEI_SEC_1_GRADO
  5. ALLEGATO_A4_PEI_SEC_2_GRADO
  6. ALLEGATO C_Scheda Supporti al funzionamento
  7. ALLEGATO_C_1_Tabella_Fabbisogni

Altre  indicazioni dal MIUR cliccare qua


PEI in modalità digitale

Nota 2780 del 12-06-23 (Pei digitaleRedazione dei PEI: nuove funzionalità nella Partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti (ANS). 

Per l’a.s. 2023/2024 è in via sperimentale solo per alcune scuole. 

Guida operativa del ministero.
Accedi al file: 2023 GESTIONE ALUNNI  DISABILI UTENTE  SCUOLA   –  Guida Rapida – 3.3

La nota del 12 giugno dice che alla prima applicazione sperimentale possono accedere solo le scuole statali.

Quando entrerà in funzione il PEI in formato digitale sarà accessibile a tutti i componenti del GLO (DI 182/20 art. 4 c. 10) ma non sarà stampabile.


Nota 1 giugno 2023 Prot. n. 2202 – Indicazioni per Redazione dei PEI

Come noto, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/22, pubblicata il 26 aprile 2022, riacquistavano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e i documenti ad esso allegati.


Arrivate le attese indicazioni sugli allegati C e C1, rimane confermato il resto:
«… le istituzioni scolastiche, dovranno compilare i modelli nazionali PEI vigenti provvedendo alla compilazione delle Sezioni 11 e 12 escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con riferimento alle tab. C e C1.»
Si annuncia l’apertura della piattaforma digitale per il PEI che in una prima fase sarà disponibile per sperimentazione e accessibile solo alle scuole statali.

Nota 14085 del 01-06-2023 – Indicazioni per redazione del PEI