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Tutti gli insegnanti devono partecipare al GLO?

  • Tutti gli insegnanti sono membri del GLO e vanno invitati all’incontro. Dlgs 153/23 art. 4 c. 7
  • Per permettere a tutti di parteciparegli incontri vanno fissati fuori dall’orario di lezione
  • le ore dedicate al GLO rientrano nelle 40 ore di attività collegiali obbligatorie
  • L’incontro del GLO è valido anche se non tutti i membri sono presenti. Dlgs 153/23 art. 4 c. 4
  • Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento

Non possiamo pretendere che l’insegnante che ha nove classi sia presente a tutti gli incontri ma deve essere chiaro che è comunque “corresponsabile” per progetto di inclusione, anche se non partecipa fisicamente al GLO: si tiene informato, legge i documenti, concorre a compilare la parte disciplinare che gli compete…

E se uno degli alunni con disabilità delle sue nove classi presenta problemi nelle sue ore, gli si chiederà di partecipare fisicamente almeno al suo GLO.

Le classi con alunni con 104 da quanti ragazzi devono essere composti?

La normativa regola solo le classe iniziali in fatti nel   DPR 81 del 2009 art. 5 c. 2 leggiamo:

” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate
dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. ….”

e in tale articolo non vi è alcun riferimento al comma di gravità (1, 3) dell’alunno disabile. 

L’art. 16 c. 2 dice che nella secondaria di 2° grado non si possono in ogni caso superare i 30 studenti per classe.


C’è una legge che fissa il numero massimo di alunni con disabilità per classe?

Attualmente nessuna norma fissa un numero massimo di alunni con disabilità perché è troppo alto il rischio che da forma di tutela si trasformi in causa di discriminazione, complicando se non impedendo l’accesso all’istruzione per gli studenti con disabilità.

Ovviamente la scuola farà di tutto per evitare una concentrazione di “molti” alunni con disabilità in un’unica classe ma, se non ci sono alternative, va assicurato il diritto all’istruzione di questi alunni, tanto più se sono in obbligo scolastico, devono tutti essere accolti.

 

Il voto in condotta ed eventuali sanzioni disciplinari

DDL Valditara – Voto in Condotta (2024)

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Gli alunni con disabilità sono sempre valutati in base ai loro obiettivi personalizzati che devono essere inseriti nei loro PEI e non agli standard della classe, e questo vale anche per il comportamento normative di riferimento DL 62/17 per il primo ciclo, DPR 122 del 22-6-09 per il secondo ciclo.

I voti sono assegnati collegialmente dai docenti della classe (DL 62/17 art. 2 c. 3). 

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La valutazione del comportamento non può mai influenzare quella del profitto.

DPR n. 235 del 21-11-07 – Statuto studenti  art. 1 c. 3

Il DPR 235/2007  si applica solo alla Scuola Secondaria di 2°, ma questo principio è valido in ogni ordine di scuola.

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Nel nuovo modello PEI c’è una parte specifica da compilare sugli obiettivi da raggiungere nel comportamento, la sezione 8.5, scegliendo tra due voci, A e B:

8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici
Comportamento:

A – Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe

B – Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento dei seguenti obiettivi: …

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Il voto negativo può essere dato se il ragazzo non ha raggiunto i propri obiettivi di comportamento indicati nel PEI, non se ha avuto in generale un comportamento scorretto.

Si possono comunque prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti certificati.

La norma (DPR 235/07) dice che le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente (art. 1 c. 5) ossia, questo caso, anche della sua patologia ma questo non significa che questi ragazzi siano intoccabili.

Bisogna certamente considerare l’effetto che potrebbero produrre ricordando però che anche far capire al ragazzo che può fare quello che si vuole ha conseguenze negative.

Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione fino a 15 giorni sono decise dal consiglio di classe al completo, compresi i rappresentanti dei genitori e, alle superiori, degli studenti. DPR 235/07 art. 1 c. 5.

I genitori del ragazzo in questione possono essere invitati ma non partecipano alla votazione finale.

Alle superiori anche il ragazzo, che va obbligatoriamente sentito, può essere invitato al c.d.c. Art. 1 c. 3.

Nella scuola Primaria non sono ammesse punizioni o sanzioni disciplinari in nessun caso.

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LO ZERO IN CONDOTTA 

I voti in decimi vanno da 1 a 10, lo zero non esiste.

Altrimenti i voti sarebbero in undicesimi, non più in decimi.

Se la scuola usasse il registro elettronico non potrebbero inserire un voto del genere. 

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Limiti di assenze a scuola

LIMITI DI ASSENZE AFFINCHÉ L’ANNO SIA RITENUTO  VALIDO E LO STUDENTE SIA AMMESSO ALLA CLASSE SUPERIORE
PER LA SCUOLA PRIMARIA

I limiti delle assenze alla primaria non ci sono. 

C’è comunque l’obbligo scolastico che è però derogabile in caso di impedimenti gravi (DPR 274/94 art. 114 c. 5).

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

I limiti di assenza iniziano a valere nella scuola secondaria si primo grado (sc. media), lo studente deve aver frequentato almeno il 75% del totale dei giorni di frequenza scolastica,  ma la norma dice che le scuole “stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche’ la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”, DPR 122/09. 

Dunque se le assenze sono documentate (non necessariamente con certificato medico) e se il CdC ha lo stesso elementi sufficienti di valutazione, lo studente  può essere ammesso alla classe successiva.

In caso di programmazione differenziata i margini di flessibilità sono ancora maggiori e la decisione va presa in coerenza con il suo progetto educativo.

Il consiglio di classe può non ammettere allo scrutinio se non ha elementi di valutazione, non “a sua discrezione, DL 62/17 art. 5 c. 2. 

Tutto sul GLO

I membri del GLO sono nominato da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto Dlgs 153 del 2023  art 3 c 8 (che va a modificare il D.M.182-20)

«8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO»

Chi sono i membri del GLO?

Ne fanno parte di diritto: Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno), i genitori, lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore, il clinico del servizio di  neuropsichiatria infantile che lo seguono Dlgs 153 del 2023  art 3 comma 1-2-3-4 (che va a modificare il D.lgs.182-20)

«1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.
3. L’UMV dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l’alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza.
4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di
autodeterminazione.»

Il dirigente può nominare membro del GLO anche altre figure Dlgs 153 del 2023  art 3 comma 5-6-7 (che va a modificare il D.M.182-20)

«5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna,  docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.»

La famiglia può chiedere che venga inserito tra i membri del GLO uno specialista di sua fiducia la cui partecipazione avrà valore consultivo e non decisionale. Questa persona va considerata membro del GLO e inserita nel decreto e quindi anche nelle due tabelle del PEI.
Poi ci sono altre persone che possono essere invitati come esterni ai singoli incontri in base all’art. 3 c. 7 o alle indicazioni di pag. 9 delle Linee Guida, queste persone possono essere tutor, o altre figure che sono a diretto contatto cdel ragazzo che possono dare informazioni importatni alla scuola, queste ultime non sono membri del GLO e la loro presenza va annotata solo nel verbale. 

Le Linee Guida dicono (pag. 8 ) «Requisito essenziale è che si tratti di una “figura professionale” (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un’interazione con l’alunno o con la classe.»
Dicono anche (pag. 9): «Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.»

Come viene convocato il GLO?

Il GLO è convocato dal Dirigente o da un suo delegato (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare,

D.lgs.153-23 art. 4 c. 7:

«7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia
partecipazione».

La convocazione va fatta in maniera ufficiale come da linee guida allegate al Dlgs 153 del 2023 «La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico»   quindi o tramite cartaceo o posta istituzionale, mai con un messaggio WhatsApp o una telefonata. 


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti D.lgs.153-23 art. 4 c 4

«4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.»

Quanti GLO si devono fare durante l’anno scolastico?

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
 finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è approvato dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido. 

I GLO devono essere in presenza o on line? 

Il decreto D.lgs.153-23 art. 4 c. 6 dice espressamente che gli incontri del GLO possono svolgersi a distanza.

E’ una norma permanente, non legata all’emergenza covid.

Gli incontri del GLO sono convocati dal dirigente che decide anche se tenerlo in presenza o a distanza, ma anche in modo misto.

«6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.»

Chi ha accesso al PEI e ai verbali? 

Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali Il decreto D.lgs.153-23 art. 4 comma 9  « 9. I membri del. GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. »

  • PEI discusso è presumibile pensare sia la bozza
  • PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato 

Avere “accesso” non significa necessariamente avere una BOZZA, ma la scuola non può impedire la consultazione e se non è in grado di trovare altri sistemi di accesso (ad esempio attraverso internet) una copia, eventualmente anonima (con le parti con i dati sensibili cancellate), la deve dare.

Inoltre nelle Linee Guide allegate sempre al Dlgs 153/23  è ulteriormente specificato questo diritto a pag 11 è scritto «Tutti i membri del GLO RICEVONO la DOCUMENTAZIONE utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»  ciò significa che i genitori non devono solo ascoltare durante il GLO ciò che è scritto nel PEI ma devono avere una copia della documentazione (= bozza) altrimenti di quale altra documentazione si parlerebbe?


Il verbale dell’incontro deve essere discusso  con tutti i membri del GLO (genitori compresi) e approvato , e tutti possono averne una copia
Dlgs 153/23 art. 4 c. 8 e 9:
«8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»

Possono essere INVITATI a partecipare al GLO anche specialisti indicati dalla famiglia, SOLO UNO,  ma il loro intervento è solo informativo e non decisionale D.lgs.153-23 art. 3 c 6

«6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale»

ATTENZIONE: i genitori autonomamente non possono invitare nessuno, ma possono proporre al dirigente di invitare qualcuno che segue il ragazzo e possa dare informazioni e condividere strategie importanti. 

Se c’è disaccordo fra i membri del GLO, si passa ai voti?

Il GLO non è un organo collegiale ma un gruppo di lavoro.

Nessuna norma parla di votazioni. Abbiamo solo l’art. 3 c. 9 del Dlgs 182/20 che dice:
«9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. »

Nessuno può essere retribuito dalla scuola per partecipare a questi incontri D.lgs.153-23 art. 3 c 10

«10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento».

La partecipazione al GLO da parte dei docenti non può essere retribuita come lavoro extra, è scritto nella L. 104/92 modif. nel 2019, art. 15 c. 10.

Di solito il PEI è documento in un file di word sul si potrà portare eventuali modifiche decise dai GLO intermedi  e, alla fine dell’anno, si potrà stampare tutto il documento completo.

Oppure se si volesse avere una copia cartacea, a ottobre si stampa e si consegna il PEI stampato fino al punto 11, ma ovviamente compilato fino al punto 9, per la verifica intermedia se ci fossero delle modifiche, si ristampa dal punto 4 al punto 9 e si sostituiscono al PEI iniziale (aggiungendo il foglio firme della prima approvazione) e a fine anno con la verifica finale, si ristamperà nuovamente tutto e si sostituirà al precedente PEI.

Le firme del PEI 

Le firme nel PEI  di tutti i membri dell GLO sono previste secondo la normatica  solo per la versione inziale e quella finale (Linee Guida allegate al Dlgs 153/23 pag. 12):

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Anche gli studenti (scuola sedi II grado) se in grado di capire, possono firmare il PEI essendo membri del GLO, anche se sono minorenni. 

Nel PEI vanno scritte anche le entrate posticipate e le uscite anticipate che lo studente fa per recarsi a fare terapia Dlgs 153/23 art. 13 comma 2/a, gli orari vanno definiti nel PEI (sez. 9) e vanno adeguatamente motivate,  non ci sono limiti di ore o giornate. 

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.
 
In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie, ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.