Tutto sul GLO

I membri del GLO sono nominato da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto Dlgs 153 del 2023  art 3 c 8 (che va a modificare il D.M.182-20)

«8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO»

Chi sono i membri del GLO?

Ne fanno parte di diritto: Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno), i genitori, lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore, il clinico del servizio di  neuropsichiatria infantile che lo seguono Dlgs 153 del 2023  art 3 comma 1-2-3-4 (che va a modificare il D.lgs.182-20)

«1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.
3. L’UMV dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l’alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza.
4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di
autodeterminazione.»

Il dirigente può nominare membro del GLO anche altre figure Dlgs 153 del 2023  art 3 comma 5-6-7 (che va a modificare il D.M.182-20)

«5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna,  docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.»

La famiglia può chiedere che venga inserito tra i membri del GLO uno specialista di sua fiducia la cui partecipazione avrà valore consultivo e non decisionale. Questa persona va considerata membro del GLO e inserita nel decreto e quindi anche nelle due tabelle del PEI.
Poi ci sono altre persone che possono essere invitati come esterni ai singoli incontri in base all’art. 3 c. 7 o alle indicazioni di pag. 9 delle Linee Guida, queste persone possono essere tutor, o altre figure che sono a diretto contatto cdel ragazzo che possono dare informazioni importatni alla scuola, queste ultime non sono membri del GLO e la loro presenza va annotata solo nel verbale. 

Le Linee Guida dicono (pag. 8 ) «Requisito essenziale è che si tratti di una “figura professionale” (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un’interazione con l’alunno o con la classe.»
Dicono anche (pag. 9): «Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.»

Come viene convocato il GLO?

Il GLO è convocato dal Dirigente o da un suo delegato (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare,

D.lgs.153-23 art. 4 c. 7:

«7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia
partecipazione».

La convocazione va fatta in maniera ufficiale come da linee guida allegate al Dlgs 153 del 2023 «La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico»   quindi o tramite cartaceo o posta istituzionale, mai con un messaggio WhatsApp o una telefonata. 


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti D.lgs.153-23 art. 4 c 4

«4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.»

Quanti GLO si devono fare durante l’anno scolastico?

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
 finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è approvato dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido. 

I GLO devono essere in presenza o on line? 

Il decreto D.lgs.153-23 art. 4 c. 6 dice espressamente che gli incontri del GLO possono svolgersi a distanza.

E’ una norma permanente, non legata all’emergenza covid.

Gli incontri del GLO sono convocati dal dirigente che decide anche se tenerlo in presenza o a distanza, ma anche in modo misto.

«6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.»

Chi ha accesso al PEI e ai verbali? 

Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali Il decreto D.lgs.153-23 art. 4 comma 9  « 9. I membri del. GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. »

  • PEI discusso è presumibile pensare sia la bozza
  • PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato 

Avere “accesso” non significa necessariamente avere una BOZZA, ma la scuola non può impedire la consultazione e se non è in grado di trovare altri sistemi di accesso (ad esempio attraverso internet) una copia, eventualmente anonima (con le parti con i dati sensibili cancellate), la deve dare.

Inoltre nelle Linee Guide allegate sempre al Dlgs 153/23  è ulteriormente specificato questo diritto a pag 11 è scritto «Tutti i membri del GLO RICEVONO la DOCUMENTAZIONE utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»  ciò significa che i genitori non devono solo ascoltare durante il GLO ciò che è scritto nel PEI ma devono avere una copia della documentazione (= bozza) altrimenti di quale altra documentazione si parlerebbe?


Il verbale dell’incontro deve essere discusso  con tutti i membri del GLO (genitori compresi) e approvato , e tutti possono averne una copia
Dlgs 153/23 art. 4 c. 8 e 9:
«8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»

Possono essere INVITATI a partecipare al GLO anche specialisti indicati dalla famiglia, SOLO UNO,  ma il loro intervento è solo informativo e non decisionale D.lgs.153-23 art. 3 c 6

«6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale»

ATTENZIONE: i genitori autonomamente non possono invitare nessuno, ma possono proporre al dirigente di invitare qualcuno che segue il ragazzo e possa dare informazioni e condividere strategie importanti. 

Se c’è disaccordo fra i membri del GLO, si passa ai voti?

Il GLO non è un organo collegiale ma un gruppo di lavoro.

Nessuna norma parla di votazioni. Abbiamo solo l’art. 3 c. 9 del Dlgs 182/20 che dice:
«9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. »

Nessuno può essere retribuito dalla scuola per partecipare a questi incontri D.lgs.153-23 art. 3 c 10

«10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento».

La partecipazione al GLO da parte dei docenti non può essere retribuita come lavoro extra, è scritto nella L. 104/92 modif. nel 2019, art. 15 c. 10.

Di solito il PEI è documento in un file di word sul si potrà portare eventuali modifiche decise dai GLO intermedi  e, alla fine dell’anno, si potrà stampare tutto il documento completo.

Oppure se si volesse avere una copia cartacea, a ottobre si stampa e si consegna il PEI stampato fino al punto 11, ma ovviamente compilato fino al punto 9, per la verifica intermedia se ci fossero delle modifiche, si ristampa dal punto 4 al punto 9 e si sostituiscono al PEI iniziale (aggiungendo il foglio firme della prima approvazione) e a fine anno con la verifica finale, si ristamperà nuovamente tutto e si sostituirà al precedente PEI.

Le firme del PEI 

Le firme nel PEI  di tutti i membri dell GLO sono previste secondo la normatica  solo per la versione inziale e quella finale (Linee Guida allegate al Dlgs 153/23 pag. 12):

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Anche gli studenti (scuola sedi II grado) se in grado di capire, possono firmare il PEI essendo membri del GLO, anche se sono minorenni. 

Nel PEI vanno scritte anche le entrate posticipate e le uscite anticipate che lo studente fa per recarsi a fare terapia Dlgs 153/23 art. 13 comma 2/a, gli orari vanno definiti nel PEI (sez. 9) e vanno adeguatamente motivate,  non ci sono limiti di ore o giornate. 

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.
 
In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie, ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.
 
 

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