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Le gite scolastiche

L’alunno con disabilità ha diritto a partecipare alla visita guidata, come tutti i suoi compagni.

E la scuola, che la organizza e ne è responsabile, deve garantirgli questa possibilità.

Se serve un supporto particolare per lui, senza il quale non può partecipare, ci deve essere.

Tutto questo, compresi ovviamente gli aspetti economici, vanno definiti quando viene redatto il PEI e non quando mancano pochi giorni all’uscita,  quando ci si ricorda che in classe c’è un alunno con particolari esigenze.

Se una scuola organizza un viaggio o un’uscita prevedendo personale per tutti ma non per un alunno con disabilità, è discriminazione in base alla Legge 67 del 2006 art. 2 c. 2 .

Se l’alunno con disabilità per poter partecipare deve pagare una quota maggiore rispetto a quella dei compagni (per spese tipo:  un operatore aggiuntivo o per una pedana sul pulman o per la partecipazione di un genitore per pernottamento in albergo o altro) , è discriminazione in base alla Legge 67 del 2006 art. 2 c. 2 .

Non si può imporre ai genitori di partecipare per sorvegliare e accudire il figlio, compito che spetta alla scuola e che si deve organizzare,  e poi  pretendere anche che paghino.

Leggere questo articolo.

Il Modello di PEI Nazionale allegato al Dlgs 153/23  prevede una specifica voce sull’organizzazione delle uscite didattiche (Sezione 9) dove va scritto come andranno organizzate le gite, con tutti gli accorgimenti per garantire la partecipazione anche al ragazzo con disabilità:«Interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe ……………………»


Se, invece, sono i genitori che chiedono alla scuola accompagnare il  proprio figlio con disabilità, spetta alla scuola decidere se accettare la presenza o rifiutare,  se ritiene che l’intervento di supporto che è in grado di fornire sia adeguato e non serva altro.

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Se l’alunno disabile non partecipa ad una gita scolastica l’insegnante di sostegno deve rimanere a scuola a disposizione? L’alunno può andare a scuola quel giorno? 

Se la gita è stata organizzata tenendo conto anche delle esigenze dell’alunno con disabilità ma la famiglia  preferisce comunque non mandarlo (per sue motivazioni) non è detto che debba essere accolto a scuola, non ci sono norme in proposito, dipende dalla scuola.

Per ciò che riguarda l’insegnante di sostegno la decisione di partecipare alla gita didattica è facoltativa, come per tutti gli altri insegnanti.

Se la gita è stata programmata tenendo conto delle necessità di tutti e l’insegnante di sostegno da la disponibilità di accompagnare la classe, se l’alunno con disabilità per motivi vari, non parteciperà, l’insegnante andrà comunque con la classe, anche perché la gita si è potuta organizzare anche grazie al fatto che l’insegnante ha dato la disponibilità (magari senza non ci sarebbero stati sufficienti accompagnatori).

Se non ha dato la disponibilità il docente di sostegno deve essere a scuola a disposizione durante il suo orario di servizio.

Per le uscite brevi in orari scolastici del tipo recarsi a manifestazioni, musei, teatri o altro nella stessa città, vanno programmate attentamente e si devono scrivere  nel PEI le modalità di partecipazione dell’alunno con disabilità, la scuola deve organizzarsi autonomamente, possibilmente senza il coinvolgimento della famiglia.

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Per le somme da pagare per le gite:

Nei musei statali l’ingresso è gratuito per la persona con disabilità e il suo accompagnatore, e questo a prescindere dalla gravità o dal comma della legge 104 attribuito allo studente. 

Negli altri casi (musei privati o comunali, teatri, cinema o altro) non ci sono norme uniche e tutto dipende dalle disposizioni di chi gestisce il servizio.

Il costo del viaggio (pullman o altro) assicurazione ed  entuali soggiorni in albergo per gite di più giorni, gli studenti con disabilità pagano come tutti gli altri.

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Uno studente può essere escluso da una gita per motivi comportamentali  o a causa della sua disabilità/disturbo?

Quella che chiamiamo gita è una attività didattica organizzata dalla scuola ed escludere un alunno è di fatto una sospensione.
La legge (DPR 235/07 – Statuto degli studenti) infatti chiama la sospensione “allontanamento dalla comunità scolastica” (non dall’edificio scolastico) ed è evidente che se tutti i compagni vanno in gita e lui no questo allontanamento c’è di sicuro.
La sospensione deve essere decisa dal consiglio di classe a seguito di gravi comportamenti, non può quindi essere data in via preventiva.
 
Comunque bisogna prima di tutto vedere il regolamento scolastico di istituto per i viaggi di istruzioni per capire se la decisione del consiglio di classe sia discriminatorio oppure no.
 
Alcune scuole mettono nel loro regolamento (credo quasi tutte)  che il cdc possa decidere, con motivazione, eventuali esclusioni per alunni non meritevoli.
 
Quindi se ci si trova in questa situazione chiedere come prima cosa colloquio con il  coordinatore di classe.
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Norme sulla ripetenza degli studenti con disabilità

La mancata ammissione alla classe successiva è decisa esclusivamente dagli insegnanti della classe al momento dello scrutinio finale. Non spetta decidere né ai genitori né agli specialisti. 

Per il Primo Ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) il riferimento è il DL 62/17  art. 11 c. 3: 
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

In sostanza quindi si seguono, senza eccezioni, tutte le nome che valgono per tutti gli alunni, ma la valutazione sarà riferita al PEI.

ALLA SCUOLA PRIMARIA

La ripetenza nella scuola primaria è regolata per tutti, e quindi anche per gli alunni con disabilità, dall’art. 3 c. 3 che prevede tre condizioni:

  1. eccezionalità della decisione (e questo esclude categoricamente la possibilità di reiterazione),
  2. unanimità dei docenti della classe 
  3. specifiche motivazioni:

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per la secondaria di primo grado di applica il comma 2 dell’art. 6:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Anche in questo caso è richiesta l’adeguata motivazione, ma la decisone può essere presa a maggioranza.

Certamente il mancato raggiungimento degli obiettivi va esplicitato con voti negativi.

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nella secondaria di secondo grado si applica per la valutazione intermedia il DPR 122 del 2009 e, per l’ammissione all’esame, il DL 62/17 62/17 .

Gli studenti con disabilità vengono valutati in base al loro PEI, con le stesse procedure degli altri. La decisione è quindi sempre assunta dal consiglio di classe a seguito di valutazioni negative degli apprendimenti.

DPR 122/09 art. 9 c. 1:
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. [ossia come tutti gli altri]

Per l’ammissione all’esame:

DL 62/17 art. 20 c. 1:
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. [ossia come tutti gli altri]

Con una certificazione di privati si fa il PDP?

Il PDP è obbligatorio per gli alunni con DSA certificati in base alla L. 170/10 e del DM 5669/11 e successive norme regionali.

In alcune regioni la diagnosi rilasciata da privati non è sufficiente per attivare la L. 170, in altre è accettata ugualmente.

Se nella vostra regione è richiesta la certificazione pubblica, questo alunno non è formalmente considerato DSA per la scuola, e quindi il PDP non è obbligatorio.

Questo però non significa che non vada lo stesso tutelato con adeguati interventi di personalizzazione: se si decide di non redigere un PDP si specifica in altro modo, anche informale, cosa si intende fare, ricordando che in ogni caso la scuola è tenuta a perseguire per tutti il successo formativo.

Si può utilizzare l’insegnante di sostegno per fare supplenze quando sono presenti gli alunni con disabilità per cui è stato nominato?

Le attività di sostegno vanno garantite ossia assicurate in ogni caso, anche con supplenze ovviamente (L. 104/92 art. 13 c. 3).

La nota MIUR 9839 del 2010  dice che:

è possibile inviare un insegnante di sostegno a fare supplenze SOLO in casi non altrimenti risolvibili, quindi appare chiaro che si può fare solo in CASI ECCEZIONALI, non deve essere una regola e deve esserci un ordine di servizio del dirigente.

Al riguardo l’indicazione che troviamo nelle Linee Guida MIUR sull’integrazione scolastica del 2009 (pag. 15): «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».

In alcune scuole invece è la prassi inviare a fare sostituzioni i docenti di sostegno, non solo, in alcune scuole gli insegnanti devono portarsi dietro anche lo studente con disabiltà, cosa che reputo indecente,  l’alunno ha diritto a rimanere nella sua classe, con i suoi insegnanti e i suoi compagni, e non può essere umiliato con questo peregrinare in classi non sue solo perché è ritenuto un’appendice del “suo” insegnante.

Se il ragazzo è considerato talmente grave che non può stare in classe senza un supporto specifico è un motivo in più per non utilizzare per supplenze l’insegnante di sostegno.