Le attività di sostegno vanno garantite ossia assicurate in ogni caso, anche con supplenze ovviamente (L. 104/92 art. 13 c. 3).
La nota MIUR 9839 del 2010 dice che:
è possibile inviare un insegnante di sostegno a fare supplenze SOLO in casi non altrimenti risolvibili, quindi appare chiaro che si può fare solo in casi eccezionali, non deve essere una regola e deve esserci un ordine di servizio del dirigente.
Al riguardo l’indicazione che troviamo nelle Linee Guida MIUR sull’integrazione scolastica del 2009 (pag. 15): «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».
In alcune scuole invece è la prassi inviare a fare sostituzioni i docenti di sostegno, non solo, in alcune scuole gli insegnanti devono portarsi dietro anche lo studente con disabiltà, cosa che reputo indecente, l’alunno ha diritto a rimanere nella sua classe, con i suoi insegnanti e i suoi compagni, e non può essere umiliato con questo peregrinare in classi non sue solo perché è ritenuto un’appendice del “suo” insegnante.
Se il ragazzo è considerato talmente grave che non può stare in classe senza un supporto specifico è un motivo in più per non utilizzare per supplenze l’insegnante di sostegno.