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Limiti di assenze a scuola

LIMITI DI ASSENZE AFFINCHÉ L’ANNO SIA RITENUTO  VALIDO E LO STUDENTE SIA AMMESSO ALLA CLASSE SUPERIORE
PER LA SCUOLA PRIMARIA

I limiti delle assenze alla primaria non ci sono. 

C’è comunque l’obbligo scolastico che è però derogabile in caso di impedimenti gravi (DPR 274/94 art. 114 c. 5).

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

I limiti di assenza iniziano a valere nella scuola secondaria si primo grado (sc. media), lo studente deve aver frequentato almeno il 75% del totale dei giorni di frequenza scolastica,  ma la norma dice che le scuole “stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche’ la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”, DPR 122/09. 

Dunque se le assenze sono documentate (non necessariamente con certificato medico) e se il CdC ha lo stesso elementi sufficienti di valutazione, lo studente  può essere ammesso alla classe successiva.

In caso di programmazione differenziata i margini di flessibilità sono ancora maggiori e la decisione va presa in coerenza con il suo progetto educativo.

Il consiglio di classe può non ammettere allo scrutinio se non ha elementi di valutazione, non “a sua discrezione, DL 62/17 art. 5 c. 2. 

Tutto sul GLO

I membri del GLO sono nominato da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto DL 153 del 2023  art 3 c 8 (che va a modificare il D.M.182-20)

«8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO»

Chi sono i membri del GLO?

Ne fanno parte di diritto: Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno), i genitori, lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore, il clinico del servizio di  neuropsichiatria infantile che lo seguono DL 153 del 2023  art 3 comma 1-2-3-4 (che va a modificare il D.M.182-20)

«1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.
3. L’UMV dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l’alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza.
4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di
autodeterminazione.»

Il dirigente può nominare membro del GLO anche altre figure DL 153 del 2023  art 3 comma 5-6-7 (che va a modificare il D.M.182-20)

«5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna,  docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.»

La famiglia può chiedere che venga inserito tra i membri del GLO uno specialista di sua fiducia la cui partecipazione avrà valore consultivo e non decisionale. Questa persona va considerata membro del GLO e inserita nel decreto e quindi anche nelle due tabelle del PEI.
Poi ci sono gli specialisti che possono essere invitati come esterni ai singoli incontri in base all’art. 3 c. 7 o alle indicazioni di pag. 9 delle Linee Guida.
Essi non sono membri del GLO e la loro presenza va annotata solo nel verbale. 

Comunque dichiarare se una persona è “esperto” o no non è semplice, e si presta a rischi elevati di contenzioso.

Le Linee Guida dicono (pag. 8 ) «Requisito essenziale è che si tratti di una “figura professionale” (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un’interazione con l’alunno o con la classe.»
Dicono anche (pag. 9): «Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.»

Come viene convocato il GLO?

Il GLO è convocato dal Dirigente o da un suo delegato (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare,

D.M.153-23 art. 4 c. 7:

«7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia
partecipazione».

La convocazione va fatta in maniera ufficiale come da linee guida allegate al DL 153 del 2023 «La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico»   quindi o tramite cartaceo o posta istituzionale, mai con un messaggio WhatsApp o una telefonata. 


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti D.M.153-23 art. 4 c 4

«4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.»

Quanti GLO si devono fare durante l’anno scolastico?

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
 finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è approvato dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido. 

I GLO devono essere in presenza o on line? 

Il decreto D.M.153-23 art. 4 c. 6 dice espressamente che gli incontri del GLO possono svolgersi a distanza.

E’ una norma permanente, non legata all’emergenza covid.

Gli incontri del GLO sono convocati dal dirigente che decide anche se tenerlo in presenza o a distanza, ma anche in modo misto.

«6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.»

Chi ha accesso al PEI e ai verbali? 

Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali Il decreto D.M.153-23 art. 4 comma 9  « 9. I membri del. GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. »

  • PEI discusso è presumibile pensare sia la bozza
  • PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato 

Avere “accesso” non significa necessariamente avere una BOZZA, ma la scuola non può impedire la consultazione e se non è in grado di trovare altri sistemi di accesso (ad esempio attraverso internet) una copia, eventualmente anonima (con le parti con i dati sensibili cancellate), la deve dare.

Inoltre nelle Linee Guide allegate sempre al DM 153/23  è ulteriormente specificato questo diritto a pag 11 è scritto «Tutti i membri del GLO RICEVONO la DOCUMENTAZIONE utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»  ciò significa che i genitori non devono solo ascoltare durante il GLO ciò che è scritto nel PEI ma devono avere una copia della documentazione (= bozza) altrimenti di quale altra documentazione si parlerebbe?


Il verbale dell’incontro deve essere discusso  con tutti i membri del GLO (genitori compresi) e approvato , e tutti possono averne una copia
Di 153/23 art. 4 c. 8 e 9:
«8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»

Possono essere INVITATI a partecipare al GLO anche specialisti indicati dalla famiglia, SOLO UNO,  ma il loro intervento è solo informativo e non decisionale D.M.153-23 art. 3 c 6

«6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale»

ATTENZIONE: i genitori autonomamente non possono invitare nessuno, ma possono proporre al dirigente di invitare qualcuno che segue il ragazzo e possa dare informazioni e condividere strategie importanti. 

Se c’è disaccordo fra i membri del GLO, si passa ai voti?

Il GLO non è un organo collegiale ma un gruppo di lavoro.

Nessuna norma parla di votazioni. Abbiamo solo l’art. 3 c. 9 del DI 182/20 che dice:
«9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. »

Nessuno può essere retribuito dalla scuola per partecipare a questi incontri D.M.153-23 art. 3 c 10

«10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento».

La partecipazione al GLO da parte dei docenti non può essere retribuita come lavoro extra, è scritto nella L. 104/92 modif. nel 2019, art. 15 c. 10.

Di solito il PEI è documento in un file di word sul si potrà portare eventuali modifiche decise dai GLO intermedi  e, alla fine dell’anno, si potrà stampare tutto il documento completo.

Oppure se si volesse avere una copia cartacea, a ottobre si stampa e si consegna il PEI stampato fino al punto 11, ma ovviamente compilato fino al punto 9, per la verifica intermedia se ci fossero delle modifiche, si ristampa dal punto 4 al punto 9 e si sostituiscono al PEI iniziale (aggiungendo il foglio firme della prima approvazione) e a fine anno con la verifica finale, si ristamperà nuovamente tutto e si sostituirà al precedente PEI.

Le firme del PEI 

Le firme nel PEI  di tutti i membri dell GLO sono previste secondo la normatica  solo per la versione inziale e quella finale (Linee Guida allegate al DM 153/23 pag. 12):

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Anche gli studenti (scuola sedi II grado) se in grado di capire, possono firmare il PEI essendo membri del GLO, anche se sono minorenni. 

Nel PEI vanno scritte anche le entrate posticipate e le uscite anticipate che lo studente fa per recarsi a fare terapia DM 153/23 art. 13 comma 2/a, gli orari vanno definiti nel PEI (sez. 9) e vanno adeguatamente motivate,  non ci sono limiti di ore o giornate. 

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.
 
In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie, ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.
 
 

Come sono disciplinati gli esami del II ciclo per i ragazzi con 104

Gli esami per i ragazzi con legge 104 saranno diversi a secondo del loro percorso didattico scritto nei loro PEI (percorso A, B, C). 

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  • Percorso A, le prove saranno quelle ministeriali curricolari

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  • Percorso B, le prove saranno equipollenti

Le prove equipollenti possono essere anche completamente diverse e predisposte prima.

Il consiglio di classe, nel documento di maggio, indica la tipologia delle prove e che caratteristiche devono avere per essere considerate equipollenti ma è solo la commissione che può prepararle, eventualmente con il supporto di docenti o altri esperti suggeriti dal c.d.c.
DL 62/17 art. 20 c. 1, 2 e 3.

possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più

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Per i ragazzi con un PEI con:

  • Percorso C, prove completamente diverse coerenti al PEI, i ragazzi non riceveranno un Diploma ma un Attestato di frequenza, e sui tabelloni con i risultati non verrà fatta menzione  della differenziazione delle prove

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Per tutti i percorsi i ragazzi possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più

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Per i candidati con con Legge 104 e Percorso B (obiettivi personalizzati) è possibile portare agli Esami di Stato per il colloquio orale una “tesina” ovvero un percorso pluridisciplinare che includa anche l’esperienza di PCTO e che tocchi le varie materie coinvolte, se il cdc reputi questa prova equipollente.

Questo è possibile in base al DL 62 del 13 aprile 2017 art. 20 c. 1, che dice che la tipologia delle prove sono definite dal consiglio di classe che dichiara se vanno ritenute equipollenti.

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Per le prove INVALSI

In base all’art. 20 c. 8 del DL 62/17 per gli studenti con disabilità possono essere predisposte misure compensative e dispensative ma qualora fosse necessario è possibile anche adattare le stesse prove invalsi (non è specificato quanto e quindi anche radicalmente) ma non è possibile esonerare.

Non c’è distinzione tra i tipi di programmazione.

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Come sono disciplinati gli esami del I ciclo per i ragazzi con 104

Qualsiasi sia la programmazione (curricolare, semplificata o differenziata), lo studente con 104, con gli esami di fine ciclo (ex 3 media) prenderà SEMPRE un regolare diploma

DL 62 del 13 aprile 2017

SOLO SE lo studente non si presenterà agli esame di fine ciclo, ricevarà un attestato e NON il diploma, con questo attestato potrà comunque iscriversi  alle scuole superiori, ma non potrà poi ottenerere il diploma alla fine del secondo ciclo.

In questa pagina trovereta tute le circolari che anno dopo anno, disciplinano gli esami di fine primo  ciclo.

Esame Primo Ciclo: è possibile esonerare da alcune prove?

Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. c. 1

Si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”
“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.

Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche sulle lingue straniere non si sostengono neppure all’esame.

Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.

La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.

Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove,  ma non se ne parla nel 1° ciclo.

Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.

Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.

Possono i genitori chiedere copia delle verifiche scritte?

In caso di verifiche scritte  insufficienti (ma anche se fossero sufficienti), i genitori possono richiedere le copie, per capire dove sono le lacune e agire di conseguenza, anche con l’ausilio di persone specializzate, ma anche  per verificare se il PDP/PEI è stato applicato.
La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e l’immediata consegna dei documenti DPR 184-2006 art 5 comma 1.
 

Nel caso la scuola non volesse collaborare essendo le verifiche  atti amministrativi, si deve fare una richiesta di accesso agli atti sulla  base delle norme sulla trasparenza, in quando la  scuola è un ente della pubblica amministrazione.

La  scuola non può trincerarsi dietro alla parola privacy, la privacy tutela i cittadini  non l’amministrazione pubblica. 

La scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia interesse all’accesso, ma trattandosi dei propri figli non ci sono dubbi. 

Come fare lettera di Istanza di richiesta di accesso agli atti

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) quelli vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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