Norme sulla ripetenza degli studenti con disabilità

La mancata ammissione alla classe successiva è decisa esclusivamente dagli insegnanti della classe al momento dello scrutinio finale. Non spetta decidere né ai genitori né agli specialisti. 

Per il Primo Ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) il riferimento è il DL 62/17  art. 11 c. 3: 
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

In sostanza quindi si seguono, senza eccezioni, tutte le nome che valgono per tutti gli alunni, ma la valutazione sarà riferita al PEI.

ALLA SCUOLA PRIMARIA

La ripetenza nella scuola primaria è regolata per tutti, e quindi anche per gli alunni con disabilità, dall’art. 3 c. 3 che prevede tre condizioni:

  1. eccezionalità della decisione (e questo esclude categoricamente la possibilità di reiterazione),
  2. unanimità dei docenti della classe 
  3. specifiche motivazioni:

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per la secondaria di primo grado di applica il comma 2 dell’art. 6:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Anche in questo caso è richiesta l’adeguata motivazione, ma la decisone può essere presa a maggioranza.

Certamente il mancato raggiungimento degli obiettivi va esplicitato con voti negativi.

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nella secondaria di secondo grado si applica per la valutazione intermedia il DPR 122 del 2009 e, per l’ammissione all’esame, il DL 62/17 62/17 .

Gli studenti con disabilità vengono valutati in base al loro PEI, con le stesse procedure degli altri. La decisione è quindi sempre assunta dal consiglio di classe a seguito di valutazioni negative degli apprendimenti.

DPR 122/09 art. 9 c. 1:
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. [ossia come tutti gli altri]

Per l’ammissione all’esame:

DL 62/17 art. 20 c. 1:
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. [ossia come tutti gli altri]

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