Differenza fra PEI con percorso A – B – C e differenza fra primo e secondo ciclo

Spesse volte si sente dire: gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?

Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione.

IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato.

Infatti nel modello di PEI previsto dal MIUR nella sezione 8 sono possibili 2 soli percorsi :

  • Percorso A, curricolare cioè uguale al resto della classe
  • Percorso B, programma personalizzato e individualizzato. 

DL 62 del 13 aprile 2017 art.11 c. 6

Solo se l’alunno non si presenta agli esami finali non riceve il diploma, ma un attestato dei crediti formativi (non verrebbe bocciato), con il quale può accedere alle scuole superiori, ma non può fare un percorso per raggiungere il diploma, in quanto gli manca il totolo della secondaria di primo grado.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

La situazione cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore) infatti in questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio.

Oggi è in vigore il nuovo PEI, con il D.lgs.153 del  2020 (che è il decreto correttivo al Dlgs 182/2020), sono definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo DL 66-2017 e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

Sono previsti 3 percorsi di studi:
PERCORSO A
  • Obiettivi curricolari, cioè uguali alla classe (stesse identiche verifiche, stessi criteri di valutazione, nessun tipo di personalizzazione, niente strumenti compensativi e dispensativi) 
PERCORSO B
  • Obiettivi  personalizzati, ma riconducibili a quelli della classe, quindi per ogni materia bisogna specificare le personalizzazioni, (verifiche, criteri di valutazione, strumenti compensativi e dispensativi) linee guida del DL 182 del 2020 modificate dal DL 153 del 2023 pag 5-6 “Per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l’indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe” (linee guida del Dlgs 182 del 2020 modificate dal Dlgs 153 del 2023 pag 36) . 
PERCORSO C
  • obiettivi differenziati, diversi in modo sostanziale alla classe.
    Questo percorso non porta ad un diploma ma a un attestato dei crediti formativi. In questo caso per disabilità molto gravi, dove non è possibile differenziare e ridurre al minimo la disciplina,  si può anche esonerare da una o più materia.
  • Per il percorso C è necessario il consenso della famiglia, che va chiesto la prima volta, poi decide solo il consiglio di classe.
    Anche per questo è importante che i genitori siano ben informati e consapevoli quando prendono la loro decisione.
  • dalle Linee Guida allegate al Dlgs 153 del 2023 pag. 37 “La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2.
  • La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito, ossia che cosa comporta l’accettazione del percorso differenziato ma anche quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve sostenere valutazioni equipollenti. Poiché i soggetti coinvolti in questa decisione (genitori e Consiglio di classe) partecipano ai lavori del GLO, ma sono autonomi e distinti rispetto ad esso nelle rispettive differenziazioni, si deciderà secondo i casi se inserire queste procedure all’interno del gruppo stesso, verbalizzando le decisioni assunte, o se sia più opportuno gestirle separatamente.
    Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia” (dalle Linee Guida del Dlgs 182 del 2020 modificate dal Dlgs 153 del 2023 pag. 37)
Dal sito del Ministero (le FAQ) leggiamo: cos’è la Programmazione Differenziata?

“Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.

Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo”. 

La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe, se la famiglia accetta deve firmare un’autorizzazione, senza firma della famiglia la scuola non può passare al differenziato (consiglio: leggere attentamente senza escludere niente qualsiasi scritto viene dato da firmare).

Alla fine dell’anno scolastico, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.

PER CONCLUDERE 

In base al DL 62/17 art. 20 c. 5 i candidati con disabilità conseguono l’attestato in 3 casi:

  1. se sono state predisposte per loro dalla commissione prove non equipollenti,
  2. se non partecipano agli esami
  3. se non sostengono una o più prove.

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