PEI – GLO finale – verifica del processo di inclusione

In cosa consiste la verifica del PEI a fine anno scolastico? È semplicemente una lettura della relazione finale dell’insegnante di sostegno?

Tra i compiti che la legge assegna al GLO, di cui anche i genitori fanno parte, c’è la “verifica del processo di inclusione”  L 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

Poiché il processo di inclusione viene definito nel PEI, si tratta di fatto di verificare il PEI, ossia di confrontare gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno con gli esiti effettivamente registrati e vedere pertanto se gli interventi attivati hanno funzionato o meno.

Questo è lo scopo principale dell’incontro di verifica.
Il GLO finale ha anche il compito di proporre le risorse necessarie per l’anno successivo (quali insegnante di sostegno, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione) leggere

Il GLO è autonomo nella quantificazione delle risorse e non dipende dal profilo di funzionamento che in base al Dlgs 66 indica la “tipologia” delle misure di sostegno, non la quantità. L. 104/92, art. 15 comma 10, poi l’ufficio scolastico di competenza deciderà se dare le ore richieste oppure di darne di meno.

ATTENZIONE: secondo la normativa il GLO finale deve essere fatto entro fine giugno, ma alcuni Uffici Scolastici regionali chiedono alle scuole di anticipaare le date, per avere modo di studiare per bene le risorse da affidare a ciascuna scuola, quindi presumibilmnte nel mese di maggio.

In questo incontro non si modifica il PEI , è bene precisarlo, ma si verifica se gli obbiettivi sono stati raggiunti, non avrebbe senso modificarlo ad anno scolastico concluso,  eventualmente, se gli obiettivi non sono stati raggiunti, o raggiunti solo per una parte, si potrà scrivere dei suggerimenti/strategie per l’anno successivo al consiglio di classe che si formerà e che redigerà il nuovo PEI.

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nella richiesta delle risorse si deve tenere conto della certificazione di gravità (legge 104/92 art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigore il 30 giugno 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Gli allegati C e C1

Nota 1690 del 24-05-2024

Nota MIM 1718 del 28-05-2024

La nota precisa che, a livello nazionale, non è stato ancora adottato, da parte delle strutture sanitarie competenti, il Profilo di Funzionamento, di conseguenza senza tale documento non vanno compilati gli allegati C e C1.

Pertanto, in sostituzione va compilata la sezione 11 del PEI (la sez. 12 solo per il PEI Provvisorio). 

Nei casi di cambio di ordine di scuola nel GLO finale possono essere invitati gli insegnanti della scuola entrante? 

La normativa (DI 182/20 art. 2 c. 1/f) dice che al passaggio di ordine di scuola ci deve essere una “interlocuzione” tra i docenti in uscita e in entrata. La partecipazione al GLO finale dei futuri insegnanti è un ottimo modo di interloquire, ma certamente se ne possono  trovare altri a seconda delle esigenze. 

LE FIRME

Firmano tutti i membri del GLO, anche gli assenti, perché quello che è stato deciso impegna tutti.

Linee Guida pag. 11:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica.»

La verifica del PEI è indipendente dallo scrutinio finale: può essere fatta sia prima che dopo.

Quali parti del PEI vanno compilate?

PEI FINALE: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.

Sostituzione dello scritto con l’orale per chi ha dei DSA?

Nel recente bando del dipartimento di istruzione Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 credo che vi sia un elemento importante che puo finalmente risolvere la questione della mancata compensazione tra scritto e orale per i DSA.

All’esame scritto per diventare docenti nel prossimo concorso come potete leggere voi stessi per i dsa è prevista la sostituzione dello scritto con l’orale.

Avete udito e letto bene, si proprio sostituzione e non si specifica nemmeno il grado del  DSA.

Ora se come è giusto che sia in una prova concorsuale cosi delicata ed importante si prevede come strumento compensativo l’orale e la dispensa dallo scritto davvero non vi sono piu scusanti da ora in avanti per impedire che questo avvenga a scuola sia in corso d’anno che per gli esami di stato.

Dalla lettura del comma 3 dell’art.11 del bando si evince chiaramente che la possibilità ricade in capo ai candidati DSA e non è a discrezione della commissione d’esame.

E’ un chiarimento a mio avviso importantissimo che deve avere ricadute per analogia legis anche nei diversi ordini e gradi di scuola.

Quindi facciamo girare il piu possibile questa info tra genitori docenti e dirigenti.

E ferma la facoltà dello studente di espletare la prova scritta, ma può chiedere la sostituzione con l’orale.

 

E’ possibile usare il PC personale agli Esami di Stato di fine secondo ciclo?

Per uno studente con DSA, l’uso del proprio PC personale durante l’Esame di Stato è fondamentale perché garantisce continuità didattica e l’utilizzo di strumenti compensativi già sperimentati ed efficaci. Cambiare strumenti in sede d’esame può compromettere le sue prestazioni. Il riferimento normativo principale è la Legge 170/2010, che riconosce il diritto all’utilizzo di strumenti compensativi personalizzati, e le successive Linee guida MIUR del 12 luglio 2011, che sottolineano l’importanza della familiarità con tali strumenti. Anche le OM sugli Esami di Stato (che escono tutti gli anni) ribadiscono il principio di coerenza con il PDP.

Pertanto, negare l’uso del proprio PC significa ostacolare il diritto all’equità e all’inclusione.

Dunque per rispondere alla domanda iniziale, Sì, è possibile usare un PC personale ma negli ultimi anni è diventato sempre più difficile, le scuole non negano a priori il suo utilizzo, ma rifiutano che vengano usati  i computer personali e preferiscono che siano utilizzati quelli della scuola, non capendo che ogni PC diventa uno strumento del tutto personale dello  studente, che lo organizza come meglio gli si addice, addirittura ci sono diversi programmi che permettono di personalizzare l’interfaccia grafica, quindi lo studente usando uno strumento non suo si troverà comunque in difficoltà.

Non è il PC lo strumento compensativo, ma i programmi che sono al suo interno, non è che un computer qualsiasi possa sostituire all’improvviso uno strumento che il candidato ha usato per anni e personalizzato secondo il suo profilo di funzionamento.

Per analogia sarebbe come chiedere ad un ragazzo miope di indossare gli occhiali da vista di un altro,oppure a una persona che cammina con l'ausilio di "bastoni", dare quelli di un altro, senza guardare altezza dei soggetti e bisogni specifici, IMPENSABILE, però si chiede di farlo ai ragazzi con BES.

IMPORTANTE RICORDARE che PC e SOFTWARE sono considerati ausili sanitari, infatti la loro spesa per l'acquisto può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi, come spesa sanitaria, come occhiali apparecchi acustici e altro. 

Inoltre, ci sono studenti che utilizzano dei programmi specifici a pagamento (sintetizzatori vocali, elaboratori di testo, dizionari, programmi per scrivere la matematica, altro), alcuni con prezzi davvero importanti, oggi non funziona più come una volta che acquistavi il programma, c’era il CD d’istallazione e lo istallavi su tutti i PC che volevi (non vendono più neanche i portatili con il cassetto dei CD proprio perchè non si vendono più programmi su questo supporto), oggi vengono vendute le licenze di istallazione, ogni licenza può essere istallata solo su un PC, quindi che si fa? Si impone alla famiglia di acquistare una o più nuove licenze per poterle istallare sul PC della scuola per gli esami? Per correttezza dovrebbe essere la scuola, eventualmente, ad acquistarle, visto che poi i programmi rimarrebbero all’interno del PC della scuola, ma sappiamo benissimo che nessuna lo farebbe mai.

I motivi di questa resistenza da parte della scuola sull’uso del PC personale sono sostanzialmente due:
  1.  che all’interno ci siano dei file che il candidato possa consultare, cosa che dal mio punto di vista trovo assurda, perchè i candidati con PDP e PEI possono consultare mappe tabelle e formulari per legge, è un loro diritto, cosa cambia da averli in formato cartaceo o in formato digitale? In formato digitale sarebbe semplicemente molto più facile e veloce la consultazione. 
  2. che il candidato possa connettersi ad internet durante le prove, senza sapere che inibire ad un PC la connessione è abbastanza semplice, basta solo una minima conoscenza di tecnologia informatica di base (tutte le scuole superiori hanno insegnanti di informatica che dovrebbero essere in grado di dare il loro contributo su questo aspetto). Una volta istallati i programmi sul PC questi lavorano offline (giusto per puntualizzare).

Per quanto riguarda il Tablet la situazione è analoga, ma è un pochino più complicata, visto che la connessione a internet è assolutamente proibita, le app al suo interno devono tutte lavorare offline, cosa che non sempre è possibile, quali app scegliere quindi va decisa al momento che si decide di acquistare un Tablet per lo studio ed arrivare agli esami pronti. 

Per l’esame di Stato, non ci può essere la connessione ad internet, è espressamente vietato dalla normativa  Nota Mim 22479 del 30 maggio 2024

Fino a pochissimi anni fa sul sito del MIUR, oggi MIM,  c’erano delle FAQ molto interessanti su questo argomento, purtroppo sono state completamente rimosse, ma non significa che non siano ancora valide, fortunatamente le avevo copiate, le lascio in questa pagina per conoscenza:

Indicazioni sul come utilizzare il PC personale per gli esami di Stato FAQ (link ora usato per altro) :

  •  si può lasciare il computer in consegna alla scuola in modo che la commissione, con l’ausilio del personale tecnico della scuola, possa accertare che tale computer contenga solo il sistema operativo e i programmi e i software necessari allo svolgimento della prova stessa. In alternativa per evitare di dover cancellare cose che poi potranno servire (non negli esami), la cosa più semplice è chiedere se può essere accettabile creare un nuovo utente con accesso solo al sistema operativo, e non ai documenti, e bloccare con una password l’utente principale che conoscerà solo la commission che sarà poi comunicata allo studente alla fine dell’esame. 
  • E ANCORA: c’era una lettera di richiesta per l’utilizzo del computer , proprio a testimonianza che si poteva utilizzare (link vecchio sito)   (io la usai per mia figlia) qui trovate una copia se dovesse servirvi Modulo richiesta per uso pc personale agli esami di stato redatto dal MIUR (QUA trovate la stessa lettera in  forma editabile).

Vedere questa pagina Istruzioni esami di Stato anno 23/24 (per avere questa pagina in PDF cliccare QUI)

Nel caso in cui un istituto scolastico non disponga di un numero di computer sufficiente per far svolgere la seconda prova d’esame a tutti gli alunni usufruendo di una postazione individuale, è possibile consentire l’uso dei computer personali dei candidati? 
È possibile, ma i computer personali debbono essere lasciati in consegna alla scuola il giorno prima della prova in modo che la commissione, con l’ausilio del personale tecnico della scuola, possa accertare che tali computer contengono solo i programmi e i software necessari allo svolgimento della prova stessa.

Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2023-2024

Esami di fine ciclo per gli studenti con BES che non rientrano nelle leggi 170/10 e 104/92

Gli studenti con BES che non rientrano nelle leggi 170/10 e 104/92, il Ministero li divide in 2 sottoclassi:

  • studenti che hanno un PDP basato su una  certificazione clinica
  • studenti che hanno un PDP MA SENZA UNA  certificazione clinica ( possono essere ad esempio ragazzi appena giunti in Italia, ragazzi che hanno problematiche familiari, problematiche di altro genere)

ESAMI DI FINE I° CICLO

Per gli studenti che hanno in PDP basato su una certificazione clinica agli esami potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nel loro PDP.

Per gli studenti che non hanno una ceretificazione clinica agli esami non potranno usufruire di nessuno degli strumenti previsti nei loro PDP.

Questo perchè E’ ancora in vigore la nota 5772 del 2019 pag 2 che dice:
«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.»

Ci vuole quindi una certificazione clinica.

Si sperava che questa disposizione fosse corretta, come ha fatto INVALSI (che aveva una limitazione analoga e nell’anno 2024 l’ha tolta) o come è previsto nell’OM degli esami del secondo ciclo dove da anni si possono applicare le personalizzazioni ai candidati con altri BES anche senza certificazione a anche senza PDP.

Purtroppo ad oggi non è cambiato nulla.

ESAMI DI II° CICLO

ALLE SUPERIORI LA COSA CAMBIA…

La normativa nel II ciclo non fa più distinzioni  fra PDP basati su certificazioni clinica o no, tutti gli studenti con un PDP possono usare gli strumenti compensativi agli esami di maturità.

Leggi regionali sui DSA

Nel 2018 due nuove leggi regionali sui DSA si sono aggiunte al mosaico legislativo del nostro paese, rendendo così ancora più completo il disegno su tutto il territorio nazionale: la legge regionale approvate in Sicilia e Sardegna.

Le leggi regionali in passato anticiparono addirittura la legge Nazionale. Risale infatti al 2007 la prima legge in merito ai disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero la Legge Regionale della Regione Basilicata.

Oggi il quadro è più completo, sebbene non ancora tutte le regioni abbiano una propria legge in merito.

La domanda che potremmo farci è: a cosa può servire una legge regionale quando già esiste una normativa nazionale?

La legge 170/2010 è una legge quadro, dà delle indicazioni che riguardano diversi ambiti per la tutela delle persone con DSA ma non entra nello specifico di ogni area.

L’area che è stata più sviluppata a livello Nazionale è quella inerente l’istruzione (ad esempio con le Linee Guida del 2011), mentre per ciò che riguarda l’aspetto clinico, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito nel 2012 l’accordo sulle “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento” (link).

Le leggi regionali spesso entrano nel merito anche di altri aspetti, come ad esempio i concorsi pubblici (possibilità di utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative durante le prove), le misure per l’inserimento lavorativo, i contributi agli enti locali, alle famiglie e alle istituzioni e indicazioni sul percorso diagnostico.

Anche in questo caso quindi alcune regioni anticipano le norme nazionali, per cui alcune proposte di integrazione della legge 170/2010 suggerite da AID che chiarificano meglio alcuni aspetti, soprattutto della vita adulta, non sono ancora state approvate.

E’ importante sottolinerare come l’assenza di una legge regionale non corrisponde automaticamente alla mancata possibilità, per esempio, di avere strumenti compensativi durante un concorso pubblico.

Ricordiamo sempre infatti che la Legge 170/10 specifica nelle proprie finalità (articolo 2), fra le altre: “assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.”

Questa indicazione è solo meno articolata rispetto a quanto presente nelle leggi regionali, ma le esigenze e le tutele delle persone con diagnosi di DSA sono largamente specificate in altri documenti.

Di seguito riportiamo un elenco delle leggi regionali attualmente approvate:

  • Abruzzo – Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 24 – link
    “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)”  
  • Basilicata – Legge regionale 12 novembre 2007, n. 20  – link
    Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento”
  • Calabria – Legge regionale 11 aprile 2012, n. 10 – link
    “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” 
  • Liguria – Legge Regionale 15 febbraio 2010 n. 3 – link
    “Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento” 
  • Lombardia – Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 4 – link
    “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento”
  • Marche – Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32. – link
    “Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)” 
  • Molise – Legge Regionale 8 Gennaio 2010, N. 1  link
    “Interventi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)” 
  • Puglia – Legge Regionale 25 Febbraio 2010, N. 4 – link
    “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”
  • Sardegna – Legge Regionale 14 Maggio 2018, N. 15link
    “Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”
  • Trento (Provincia Autonoma) – Legge Provinciale 26/10/2011, N. 14 – link
    “Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” 
  • Sicilia – Disegno di Legge n. 96 del 15/01/2018, appr.to il 26/06/2018 link
    “Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” 
  • Valle d’Aosta – Legge regionale 12 maggio 2009, n. 8  link
    “Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento”
  • Veneto – Legge Regionale N. 16 del 04 marzo 2010 link
    Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”

Alcune delle regioni che non hanno ancora approvato una legge sui DSA sono comunque intervenute sul tema, mediante delibere, decreti e protocolli d’intesa, riguardanti in particolare l’ambito scolastico e quello sanitario-diagnostico.

  • Bolzano (Provincia Autonoma) – deliberazione n. 107 del 27.01.2015
    “Protocollo d’intesa per la rilevazione, l’intervento precoce, l’accertamento e supporto per bambini e studenti con DSA” – link 
  • Campania
    – Delibera della Giunta Regionale n. 43 del 28/02/2014 – “approvazione protocollo d’intesa tra regione e USR per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico, e approvazione del modello di certificazione sanitaria per i DSA.” – link
    – Decreto N. 24 del 31.03.2016 – “approvazione linee di indirizzo regionali sulla riabilitazione per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” – link 
  • Emilia-Romagna – Delibera della Giunta Regionale n. 108/2010
    “programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento (pro-DSA) in Emilia-Romagna” – link 
  • Friuli-Venezia Giulia – Delibera n. 233/2014
    “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa fra regione e USR per attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA” – link 
  • Piemonte – Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2014, n. 16-7072
    “Protocollo di intesa di recepimento dell’accordo Stato/Regioni del 25 ottobre 2012 e definizione delle modalità uniformi su tutto il territorio regionale per l’effettuazione della diagnosi ed il rilascio della certificazione diagnostica per i soggetti sospetti di DSA, di cui alla legge 170/2010” – link 
  • Toscana
    – Delibera n. 1159 del 17/12/2012
    Approvazione delle “Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp)” – link
    – Delibera n. 218 del 22-03-2016
    “Approvazione Protocollo intesa per le attività di identificazione precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico dell’Apprendimento” – link 
  • Umbria
    – Deliberazione della giunta regionale n. 1053 del 26/09/2011
    Approvazione Linee guida vincolanti sui percorsi assistenziali nei disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento (DSA) – link
    – Deliberazione della giunta regionale n. 236 del 10/03/2014
    Approvazione “Protocollo d’intesa per la realizzazione delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” – link

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES