Quando l’insegnante di sostegno è assente, chi pensa allo studente con disabilità?

Gli insegnanti di sostegno non sono dei super uomini e delle super donne, anche a loro capita di ammalarsi o di avere altri tipi di impedimenti che li costringono a stare lontani dalla scuola, quando questo avviene chi pensa allo studente con disabilità? Chi predispone attività da fare in classe o a casa?

Purtroppo in alcuni casi quando si presentano queste situazioni lo studente con disabilià viene lasciato a “sè stesso”, magari mandato in un altra classe dove è presente un altro insegnante di sostegno, in casi estremi viene chiesto alla famiglia di non mandarlo a scuola, cosa dice la normativa in merito?

C’è una voce del PEI che dovrebbe essere destinata proprio a chiarire questi aspetti:

Dicono le Linee Guida allegato B del DL 153/23, pag. 31:

«È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.»

E’ bene anche ricordare cosa dicono le Linee Guida sull’ integrazione scolastica per gli alunni con disabilità del 2009, pag. 18:
«… è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »

Tutor DSA cosa fa, qual è la differenza con chi fa ripetizioni?

Deve aver fatto un corso specifico ed avere poi il diploma/attestato.

Ci sono tutor con attestato di poche ore di formazione (week end) oppure di mesi, una laurea negli ambiti dell’educazione o della psicologia o un master, anche per questo che i costi variano molto da professionista  a profesionista.

  • Attualmente è una figura non normata a livello di legge.

Le competenze che deve avere un tutor DSA sono tantissime, ecco le principali:

🎯 Saper leggere una certificazione

🎯 Saper leggere un PDP

🎯 Avere le competenze per eventuali colloqui con i professori, psicologi e altri professionisti

🎯 Saper stilare report dell’andamento delle attività che sta svolgendo

🎯 Conoscere gli strumenti compensativi e dispensativi tradizionali e digitali tra cui mappe concettuali, sintesi vocali, per ogni materia ce n’è almeno uno

🎯 deve saper insegnare un metodo di studio e come Vanno costruite le mappe concettuali per portare lo studente all’autonomia

🎯 Deve sapere alla perfezione le varie normative per dare supporto alla famiglia e alla scuola

🎯 Essere consapevole che spesso gli studenti con DSA hanno in comorbilità altre difficoltà, spesso veramente impattanti

🎯 Saper gestire a livello emotivo le situazioni che si possono creare con lo studente ed insegnare allo studente la regolazione delle emozioni

🎯 Saper dialogare con i genitori e costruire un ambiente favorevole all’apprendimento

 

La famiglia può chiedere che al GLO partecipano esperti professionisti privati (logopedista, neuropsichiatra, o altra figura) che seguono il figlio?

Assolutamente sì, si deve fare la richiesta al dirigente.

Vediamo cosa dice la normativa,  DL 182 del  2020 (modificato dal DL 153 del 2023) art. 3 c. 6:

«6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. »

E ancora Linee Guida ALLEGATO  B del DL 153/23 pag. 8
«Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l’incarico e l’impegno a rispettare la riservatezza necessaria.
La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. »

ATTENZIONE

Nessuna norma parla più del compenso.

C’era una annotazione al riguardo nella versione precedente delle linee guida allegate al DL 182/20, ma è stata eliminata nel 2023.

Per un alunno con programmazione differenziata che non sosterrà tutte le prove d’esame o sosterà soltanto il colloquio orale, come dev’essere compilata la griglia di valutazione?

Se l’alunno con programma differenziato (percorso C) non  sostiene tutte le prove d’esame il punteggio va determinato proporzionalmente  OM 55 del 2024  art. 24 comma 9

“9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento”.

Se sostiene solo la prova orale tutti i punti disponibili per l’esame possono quindi essere assegnati all’orale.

Le 4 DIMENSIONE del PEI

Le 4 DIMENSIONE del PEI:

  1. Dimensione della relazione, socializzazione e interazione :si faccia riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le
    interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento
  2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati
  3. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: si faccia riferimento all’autonomia della persona e all’autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile)
  4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: capacità mnesiche, intellettive e organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi

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