Quando l’insegnante di sostegno è assente, chi pensa allo studente con disabilità?

Gli insegnanti di sostegno non sono dei super uomini e delle super donne, anche a loro capita di ammalarsi o di avere altri tipi di impedimenti che li costringono a stare lontani dalla scuola, quando questo avviene chi pensa allo studente con disabilità? Chi predispone attività da fare in classe o a casa?

Purtroppo in alcuni casi quando si presentano queste situazioni lo studente con disabilià viene lasciato a “sè stesso”, magari mandato in un altra classe dove è presente un altro insegnante di sostegno, in casi estremi viene chiesto alla famiglia di non mandarlo a scuola, cosa dice la normativa in merito?

C’è una voce del PEI che dovrebbe essere destinata proprio a chiarire questi aspetti:

Dicono le Linee Guida allegato B del DL 153/23, pag. 31:

«È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.»

E’ bene anche ricordare cosa dicono le Linee Guida sull’ integrazione scolastica per gli alunni con disabilità del 2009, pag. 18:
«… è l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »


Se una scuola chiede verbalmente ai genitori di non mandare il proprio figlio a scuola a causa dell’assenza dell’insegnante di sostegno o dell’operatore, tale richiesta è da considerarsi un atto illecito.

In questi casi, la prima cosa da fare è chiedere che la richiesta venga formulata per iscritto e firmata dal dirigente scolastico. Con ogni probabilità, ciò non avverrà, poiché nessun dirigente si assumerebbe formalmente una responsabilità del genere. Qualora invece la scuola producesse realmente tale richiesta scritta, è opportuno segnalare immediatamente l’accaduto all’Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

La scuola è un servizio pubblico essenziale e può essere sospeso solo per gravi motivi e esclusivamente tramite un atto formale del dirigente scolastico, adeguatamente motivato.

Chiedere a un genitore di non portare a scuola il proprio figlio con disabilità per la mancanza dell’insegnante di sostegno o dell’operatore può configurarsi come una forma di discriminazione diretta, e come tale va contrastata con determinazione (Legge n. 67 del 2006).

Se uno studente necessita di una presenza costante accanto a sé (rapporto 1:1), in caso di assenza delle figure preposte è compito del dirigente scolastico trovare una soluzione adeguata, ad esempio attivando una supplenza o una sostituzione tempestiva.

Non è accettabile che venga richiesto all’insegnante di sostegno o all’operatore assegnato ad un altro alunno di spostarsi per coprire la mancanza, perché in questo modo verrebbe lasciato scoperto l’altro studente, privandolo del supporto garantito.

Un simile spostamento può essere tollerato solo in casi veramente eccezionali e per un tempo molto limitato — ad esempio per un solo giorno — ma non può e non deve diventare una pratica abituale o consolidata.

 
Recentemente è entrato in funzione il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. 
 
Si può provare anche questa strada
https://www.garantedisabilita.it/

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